Cassazione Civile, Ordinanza n. 34485/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della sopravvenuta definizione agevolata della lite e ha dichiarato cessata la materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio. Ha inoltre disposto che le spese del processo estinto restino a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva rigettato l'appello dell'Ufficio contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Milano, la quale aveva annullato un avviso di accertamento emesso nei confronti della società. Nel corso del giudizio di legittimità, la società contribuente ha depositato istanza di sospensione dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. in L. n. 136 del 2018, documentando la presentazione della domanda e il pagamento degli importi dovuti. Successivamente anche l'Agenzia ha chiesto l'estinzione del giudizio, dando atto che la contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata e versato l'intero importo dovuto.
Norme richiamate
art. 6 d.l. n. 119 del 2018
La definizione agevolata della controversia comporta la cessazione della materia del contendere e, nel processo estinto, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
L. n. 136 del 2018
Legge di conversione del d.l. n. 119 del 2018 richiamata quale base della definizione agevolata invocata dalla contribuente.
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria è definita con una procedura agevolata prevista dalla legge e ne risulta il pagamento integrale degli importi dovuti, il giudizio di legittimità va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- Nel processo estinto per definizione agevolata, le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata dalla norma sulla definizione della lite.
Come è indicizzato
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