Cassazione Penale, Sentenza n. 25735/2026 del 09/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condannato)
La controversia
La vicenda riguarda un soggetto condannato in Romania per truffa e guida in stato di ebbrezza, la cui sentenza era stata resa esecutiva in Italia su sua richiesta, dopo un procedimento originato da mandato di arresto europeo e mancata consegna allo Stato estero. Dopo l'emissione dell'ordine di esecuzione, l'interessato aveva chiesto l'affidamento in prova, poi modulando la domanda per far svolgere la misura in Romania, dove nel frattempo si era trasferito e aveva avviato un'attività di gestione di un bar; in subordine aveva chiesto la detenzione domiciliare presso la sorella a Ladispoli. Il Tribunale di sorveglianza aveva negato l'esecuzione dell'affidamento in prova in Romania ritenendo preclusiva la circostanza che fosse stato lo stesso condannato a chiedere l'esecuzione della sentenza straniera in Italia, osservando inoltre la mancanza di prova di reciprocità e l'incertezza sui controlli della misura all'estero, ma aveva accolto la detenzione domiciliare subordinata. Il ricorso per cassazione censurava tale decisione per violazione degli artt. 47 e 47-ter ord. pen., del d.lgs. n. 38 del 2016 attuativo della decisione quadro 2008/947/GAI e per vizio di motivazione, sostenendo che l'affidamento in prova può essere eseguito in uno Stato membro dell'Unione europea ove il condannato abbia residenza legale e abituale, che la Romania aveva recepito la decisione quadro, che non vi era alcun ostacolo normativo, e che il tribunale aveva illegittimamente opposto una preclusione fondata su una pretesa irrevocabilità della precedente scelta del condannato nell'ambito del procedimento di consegna. Il Pubblico Ministero concludeva per il rigetto, ritenendo incompatibile la nuova richiesta con la precedente opzione del condannato di non essere consegnato e di eseguire la pena in Italia.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha chiarito che, una volta riconosciuta in Italia la sentenza straniera di condanna ai sensi del d.lgs. n. 161 del 2010, l'esecuzione della pena segue le regole dell'ordinamento italiano; pertanto non vi sono, in linea di principio, ragioni ostative a che la misura alternativa dell'affidamento in prova sia eseguita in un diverso Stato membro dell'Unione europea, secondo il d.lgs. n. 38 del 2016 e la decisione quadro 2008/947/GAI, purché lo Stato estero abbia dato attuazione alla decisione quadro e il condannato abbia in esso residenza legale e abituale. La Corte ha inoltre escluso che la precedente posizione tenuta nel procedimento di mandato di arresto europeo costituisca una preclusione giuridica automatica, rilevando che la legge n. 69 del 2005 non prevede un generalizzato potere dell'interessato di rifiutare la consegna o di vincolarsi definitivamente alla scelta dell'esecuzione in Italia. L'ordinanza del Tribunale di sorveglianza è stata quindi annullata con rinvio per nuovo esame, da compiersi alla luce dei principi indicati.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.
utilizzato quale base di deduzione dei vizi di violazione di legge e motivazione del ricorso per cassazione.
art. 47 ord. pen.
richiamato dal ricorrente quale norma sull'affidamento in prova alla prova, ritenuto applicabile anche con esecuzione all'estero nei casi previsti dal diritto UE.
art. 47-ter ord. pen.
richiamato dal ricorrente in relazione alla misura alternativa della detenzione domiciliare, proposta in subordine.
D.Lgs. n. 38 del 2016
norma di recepimento della decisione quadro 2008/947/GAI, che consente l'esecuzione all'estero di misure alternative a fronte di residenza legale e abituale nel Paese estero e di attuazione della decisione quadro da parte di quello Stato.
decisione quadro 2008/947/GAI
fonte eurounitaria volta al reciproco riconoscimento delle sentenze e decisioni di sospensione condizionale, misure di sospensione condizionale e sanzioni sostitutive, richiamata come base dell'esecuzione all'estero dell'affidamento in prova.
art. 2, lett. e), D.Lgs. n. 38 del 2016
l'affidamento in prova è assimilato a una sanzione/misura sostitutiva che impone obblighi e prescrizioni compatibili con il regime di esecuzione transfrontaliera.
art. 4 D.Lgs. n. 38 del 2016
indicato come catalogo di obblighi e prescrizioni compatibili con il contenuto della misura eseguibile all'estero.
art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 38 del 2016
richiamato quale disposizione che richiede che obblighi e prescrizioni siano da adempiere e osservare per un periodo non inferiore ai sei mesi.
art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 161 del 2010
richiamato per affermare che, dopo il riconoscimento della sentenza straniera, l'esecuzione della pena avviene secondo le regole della legislazione italiana.
decisione quadro 2008/909/GAI
richiamata in relazione al riconoscimento delle sentenze penali straniere e all'esecuzione della pena nello Stato di esecuzione secondo il diritto interno.
L. n. 69 del 2005
citata con riferimento al mandato d'arresto europeo; la Corte esclude che essa attribuisca all'interessato un potere di rifiuto della consegna nei termini prospettati dal Tribunale e dal Pubblico Ministero.
art. 14, comma 3, L. n. 69 del 2005
richiamato dal Pubblico Ministero per analogia sull'irrevocabilità del consenso alla consegna, ma la Corte non estende tale regola alla fattispecie in esame.
art. 18 L. n. 69 del 2005
citato per evidenziare che tra i motivi di rifiuto della consegna non è previsto il diniego di consenso espresso dall'interessato nei termini prospettati.
art. 10, comma 1, L. n. 69 del 2005
menzionato per chiarire che la sua disciplina, anche dopo la modifica del 2021, riguarda una rinuncia diversa da quella prospettata nel caso concreto.
Massime di principio
- La misura alternativa dell'affidamento in prova può essere eseguita in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia quando la disciplina eurounitaria di reciproco riconoscimento sia stata recepita, lo Stato estero abbia dato attuazione alla decisione quadro e il condannato vi abbia residenza legale e abituale.
- Una volta che la sentenza straniera di condanna sia stata riconosciuta in Italia, l'esecuzione della pena segue le regole dell'ordinamento italiano; ciò consente l'applicazione delle ordinarie discipline esecutive, incluse le misure alternative, salvo specifici e concreti ostacoli normativi.
- Il giudice dell'esecuzione non può negare in astratto l'affidamento in prova all'estero limitandosi a richiamare difficoltà organizzative o incertezze sui controlli, dovendo verificare invece in concreto la compatibilità della misura con la disciplina europea e con i presupposti legali richiesti.
- La precedente condotta processuale del condannato nell'ambito del mandato d'arresto europeo non costituisce, di per sé, una preclusione automatica e irrevocabile all'accesso successivo a una misura alternativa eseguibile all'estero, quando muti la situazione di fatto e restino integrati i presupposti normativi.
- La valutazione sulla concedibilità della misura alternativa deve essere effettuata alla luce della disciplina del reciproco riconoscimento e non può essere compressa da presunzioni di irreciprocità non accertate o da ostacoli non espressamente previsti dalla legge.
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