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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06609/2025 del 12/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

Un cittadino straniero, proveniente dal Gambia, aveva proposto opposizione davanti al Giudice di pace avverso un decreto prefettizio di espulsione emesso ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b), del testo unico immigrazione. Il Giudice di pace aveva rigettato l'opposizione ritenendo legittima l'espulsione in quanto la Commissione territoriale aveva respinto, in data 25 agosto 2023, una domanda reiterata di protezione internazionale. In cassazione il ricorrente ha dedotto tre profili: 1) nullità del decreto di espulsione per mancata traduzione nella lingua da lui compresa, oltre a vizi di motivazione e omesso esame di fatti decisivi; 2) violazione della disciplina sulla protezione internazionale perché il procedimento non si sarebbe ancora concluso validamente, essendo ancora pendenti i termini per l'impugnazione del rigetto amministrativo, con conseguente insussistenza di una presenza illegale sul territorio; 3) violazione del divieto di espulsione per esigenze di tutela della vita privata e familiare e per condizioni di vulnerabilità, deducendo di essere in Italia da oltre dieci anni e di aver lavorato anche in condizioni irregolari e sfruttate.

La decisione

La Corte ha deciso la causa sulla base del secondo motivo, applicando il criterio della ragione più liquida. Ha accolto tale motivo ritenendo errata la decisione del Giudice di pace, poiché non ha considerato il principio secondo cui non può disporsi l'espulsione dello straniero quando sia pendente il termine per impugnare il rigetto della protezione internazionale, situazione assimilata a quella della pendenza della domanda di protezione in attesa di decisione. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. L'ordinanza impugnata è stata cassata con rinvio al Giudice di pace di Cosenza, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come parametro di deduzione dei vizi di legittimità, ma la Corte ha esaminato solo il motivo ritenuto di più agevole definizione

  • art. 13 d.lgs. n. 286 del 1998

    norma posta a base del decreto di espulsione opposto

  • art. 13 d.lgs. n. 286 del 1998

    invocato dal ricorrente in relazione alla traduzione del decreto di espulsione

  • art. 2, comma 6, d.P.R. n. 394 del 1999

    richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla traduzione dell'atto

  • art. 24 Cost.

    richiamato per giustificare il ricorso al principio della ragione più liquida e per garantire tutela effettiva

  • art. 3 Cost.

    richiamato dal ricorrente sulla dedotta violazione in tema di traduzione del decreto

  • art. 35 d.lgs. n. 25 del 2008

    invocato dal ricorrente per sostenere la permanenza della pendenza del procedimento di protezione internazionale

  • art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998

    richiamato nel terzo motivo come norma ostativa all'espulsione in presenza di determinate condizioni di vulnerabilità

  • artt. 7, 18, 19, 34 e 35 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamati a sostegno del terzo motivo di ricorso

  • art. 8 CEDU

    invocato dal ricorrente nel terzo motivo a tutela della vita privata e familiare

  • art. 111 Cost.

    richiamato, insieme all'art. 24 Cost., per il principio della ragione più liquida

  • art. 276 c.p.c.

    richiamato nel ragionamento sul criterio di trattazione delle questioni

  • art. 33039/21

    precedente richiamato per affermare il divieto di espulsione in pendenza del termine di impugnazione del rigetto della protezione internazionale

  • Cass. n. 24604/2024

    richiamata in motivazione come conferma dell'applicabilità del principio anche al caso di domanda di protezione ancora pendente

  • Cass. Sez. U. n. 9936/2014

    richiamata sul principio della ragione più liquida

  • Cass. n. 363/2019

    richiamata sul principio della ragione più liquida

Massime di principio

  • In tema di opposizione a decreto di espulsione, la pendenza del termine per impugnare il rigetto della protezione internazionale impedisce l'espulsione dello straniero, poiché la sua posizione è assimilata a quella del richiedente ancora in attesa della decisione sulla domanda.
  • Il giudice può definire la controversia sulla questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, in applicazione del principio della ragione più liquida, quando ciò consenta una decisione più immediata e coerente con esigenze di economia processuale e celerità.
  • Quando una specifica questione assorbente conduce alla cassazione della decisione impugnata, gli ulteriori motivi restano assorbiti e non richiedono esame.
  • In materia di espulsione e protezione internazionale, il giudice deve verificare lo stato effettivo della procedura di protezione e la pendenza dei termini di impugnazione prima di ritenere legittima l'espulsione per soggiorno irregolare.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileImmobiliareObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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