Sentenza n. 2008/2026 - Firenze, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di cessazione immediata dell’attività di pubblico spettacolo o intrattenimento, contestata come svolta senza titolo abilitativo, limitatamente all’ordine interdittivo
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore di stabilimento)
Prevale il privato
La controversia
La società, titolare dell’attività di somministrazione presso uno stabilimento balneare, ha impugnato l’ordine di cessazione immediata emesso dopo un sopralluogo della polizia municipale, nel quale erano stati rilevati una postazione per DJ con casse e luci e circa 200 persone che ballavano in un’area antistante priva di tavoli. Il Comune ha qualificato la condotta come pubblico intrattenimento soggetto a titolo ai sensi dell’art. 68 TULPS e dell’art. 666 c.p. L’impugnazione amministrativa riguardava l’ordine di cessazione, non le contestuali sanzioni pecuniarie. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto l’incompetenza del dirigente dell’Ufficio commercio, sostenendo che la competenza per le sanzioni previste dall’art. 666 c.p. spettasse al sindaco. Con il secondo ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 68 TULPS e 666 c.p., difetto dei presupposti, errore di fatto, difetto di motivazione e di istruttoria e illogicità: la presenza di musica e di persone che ballavano non dimostrava, senza ulteriori elementi, l’esercizio di un’attività di pubblico spettacolo distinta e autonoma dalla somministrazione. Ha richiamato l’assenza di biglietto d’ingresso o maggiorazione delle consumazioni, pubblicità dell’evento e apparati o allestimenti specifici. Con il terzo motivo ha lamentato la violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento e lesione del contraddittorio.
La decisione
Il TAR ha accolto il primo motivo solo quanto alla questione di competenza? No: lo ha respinto. Ha distinto l’ordine di cessazione, misura amministrativa interdittiva e ripristinatoria, dalle sanzioni pecuniarie depenalizzate: la competenza sindacale prevista dall’art. 19-bis delle disposizioni di coordinamento al codice penale riguarda queste ultime, mentre l’atto inibitorio rientra nella gestione amministrativa attribuita ai dirigenti dall’art. 107 d.lgs. 267/2000. Ha accolto il secondo motivo per difetto di istruttoria. La documentazione attestava DJ, casse, luci e persone che ballavano, ma non circostanze sufficienti a dimostrare che l’attività avesse assunto natura di pubblico intrattenimento autonomo rispetto alla somministrazione; la qualificazione degli agenti non era di per sé fidefacente in assenza dell’attestazione di fatti ulteriori. Avrebbero potuto rilevare, ad esempio, la programmazione continuativa pubblicizzata, l’accesso indiscriminato e a pagamento, l’attrazione di un pubblico eccedente la normale clientela o capienza, musica ad alto volume o allestimenti specificamente destinati al ballo. Il numero di circa 200 partecipanti, da solo, non era significativo. L’evento, per quanto accertato, poteva rientrare nell’attività accessoria di uno stabilimento balneare e non richiedeva una distinta autorizzazione di pubblica sicurezza. Il terzo motivo relativo all’omessa comunicazione di avvio non è stato esaminato, essendo assorbito dall’accoglimento per difetto d’istruttoria. Il ricorso è stato accolto e l’ordinanza annullata limitatamente all’ordine di cessazione dell’attività di pubblico spettacolo; le sanzioni pecuniarie non erano oggetto di questo giudizio. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 68 r.d. 773/1931 (TULPS)
La qualificazione dell’attività svolta dalla ricorrente in termini di spettacolo o intrattenimento di cui all’art. 68 T.U.P.S. e all’art. 666 c.p.c. non appare corretta alla luce del materiale istruttorio in atti e di quanto chiarito nella circolare del Ministero degli Interni 21.2.2013, prot. n. 557/PAS/U/003524/135/00 (doc. 7) ove si legge: “non ogni spettacolo o trattenimento musicale o danzante svolto in un pubblico esercizio sia soggetto al regime di cui agli artt. 68, 69 e 80 TULPS”
La necessità del titolo previsto dall’art. 68 TULPS dipende dalla natura concreta dell’attività: la musica o il trattenimento accessorio alla somministrazione non integra automaticamente un pubblico spettacolo autonomo.
art. 666 c.p.
Nella fattispecie è stato accertato che la ricorrente effettuava “presso lo stabilimento balneare all’insegna -OMISSIS- -OMISSIS-, in -OMISSIS- 9 (…) un pubblico intrattenimento con postazione disk jockey, con casse e luci e avventori che ballavano e stazionavano di fronte all’area disk jockey, senza la prescritta SCIA. Nella fattispecie risultavano circa 200 persone che ballavano in un’area appositamente ricavata di fronte alla postazione disk jockey priva di tavoli”. Tuttavia, come dedotto dalla ricorrente, la semplice presenza di “postazione disk jockey con casse e luci” poteva essere funzionale alla “diffusione di musica”, regolarmente dichiarata dalla ricorrente al Comune con comunicazione del OMISSIS-, e poteva rappresentare una mera attività accessoria alla somministrazione di alimenti e bevande
L’accertamento di elementi materiali compatibili anche con la diffusione musicale accessoria non basta a integrare l’attività sanzionabile come pubblico intrattenimento: occorrono elementi istruttori che ne dimostrino la distinta natura.
art. 19-bis, comma 2, disp. coord. c.p.
Ne consegue che all’ordinanza di cessazione dell’attività non si applica il disposto dell’art. 19-bis, comma 2, delle disp. di coord. al c.p., che individua la competenza del sindaco per le sole “sanzioni amministrative” previste dall’art. 666 del c.p., dovendosi per queste intendersi le sole sanzioni amministrative “in senso stretto” di natura pecuniaria, derivanti dalla depenalizzazione di una precedente ipotesi di reato contravvenzionale.
La competenza sindacale prevista dalla disposizione riguarda le sanzioni pecuniarie in senso stretto derivanti dalla depenalizzazione e non si estende all’ordine amministrativo di cessazione dell’attività.
art. 107 d.lgs. 267/2000
Esclusa dunque l’applicabilità della norma speciale di cui sopra, la emanazione dell’atto inibitorio della attività di pubblico intrattenimento rientra senz’altro nella sfera di attribuzione dei dirigenti, in quanto riconducibile all’ampio genus degli atti di “gestione amministrativa, finanziaria e tecnica” di cui all’art. 107 del d.lgs. n. 267 del 2000.
L’ordine inibitorio di cessazione dell’attività, distinto dalla sanzione pecuniaria, rientra nella competenza gestionale dei dirigenti comunali ai sensi dell’art. 107 TUEL.
art. 7 l. 241/1990
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la “violazione art. 7 legge 241/1990 – Eccesso di potere per manifesta violazione del contraddittorio e del giusto procedimento – Eccesso di potere per carenza di istruttoria”, essendo mancata la comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della legge n. 241 del 1990.
La sentenza dà conto della censura relativa alla mancata comunicazione di avvio, ma non la decide nel merito, poiché il ricorso è accolto per difetto d’istruttoria.
Massime di principio
- La musica o il ballo svolti in un pubblico esercizio non comportano automaticamente l’assoggettamento al regime autorizzatorio del pubblico spettacolo: occorre accertare se il trattenimento sia autonomo rispetto all’attività principale o se costituisca un’attività meramente accessoria alla somministrazione.
- Per qualificare un evento come pubblico intrattenimento autonomo non sono sufficienti la presenza di un DJ, di casse e luci o il fatto che alcune persone ballino. L’amministrazione deve istruire e documentare elementi concreti ulteriori, quali la programmazione continuativa e pubblicizzata, l’accesso a pagamento o indiscriminato, l’attrazione di un pubblico eccedente la normale clientela o capienza, la specificità degli allestimenti o altre circostanze idonee a dimostrare l’autonomia dell’attività.
- La qualificazione degli agenti accertatori non sostituisce l’indicazione dei fatti e delle circostanze da cui deriva la natura di pubblico intrattenimento; il numero dei partecipanti, considerato isolatamente, non è sufficiente a dimostrare che l’evento ecceda la normale attività del pubblico esercizio.
- La competenza sindacale prevista dall’art. 19-bis, comma 2, disp. coord. c.p. per le sanzioni dell’art. 666 c.p. concerne le sanzioni pecuniarie in senso stretto e non l’ordine di cessazione dell’attività, che è una misura amministrativa interdittiva attribuita alla competenza gestionale dei dirigenti comunali.
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