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Circolare

Circolare numero 50 del 2-3-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce come devono essere valorizzati, ai fini pensionistici, i periodi contributivi maturati nei soppressi regimi esclusivi o esonerativi prima del 1° gennaio 1991 e quelli successivi nell’assicurazione generale obbligatoria. Stabilisce che, per gli iscritti alla Gestione speciale che abbiano anche contribuzione AGO, spetta un’unica pensione calcolata sull’anzianità complessiva, con ripartizione degli oneri tra Gestione speciale e contabilità ordinaria secondo criteri che evitino maggiori costi per l’AGO rispetto al previgente regime. Vengono inoltre richiamate le regole per le pensioni "miste" del personale Banco di Napoli e Banco di Sicilia, e per i titolari di pensioni già liquidate nei regimi pregressi con ulteriori contributi utili per pensioni autonome, supplementari o supplementi.

Gestione speciale ex enti pubblici creditizi: criteri di utilizzazione della contribuzione pregressa e liquidazione delle pensioni

Gestione speciale ex enti pubblici creditizi e coordinamento con l’AGO

La circolare fornisce istruzioni per la liquidazione definitiva delle pensioni relative ai lavoratori degli enti pubblici creditizi confluiti nella Gestione speciale istituita dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357. Il documento chiarisce come debbano essere utilizzati i periodi contributivi maturati nei regimi esclusivi o esonerativi precedenti al 1° gennaio 1991 e come debbano essere trattati i casi in cui l’iscritto possieda anche contribuzione nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti o in altre gestioni previdenziali.

Quadro normativo e finalità della circolare

L’articolo 2 del decreto legislativo n. 357/1990 ha disposto, dal 1° gennaio 1991, l’iscrizione alla Gestione speciale dei lavoratori dipendenti dagli enti pubblici creditizi già esclusi o esonerati dall’obbligo di iscrizione all’AGO, con la finalità di garantire un trattamento di previdenza secondo il regime pensionistico comune. Per i lavoratori in servizio al 31 dicembre 1990, l’iscrizione comporta la costruzione di una posizione previdenziale complessiva corrispondente all’anzianità assicurativa e contributiva maturata nei fondi di provenienza. La circolare richiama inoltre le precedenti istruzioni della circolare n. 295 del 28 dicembre 1991 e i messaggi n. 12700 del 18 aprile 1992 e n. 24956 del 13 aprile 1993, che avevano disciplinato alcune liquidazioni provvisorie.

Utilizzazione della contribuzione maturata nei regimi pregressi

Ai fini pensionistici, la circolare precisa che nella nozione di anzianità assicurativa e contributiva rientrano tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto, da ricongiunzione e ogni altro periodo considerato utile nell’ordinamento di provenienza. Conseguentemente, tutti i periodi anteriori al 1° gennaio 1991 segnalati dagli enti creditizi devono essere utilizzati sia per il diritto sia per la misura delle prestazioni a carico della Gestione speciale, unitamente ai contributi versati direttamente all’Istituto dopo tale data.

Iscritti alla Gestione speciale con contribuzione anche nell’assicurazione obbligatoria comune

Il punto centrale della circolare è che, per gli iscritti alla Gestione speciale che vantino anche contribuzione nell’AGO, deve essere liquidata un’unica pensione. Il diritto alla prestazione va accertato sulla base della posizione contributiva complessiva maturata nel regime generale e nella Gestione speciale, escludendo le eventuali sovrapposizioni temporali. Anche il calcolo deve avvenire secondo le regole vigenti per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti all’AGO, sia per la retribuzione pensionabile sia per l’anzianità contributiva.

La circolare richiama inoltre la deliberazione consiliare n. 9 del 5 giugno 1992, che qualifica la Gestione speciale come mera evidenza contabile dell’AGO dei lavoratori dipendenti. Ne deriva che l’onere della prestazione deve essere ripartito tra Gestione speciale e contabilità ordinaria dell’AGO in modo da non determinare per quest’ultima oneri aggiuntivi rispetto a quelli che sarebbero derivati con la disciplina precedente al decreto legislativo n. 357/1990. Per le pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, ai fini dell’applicazione della legge 8 agosto 1995, n. 335, occorre fare riferimento all’anzianità contributiva complessivamente maturata fino a tale data nella Gestione speciale e nell’AGO.

Casi particolari: personale Banco di Napoli e Banco di Sicilia

Per il personale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia assunto in servizio prima del 1° giugno 1974, che possa far valere anche periodi di servizio nelle Forze Armate utili per le pensioni cosiddette "miste", la circolare indica che tali periodi non devono essere segnalati all’Istituto. Il Ministero della Difesa ha infatti precisato che la disciplina delle pensioni "miste" continua ad applicarsi anche dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 357/1990 e che la relativa quota pensionistica resta a carico dello Stato.

Per le pensioni "miste" già in essere al 31 dicembre 1990, la quota a carico della Gestione speciale dal 1° gennaio 1991 deve essere calcolata solo sulla parte di competenza degli istituti di credito esistente alla data del 31 dicembre 1990, applicando la misura prevista dall’articolo 3 del decreto in relazione alla decorrenza della pensione.

Titolari di pensioni già liquidate e ulteriori contribuzioni utili

La circolare disciplina anche la posizione dei titolari di pensioni poste a carico della Gestione speciale dal 1° gennaio 1991 che abbiano contributi nell’AGO o nelle gestioni dei lavoratori autonomi maturati prima della decorrenza della pensione. Tali contributi possono essere utilizzati per la liquidazione di una pensione autonoma o supplementare a carico della gestione in cui sono stati versati, secondo le regole di quella gestione.

Diversamente, i contributi successivi alla decorrenza della pensione originaria devono essere impiegati per la liquidazione di supplementi di pensione, sempre secondo la normativa della gestione competente e tenendo conto della decorrenza del trattamento originario. In ogni caso, la decorrenza dei supplementi non può essere anteriore al 1° gennaio 1991, data dalla quale la pensione è posta a carico della Gestione speciale.

Liquidazioni provvisorie e aggiornamento delle procedure

La circolare richiama infine le precedenti autorizzazioni alla liquidazione provvisoria: da un lato, della pensione nell’assicurazione obbligatoria comune per gli iscritti cessati dal servizio senza avere maturato il diritto a pensione nei regimi esclusivi o esonerativi, purché i requisiti risultino perfezionati anche con la contribuzione AGO; dall’altro, di una quota provvisoria di pensione per gli iscritti già aventi diritto nei regimi pregressi, determinata con criteri cautelativi sulla base della contribuzione AGO per periodi di lavoro anteriori alla decorrenza del trattamento.

Per la liquidazione definitiva delle pensioni e per l’assunzione in carico delle pensioni già liquidate dai precedenti fondi esclusivi o esonerativi, la circolare dispone che si proceda dopo l’eliminazione delle prestazioni provvisorie già erogate e in attesa dell’aggiornamento delle procedure automatizzate, previsto entro il primo semestre del 1996. Restano inoltre da precisare, con successive istruzioni, le modalità di segnalazione dei dati dei lavoratori che fanno valere anche contribuzione nell’AGO, al fine di consentire la corretta ripartizione degli oneri tra Gestione speciale e contabilità ordinaria dell’assicurazione generale obbligatoria.

Punti principali

Inquadramento della Gestione speciale

I lavoratori dipendenti dagli enti pubblici creditizi, già esclusi o esonerati dall’assicurazione generale obbligatoria, sono iscritti dal 1° gennaio 1991 alla Gestione speciale istituita nell’assicurazione obbligatoria. Per i lavoratori in servizio al 31 dicembre 1990, l’iscrizione comporta la costituzione di una posizione previdenziale complessiva coerente con l’anzianità assicurativa e contributiva maturata nei fondi di provenienza.

Principio della pensione unica per chi ha contribuzione anche nell’AGO

Per gli iscritti alla Gestione speciale che possano far valere anche contribuzione nell’assicurazione generale obbligatoria, il diritto e la misura della prestazione devono essere determinati considerando l’intera posizione assicurativa. Deve essere liquidata un’unica pensione, calcolata sulla contribuzione complessiva, con riparto dell’onere tra Gestione speciale e AGO ordinaria in modo da non generare maggiori oneri per quest’ultima rispetto alla disciplina previgente al decreto legislativo n. 357/1990.

Valorizzazione della contribuzione pregressa ante 1° gennaio 1991

Devono essere utilizzati, ai fini del diritto e della misura delle prestazioni, tutti i periodi di contribuzione anteriori al 1° gennaio 1991 segnalati dagli enti creditizi, comprendendo contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto, da ricongiunzione e ogni altro periodo utile secondo l’ordinamento di provenienza. Tali periodi si sommano a quelli versati direttamente all’Istituto dopo il 1° gennaio 1991.

Casi particolari Banco di Napoli e Banco di Sicilia

Per il personale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia assunto prima del 1° giugno 1974, i periodi di servizio nelle Forze Armate utili per le pensioni "miste" non devono essere segnalati all’Istituto, perché la relativa quota resta a carico dello Stato. Per le pensioni "miste" già in essere al 31 dicembre 1990, la quota a carico della Gestione speciale dal 1° gennaio 1991 va calcolata solo sulla parte di competenza degli istituti di credito alla data del 31 dicembre 1990, secondo l’articolo 3 del decreto in relazione alla decorrenza della pensione.

Titolari di pensioni precedenti al 1° gennaio 1991 con contributi successivi o ulteriori

I titolari di pensioni a carico della Gestione speciale dal 1° gennaio 1991 che abbiano contribuzione nell’AGO o nelle gestioni dei lavoratori autonomi anteriore alla decorrenza della pensione possono utilizzare tali periodi per una pensione autonoma o supplementare, alle condizioni previste dalla gestione interessata. I contributi successivi alla decorrenza del trattamento originario devono invece essere utilizzati per i supplementi di pensione, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1991.

Liquidazioni provvisorie e istruzioni operative

La circolare richiama la precedente autorizzazione alla liquidazione provvisoria della pensione AGO per chi, cessato dal servizio senza maturare il diritto nei regimi pregressi, avesse perfezionato i requisiti anche con contribuzione AGO, nonché della quota provvisoria per chi avesse già maturato il diritto nei regimi esclusivi o esonerativi. Per le liquidazioni definitive occorre eliminare le prestazioni provvisorie già erogate e attendere l’aggiornamento delle procedure automatizzate, previsto entro il primo semestre 1996.

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