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Provvedimento

Deliberazione n. 255 del 17/04/2026

Provvedimento del 17 aprile 2026

Garante Privacy255

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy avente ad oggetto materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffondibile tramite piattaforme digitali senza consenso. Le misure urgenti disponevano l’immediato blocco della diffusione del materiale in formato hash e, per l’eventuale contenuto acquisito in chiaro, la conservazione a fini probatori per 12 mesi con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati. Il provvedimento finale si limita a ratificare tali misure.

Ratifica di misure urgenti contro Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ex art. 144-bis Codice privacy

Ratifica di misure urgenti per segnalazione di materiale sessualmente esplicito diffondibile online

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy concernente materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffondibile senza consenso sulle piattaforme digitali indicate dall’interessato.

Presupposti normativi e procedimento

Il provvedimento richiama il quadro speciale introdotto dall’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, che attribuisce al Garante la competenza a intervenire in presenza di segnalazioni relative a registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, quando vi sia il fondato motivo di ritenere che possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione tramite piattaforme digitali senza consenso.

È inoltre richiamato il meccanismo procedurale che impone al Garante di decidere entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. In questo caso, la segnalazione era stata protocollata presso l’Ufficio del Garante e l’interessato aveva chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram.

Misure urgenti adottate dal dirigente

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza, in data 7 aprile 2026, le determinazioni nn. 162 e 163.

Le misure disposte consistevano in:

  • ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • prescrizione di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
  • obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • obbligo di comunicare tempestivamente all’Autorità l’adozione delle misure richieste.

Ratifica del Garante

Nella riunione del 17 aprile 2026 il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente. Il testo non riporta sanzioni pecuniarie né ulteriori valutazioni istruttorie, limitandosi alla conferma delle misure urgenti già disposte per impedire la diffusione del materiale segnalato.

Punti principali

Presupposto normativo e competenza del Garante

Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del Codice privacy, introdotto dal d.l. n. 139/2021 convertito dalla l. n. 205/2021, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni su registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, quando vi sia il fondato motivo di ritenere che possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi senza consenso. È richiamato anche il termine di quarantotto ore per la decisione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.

Misure urgenti adottate dal dirigente competente

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 162 e 163 del 7 aprile 2026. Tali misure hanno ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.

Conservazione del materiale ai soli fini probatori

Le medesime determinazioni hanno prescritto la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento. La conservazione doveva avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con successiva tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica del Garante

Nella riunione del 17 aprile 2026 il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza nn. 162/2026 e 163/2026 adottati nei confronti delle tre società indicate. Il testo non contiene ulteriori prescrizioni, sanzioni o valutazioni di merito oltre alla conferma delle misure già adottate.

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