Cassazione Penale, Sentenza n. 21633/2023 del 19/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente proponeva ricorso per violazione di legge e insufficiente motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto). Si sosteneva che le lesioni erano lievi (guarigione in 5 giorni), che il primo grado aveva qualificato i fatti come un alterco e che, nonostante ripetuti comportamenti molesti, poteva ravvisarsi la speciale tenuità. La difesa ha inoltre richiamato giurisprudenza favorevole e sostenuto che la nuova formulazione dell'art. 131-bis (non applicabile nel merito qui) amplia i criteri valutativi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nella parte relativa al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis, ritenendo congrua la valutazione della Corte d'Appello che aveva posto rilievo sulla persistenza e sul progressivo aggravarsi della condotta fino all'aggressione fisica. Tuttavia la Corte di Cassazione ha eccepito d'ufficio l'illegalità del trattamento sanzionatorio applicato per il reato di lesioni guaribili in 5 giorni: trattandosi di reato di competenza del Giudice di Pace (art. 52 D.lgs. 274/2000) non poteva essere irrogata la pena della reclusione. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto; il ricorso è stato invece rigettato per il resto.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di modalità della condotta, grado di colpevolezza e entità del danno o del pericolo; la Corte ha ritenuto che la persistenza e l'aggravamento della condotta escludessero la tenuità.
art. 582 cod. pen.
Norma sulle lesioni personali; il fatto di lesioni guaribili in pochi giorni non esclude la necessità di corretta qualificazione e trattamento sanzionatorio conformemente alla competenza per materia.
art. 660 cod. pen.
Norma richiamata in relazione alle molestie (atti persecutori/fastidiosi); la derubricazione e la valutazione della persistenza delle condotte sono elementi decisivi per l'applicazione di art. 131-bis.
art. 585 cod. pen. e art. 576 n.1 cod. pen.
L'annullamento dell'aggravante del nesso teleologico ha inciso sulla qualificazione giuridica delle condotte, contribuendo a far rientrare il reato nelle competenze del Giudice di Pace.
D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (art. 4 e art. 52)
Per i reati di competenza del Giudice di Pace il regime sanzionatorio previsto dal decreto non comprende la reclusione per le ipotesi di minima offensività; la Corte ha rilevato l'illegalità della reclusione irrogata.
art. 133, primo comma, cod. pen.
Criterio richiamato per la valutazione della tenuità del fatto (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno).
art. 83, comma 12-ter, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. L. 24 aprile 2020, n. 27)
Norma procedurale che ha autorizzato la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale nel procedimento.
Costituzione (art. 3, 13, 25, 27)
Riferimento ai principi costituzionali che giustificano il potere della Corte di Cassazione di rilevare d'ufficio l'illegalità della pena quando essa sia incompatibile con l'assetto normativo vigente.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis richiede una valutazione complessiva: durata e persistenza della condotta, gravità e progressione degli atti, grado di colpevolezza e danno o pericolo vanno considerati congiuntamente.
- Condotte moleste ripetute e proseguite nel tempo, specialmente se sfociate in aggressione fisica, ostano al riconoscimento della particolare tenuità.
- Se in sentenza viene applicata una sanzione incompatibile con la qualificazione normativa del reato (per es. reclusione per un fatto di competenza del Giudice di Pace), la Cassazione può rilevare d'ufficio l'illegalità del trattamento sanzionatorio e disporre la riforma o il rinvio.
- Le valutazioni di merito (accertamento dei fatti e della loro gravità) della Corte territoriale sono sindacabili in Cassazione solo per vizi di motivazione o violazioni di legge; una lettura alternativa dei fatti non basta se la motivazione appare logica e congrua.
- La qualificazione del fatto e l'eventuale derubricazione di reati o caduta di aggravanti possono incidere in modo decisivo sulla competenza e sul regime sanzionatorio applicabile.
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