Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5713/2026 - Napoli, Sezione 6

per ottenere l’accertamento del diritto alla riliquidazione della indennità di buonuscita, con il calcolo del beneficio previsto dall'art. 6-bis del D.L. n. 387/87 (aumento di sei scatti ai fini del calcolo della liquidazione dell'indennità di buonuscita e della base pensionabile) e consequenziale condanna dell'Amministrazione intimata al pagamento delle differenze retributive, con interessi e rivalutazione monetaria.

Giustizia amministrativa202403717

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: diniego dell’INPS di riconoscere i sei scatti stipendiali ai fini della rideterminazione dell’indennità di buonuscita

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato, è stato collocato a riposo a domanda dal 9 febbraio 2022, dopo aver compiuto 55 anni e maturato oltre 35 anni di servizio utile. Ha chiesto l’accertamento del diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio con l’inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, oltre al pagamento delle differenze con interessi e rivalutazione monetaria. L’INPS aveva negato il beneficio e si è costituito in giudizio resistendo; ha inoltre sollevato un’eccezione di incostituzionalità.

La decisione

Il ricorso è accolto: il TAR riconosce il diritto ai sei scatti e condanna l’INPS a rideterminare e pagare il trattamento di fine servizio includendoli nella base di calcolo, oltre agli interessi legali. Il giudice richiama l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il beneficio spetta al personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda quando abbia almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. L’eccezione di incostituzionalità sollevata dall’INPS è ritenuta manifestamente infondata, in quanto il beneficio ha specifica copertura legislativa e la sua estensione a determinate categorie del comparto sicurezza rientra nella discrezionalità legislativa senza irragionevoli disparità di trattamento. È invece negata la rivalutazione monetaria, poiché il cumulo con gli interessi è vietato dall’art. 16, comma 6, della l. n. 412/1991. L’INPS è condannato alle spese, liquidate in euro 1.500, oltre accessori e restituzione del contributo unificato effettivamente versato.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla l. 20 novembre 1987, n. 472

    La giurisprudenza amministrativa, dopo iniziali incertezze, è infatti ormai costantemente orientata nel senso che il beneficio in questione spetti al personale collocato a riposo a domanda di tutte le forze di polizia – sia a ordinamento civile che a ordinamento militare – alle sole condizioni che l’interessato abbia raggiunto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile (cfr. Consiglio di Stato, sezione II, 15 ottobre 2024, n. 8244).

    Il beneficio dei sei scatti spetta al personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda che abbia raggiunto almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.

  • art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991, n. 412

    Deve invece negarsi la rivalutazione monetaria essendo il cumulo con gli interessi vietato dall'articolo 16, comma 6, della L. 30 dicembre 1991, n. 412 (come da costante giurisprudenza in materia).

    Le somme riconosciute a titolo di riliquidazione non possono essere maggiorate cumulativamente di interessi legali e rivalutazione monetaria.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta al personale delle forze di polizia, sia a ordinamento civile sia militare, collocato a riposo a domanda che abbia compiuto almeno 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile.
  • La scelta legislativa di riconoscere i sei scatti a determinate categorie del comparto sicurezza, in presenza di una specifica base normativa, non comporta un’estensione priva di copertura legislativa né, di per sé, un’irragionevole disparità di trattamento.
  • In caso di riliquidazione di prestazioni di fine servizio, interessi legali e rivalutazione monetaria non sono cumulabili nei casi regolati dall’art. 16, comma 6, della l. n. 412/1991.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.