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Ordinanza

Ordinanza n. 321/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento del Prefetto di Venezia n.-OMISSIS- del 5 marzo 2026, notificato in pari data, con il quale è stata rigettata l’istanza di ammissione del ricorrente nel sistema di accoglienza di cui al d.lgs. n. 142/2015, nonché di ogni altro atto presupposto connesso, consequenziale o successivo.

Giustizia amministrativa202600922

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego prefettizio di ammissione al sistema di accoglienza per ritenuta assenza dello status di richiedente protezione internazionale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Venezia ha rigettato la richiesta di accesso alle misure di accoglienza, ritenendo insussistente lo status di richiedente asilo. L'Amministrazione aveva motivato il diniego sostenendo che il ricorrente non avesse adempiuto al dovere di collaborazione previsto dall'art. 11 d.lgs. n. 25/2008, per non avere consegnato il passaporto né prodotto denuncia di smarrimento; che non avesse ottemperato all'obbligo di comparizione previsto dall'art. 6, comma 3-bis, d.lgs. n. 25/2008, cosicché la domanda non sarebbe stata formalizzata; che l'accoglienza dovesse essere prioritariamente riservata ai soggetti provenienti da operazioni di salvataggio in mare e alle persone vulnerabili; e che non vi fossero posti disponibili nelle strutture, con possibili problemi di sicurezza. Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del diniego, evidenziando di avere manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale e di essersi recato presso la Questura per formalizzare la domanda, ricevendo un rifiuto.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris. Dalla nota della Questura del 4 marzo 2026 risultava che il ricorrente aveva chiesto la protezione internazionale; tale manifestazione di volontà è sufficiente a ricondurlo alla nozione di richiedente protezione internazionale prevista dall'art. 2, lett. a), d.lgs. n. 142/2015. La mancata consegna del passaporto, del quale il ricorrente aveva dichiarato lo smarrimento, non integra violazione dell'obbligo di collaborazione previsto dall'art. 11 d.lgs. n. 25/2008, che riguarda i documenti in possesso dell'interessato e non impone la presentazione di una denuncia di smarrimento. Non è stato inoltre provato alcun invito a comparire presso la polizia ai sensi dell'art. 6, comma 3-bis, d.lgs. n. 25/2008; anzi, la documentazione prodotta dimostrava che il ricorrente si era recato in Questura per formalizzare la domanda, ricevendo un rifiuto. La priorità accordata dall'art. 8, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015 ai superstiti di operazioni di salvataggio in mare non esclude il dovere dell'Amministrazione di assicurare l'accoglienza a tutti coloro che hanno presentato domanda di protezione internazionale. L'assenza di posti disponibili non elimina tale obbligo, né lo stato di vulnerabilità costituisce una condizione per l'accesso all'accoglienza, rilevando soltanto ai fini dell'approntamento di forme di assistenza particolari. Il TAR ha quindi sospeso l'efficacia del diniego e ordinato alla Prefettura di ammettere il ricorrente in un centro di accoglienza e alla Questura di convocarlo per la formalizzazione della domanda e gli ulteriori adempimenti, entro sette giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza. La trattazione di merito è stata fissata al 16 dicembre 2026. Nulla è stato disposto sulle spese della fase cautelare, essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare richiesta dal ricorrente; il giudice ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris e il pregiudizio allegato.

  • art. 2, lett. a), d.lgs. n. 142/2015

    richiedente protezione internazionale … lo straniero che … ha manifestato la volontà di chiedere tale protezione

    La manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale è sufficiente a qualificare lo straniero come richiedente protezione internazionale.

  • art. 2, lett. h), d.lgs. n. 142/2015

    La vulnerabilità rileva per l'approntamento di forme particolari di assistenza, ma non condiziona l'accesso alle misure di accoglienza.

  • art. 8, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015

    Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, commi 2 e 3, l'accoglienza nei centri e nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 è assicurata con priorità a coloro che sono giunti nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare, in ragione delle preminenti esigenze di soccorso e assistenza a esse connesse

    La priorità accordata ai soggetti provenienti da salvataggi in mare non esclude il dovere dell'Amministrazione di garantire l'accoglienza a tutti coloro che hanno presentato domanda di protezione internazionale.

  • art. 11, comma 1, d.lgs. n. 25/2008

    l'obbligo di consegnare i documenti in suo possesso pertinenti ai fini della domanda, incluso il passaporto

    L'obbligo di collaborazione riguarda i documenti effettivamente in possesso dell'interessato e non impone la presentazione di una denuncia di smarrimento del passaporto.

  • art. 6, comma 3-bis, d.lgs. n. 25/2008

    L'obbligo di comparizione personale per la verifica dell'identità e la formalizzazione della domanda presuppone un invito a comparire; nel caso concreto non risultava emesso alcun invito e il ricorrente aveva comunque dimostrato di essersi recato in Questura.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato ai fini dell'oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati ai fini della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Ai fini dell'accesso alle misure di accoglienza, la qualifica di richiedente protezione internazionale deriva dalla manifestazione della volontà di chiedere tale protezione e non richiede necessariamente la previa formalizzazione della domanda.
  • L'obbligo di collaborazione dello straniero previsto dall'art. 11, comma 1, d.lgs. n. 25/2008 comprende la consegna dei documenti pertinenti effettivamente in suo possesso, ma non impone, in caso di smarrimento del passaporto, la presentazione di una denuncia di smarrimento.
  • L'inadempimento all'obbligo di comparizione previsto dall'art. 6, comma 3-bis, d.lgs. n. 25/2008 non può essere affermato in assenza della prova di un concreto invito a comparire presso l'ufficio di polizia competente.
  • La priorità accordata dall'art. 8, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015 alle persone giunte in Italia a seguito di operazioni di salvataggio in mare non esclude l'obbligo dell'Amministrazione di assicurare le misure di accoglienza agli altri richiedenti protezione internazionale.
  • La carenza di posti disponibili nelle strutture non esonera l'Amministrazione dal dovere giuridico di applicare le misure di accoglienza previste per i richiedenti protezione internazionale.
  • La condizione di vulnerabilità rileva per l'organizzazione di forme particolari di assistenza, ma non costituisce presupposto generale per l'accesso alle misure di accoglienza.

Come è indicizzato

MaterieProtezione internazionale e specialeTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

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