Sentenza del 19/02/2015 n. 990 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Cartella di pagamento - Sospensione pagamento rate - Difficoltà di pagare - Onere probatorio - Contenuto - Rigorosità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente sosteneva di non riuscire a pagare le somme dovute a causa di una situazione di difficoltà economica e invocava tale circostanza come causa giustificativa dell'inadempimento, chiedendo la sospensione delle rate e la non applicazione delle sanzioni. La questione riguardava l'onere e il livello di prova necessari per dimostrare l'impossibilità di adempiere.
La decisione
La pretesa del contribuente non è stata accolta. La mera difficoltà economica o finanziaria non costituisce, di per sé, un'esimente. Per escludere le sanzioni per causa di forza maggiore è necessaria la rigorosa prova di un'impossibilità assoluta e oggettiva di adempiere, derivante da un fatto esterno, imprevedibile e completamente indipendente dalla volontà del contribuente. Pertanto, la semplice incapacità relativa di sostenere i pagamenti non è sufficiente.
Norme richiamate
Principio della forza maggiore in materia tributaria
L'esclusione dell'applicazione delle sanzioni per causa di forza maggiore deve essere limitata ai casi in cui un fatto esterno completamente indipendente dalla volontà del contribuente abbia oggettivamente reso impossibile l'adempimento.
La forza maggiore opera soltanto quando l'inadempimento è determinato da un impedimento oggettivo, assoluto ed estraneo alla sfera decisionale del contribuente; non è sufficiente una situazione di difficoltà economica, anche significativa.
Onere probatorio del contribuente
Il contribuente deve offrire la rigorosa prova circa l'impossibilità assoluta di pagare quanto dovuto al Fisco.
Chi invoca l'impossibilità di pagamento deve dimostrarla concretamente e documentalmente; la sola allegazione della crisi di liquidità o della difficoltà finanziaria non soddisfa l'onere probatorio.
Massime di principio
- La difficoltà economica, anche grave, normalmente non equivale a impossibilità assoluta di adempiere e non esclude automaticamente sanzioni o conseguenze della riscossione.
- Per ottenere la sospensione dei pagamenti o l'esclusione delle sanzioni occorre provare circostanze oggettive, eccezionali ed estranee alla volontà del contribuente, mediante documentazione concreta e puntuale.
- La forza maggiore richiede un nesso diretto tra l'evento esterno e l'impossibilità di pagamento; non è sufficiente dimostrare una generica riduzione dei redditi, una crisi aziendale o una temporanea carenza di liquidità.
- In situazioni analoghe, è opportuno distinguere tra impossibilità assoluta, che può giustificare l'esonero, e difficoltà relativa, che può eventualmente rilevare per chiedere una rateizzazione o altre misure di facilitazione, ma non elimina automaticamente l'obbligazione né le sanzioni.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 19 feb 2015Sentenza del 19/02/2015 n. 96 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 19 feb 2015Sentenza del 19/02/2015 n. 96 - Comm. Trib. Prov. Sassari
- Sentenza · 19 feb 2015Sentenza del 19/02/2015 n. 123 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 19 feb 2015Sentenza del 19/02/2015 n. 146 - Comm. Trib. Prov. Benevento
- Sentenza · 19 feb 2015Sentenza del 19/02/2015 n. 325 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 19 feb 2015Sentenza del 19/02/2015 n. 331 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →