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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32678/2026 del 02/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Bologna, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Parma alla pena di due anni di reclusione per bancarotta fraudolenta documentale. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 216, comma 1, n. 2, e 217 della legge fallimentare, nonché agli artt. 62-bis e 99 c.p., censurando in particolare il diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che il motivo era generico e privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., poiché non individuava gli elementi posti a fondamento delle doglianze e non consentiva di comprendere i rilievi rivolti alla motivazione impugnata. Ha inoltre osservato che la Corte d'appello aveva motivato sulle ragioni ostative alla prevalenza delle attenuanti generiche e che la pena era stata determinata nel minimo edittale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità del motivo e per difetto di specificità delle censure. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Non ha disposto la liquidazione delle spese in favore della parte civile, poiché, nel giudizio camerale non partecipato, essa si era limitata a chiedere l'inammissibilità o il rigetto del ricorso senza fornire uno specifico contributo di contrasto ai motivi di impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 2, R.D. 267/1942

    Norma incriminatrice della bancarotta fraudolenta documentale contestata all'imputato.

  • art. 217 R.D. 267/1942

    Richiamato dal ricorrente nell'ambito della dedotta violazione di legge; il testo non esplicita una specifica interpretazione della norma.

  • art. 62-bis c.p.

    Disciplina delle circostanze attenuanti generiche, la cui applicazione e prevalenza erano state censurate dal ricorrente.

  • art. 99 c.p.

    Richiamato dal ricorrente nell'ambito della censura relativa al trattamento sanzionatorio; il testo non esplicita una specifica interpretazione della norma.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Richiede che i motivi di impugnazione siano specifici; la mancanza di indicazione degli elementi posti a fondamento delle censure rende il ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • È inammissibile per genericità il ricorso per cassazione che, a fronte di una motivazione logicamente corretta, non individui gli elementi concreti posti a fondamento delle censure e non consenta al giudice dell'impugnazione di comprendere i rilievi mossi e di svolgere il proprio sindacato.
  • La censura relativa al diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche deve confrontarsi specificamente con le ragioni esposte dal giudice di merito; una doglianza meramente assertiva e aspecifica non soddisfa l'onere di specificità dell'impugnazione.
  • Quando la pena sia stata determinata nel minimo edittale, una censura generica sul trattamento sanzionatorio non è idonea a mettere in discussione la motivazione della sentenza impugnata.
  • Nel giudizio camerale non partecipato, non sono liquidabili in favore della parte civile le spese della fase di legittimità quando essa si sia limitata a chiedere l'inammissibilità o il rigetto del ricorso senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione e senza fornire un effettivo contributo processuale.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioniCircostanze del reato
RamiReati fallimentariProcesso penaleParte generale
SottomaterieBancarotta documentale

Testo integrale

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