Cassazione Penale, Sentenza n. 34217/2025 del 20/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la conferma in grado d'appello della condanna per reati connessi all'usura (artt. 110, 644 c.p., capo a) e per il capo b contestato ai sensi dell'art. 629 con aggravante di cui all'art. 61 n.2). Il difensore deduceva omessa motivazione e travisamento della prova, sostenendo che le somme erano dovute per lavori svolti per conto di Filomia e che l'assegno da 4.600 euro proveniva da tale rapporto e non da un prestito usurario; che la sostituzione dell'assegno costituiva cessione del credito e non prova di usura; e chiedeva la riqualificazione della condotta in esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure sostanzialmente meramente riconsiderazioni di fatto e quindi non valutabili in sede di legittimità, confermando che la Corte d'appello aveva fornito ampia motivazione sulla inattendibilità delle ragioni difensive (assenza di fatture, contraddizioni, valutazione di testi e intercettazioni). Ha inoltre rigettato la proposta di riqualificazione in esercizio arbitrario, richiamando la giurisprudenza che richiede la sussistenza di una pretesa azionabile giudizialmente per ragioni di autotutela non eccessiva. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., è stata disposta la condanna alla Cassa delle ammende per euro 3.000,00. I motivi nuovi presentati non hanno sanato l'inammissibilità originaria.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Usata per ricondurre la partecipazione alla commissione del reato (concorso di persone) nella ricostruzione dei fatti, ovvero rilevanza della responsabilità concorrente tra gli attori della vicenda
art. 644 cod. pen. (I e II comma)
Norma di riferimento per il reato di usura; la Corte d'appello ha ritenuto sussistenti gli elementi probatori utili a configurare il reato sulla base delle risultanze istruttorie
art. 629 cod. pen. e art. 61 n.2 cod. pen.
Articolo richiamato per il capo b di imputazione e aggravamento; la sentenza ha confermato l'adeguatezza della qualificazione contestata sulla base della valutazione degli elementi di fatto
art. 393 cod. pen.
Norma evocata dal ricorrente per chiedere la riqualificazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la Cassazione ha richiamato la giurisprudenza secondo cui per l'esercizio arbitrario occorre che la pretesa sia realmente azionabile in sede giudiziale e non del tutto priva di base legale
art. 611 comma 1-bis cod. proc. pen.
Norma procedurale sulla richiesta di discussione in pubblica udienza, menzionata in riferimento alla trattazione del ricorso
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente di condannare la parte privata al pagamento delle spese e, se del caso, all'ammenda alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per la condanna a euro 3.000,00
Sezioni Unite, sent. n. 29541 del 16/07/2020 e giurisprudenza di legittimità citata
Richiamate per il principio che la riqualificazione in esercizio arbitrario richiede che la pretesa perseguita sia almeno suscettibile di tutela giudiziale e che non si tratti di una pretesa del tutto arbitraria; principio usato per escludere la riformulazione in art. 393 c.p.
Massime di principio
- In Cassazione sono inammissibili i motivi che si limitano a chiedere una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato in sede di merito; occorre invece porre rilievo su vizi di diritto o insufficiente o contraddittoria motivazione rispetto a passaggi puntuali della decisione
- Per ottenere la riqualificazione della fattispecie in esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 c.p. il difensore deve dimostrare che la pretesa era effettivamente azionabile in sede giudiziale o comunque non del tutto priva di base legale; altrimenti si rischia la qualificazione più grave prevista per reati come l'usura
- La mera prospettazione di un rapporto di lavoro o di prestazioni occasionali non documentate (assenza di fatture, contraddizioni nelle dichiarazioni) difficilmente consente di superare una valutazione di merito che ha ritenuto tale versione inattendibile
- Motivi nuovi introdotti tardivamente non sanano l'inammissibilità dei motivi originari in Cassazione e non possono essere utilizzati per eludere i termini e le regole di impugnazione
- Se si contesta una valutazione dello stato di attendibilità di testi e intercettazioni, il ricorso deve indicare in modo preciso la violazione normativa o logico-giuridica nella motivazione del giudice di merito, non limitarsi a ribadire una diversa interpretazione dei fatti
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