Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14012/2023 del 03/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. L'imputato era stato sottoposto a custodia cautelare per reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina attraverso la predisposizione di falsi rapporti lavorativi; aveva patteggiato una pena (3 anni, 9 mesi e 10 giorni) e contestualmente aveva chiesto la modifica della misura cautelare. Il ricorrente deduceva carenza di motivazione del Tribunale sul pericolo concreto e attuale di reiterazione del reato, la possibilità di controllo dagli arresti domiciliari con idonee prescrizioni e l'effetto rieducativo/sinergico del patteggiamento e del tempo già scontato in custodia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse: la posizione processuale del ricorrente si è infatti definita con sentenza divenuta irrevocabile (26/01/2023), con conseguente apertura della fase esecutiva. In tale situazione la misura cautelare perde la sua funzione e viene sostituita dall'espiazione della pena definitiva, per cui non sussiste più interesse alla decisione sull'impugnazione cautelare. La Corte ha precisato che la dichiarazione di inammissibilità non comporta condanna alle spese o sanzioni pecuniarie e ha disposto la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione all'appello proposto avverso l'ordinanza del GIP; disciplina dell'impugnazione in sede di riesame

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Richiamato quale norma che disciplina il riesame delle misure cautelari da parte del Tribunale

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    Principio secondo cui l'interesse ad impugnare deve essere concreto e attuale; fondamento della valutazione della legittimazione ad agire in impugnazione

  • art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    Norma che consente alla Corte di Cassazione di dichiarare inammissibile il ricorso quando è venuta meno la sussistenza del motivo dell'impugnazione (es. sopravvenuta carenza di interesse)

  • art. 656 cod. proc. pen.

    Stabilisce che con il passaggio in giudicato della sentenza di merito si apre la fase esecutiva e che il titolo di detenzione diventa la sentenza irrevocabile, escludendo la prosecuzione di tutele o modifiche sulla misura cautelare ormai sostituita dall'esecuzione

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di trasmettere copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporta la remissione in libertà

  • art. 23 d.l. n. 137/2020

    Norma che ha consentito la requisitoria scritta del Procuratore Generale nella fase di discussione davanti alla Corte

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite (richiamata: Litteri e altri)

    Sez. U., n. 31524 del 14/07/2004 (Litteri) e altre

    Principio consolidato secondo cui, nell'ambito delle impugnazioni dei provvedimenti de libertate, l'interesse a impugnare può venire meno per mutata situazione sopravvenuta (es. sentenza di merito passata in giudicato) con conseguente impossibilità logica e sistematica di pronunciarsi sulla cautela personale

Massime di principio

  • Quando la sentenza di merito diventa definitiva ed esecutiva, decade l'interesse a impugnare provvedimenti relativi alla custodia cautelare: la misura cautelare è sostituita dall'espiazione della pena definitiva.
  • Perché sia utile un ricorso avverso provvedimenti 'de libertate' è necessario dimostrare un interesse concreto e attuale al momento della decisione; fattori sopravvenuti che eliminano la rilevanza della questione rendono il ricorso inammissibile.
  • Il giudice del riesame deve motivare in modo concreto e specifico il pericolo di reiterazione del reato; la mera affermazione generica non è sufficiente, ma la Cassazione può comunque non entrare nel merito se è sopravvenuta la carenza di interesse.
  • La scelta del patteggiamento non elimina automaticamente le esigenze cautelari, ma può essere valutata come elemento nella bilancia degli interessi; tuttavia, una condanna definitiva rende irrilevante la modifica della misura cautelare.
  • Se si intende ottenere la modifica della misura cautelare è strategico proporre le relative impugnazioni e istanze prima della definizione definitiva del processo; dopo il passaggio in giudicato le vie ordinarie per contestare la custodia cautelare si riducono o si estinguono.
  • Per sostenere la possibilità di misure meno afflittive (es. arresti domiciliari) occorre allegare fatti e prove che dimostrino l'assenza di concrete possibilità di reiterazione (es. perdita dei mezzi materiali per commettere i reati, restrizioni di accesso a strumenti essenziali).
  • La dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta automaticamente condanna alle spese o sanzioni pecuniarie; la giurisprudenza di legittimità è costante su questo punto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.