Sentenza del 16/11/2017 n. 4732 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Iva - Operazioni soggettivamente inesistenti - Fatturazione - Detrazione - Prova - Documentazione bancaria - Onere della prova - Illegittimità dell'atto - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione del contribuente è stata respinta. È stato affermato che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, la prova dei pagamenti tramite banca, della consegna della merce e dell’IVA esposta in fattura non è decisiva ai fini della detrazione, poiché tali circostanze possono sussistere anche in presenza di un meccanismo fraudolento. L’atto impositivo, pertanto, non è stato ritenuto illegittimo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la detrazione dell’IVA assolta su fatture emesse da un soggetto diverso dall’effettivo cedente o prestatore. Il ricorrente invocava, in particolare, la documentazione bancaria comprovante i pagamenti, la consegna della merce e il versamento dell’IVA indicata in fattura. La sentenza ha ritenuto tali elementi non sufficienti, perché non dimostrano lo stato soggettivo del committente o cessionario, ossia la sua effettiva estraneità alla consapevolezza, o alla possibilità di conoscenza, dell’altruità della fatturazione.
Norme richiamate
Disciplina IVA sulla detrazione dell’imposta
La detrazione richiede non solo l’esistenza formale della fattura e l’effettività economica della cessione o prestazione, ma anche che il soggetto che la invoca non sapesse e non potesse sapere di partecipare a un’operazione collegata a una frode o a una fatturazione soggettivamente inesistente.
Giurisprudenza della Corte di cassazione, sentenza n. 1950/2017
Conferma che la consegna della merce e il pagamento del corrispettivo e dell’IVA non sono, da soli, elementi sufficienti a provare la buona fede del cessionario o committente.
Massime di principio
- In caso di operazioni soggettivamente inesistenti, la detrazione IVA non è automaticamente salva solo perché la merce è stata consegnata e il pagamento è avvenuto tramite banca.
- Il contribuente deve dimostrare, con elementi concreti e specifici, di non essere stato consapevole e di non aver potuto conoscere l’irregolarità soggettiva della fatturazione.
- La documentazione bancaria prova normalmente il trasferimento del denaro, ma non dimostra da sola la buona fede del contribuente né l’assenza di un meccanismo fraudolento.
- La regolarità formale delle fatture e l’effettività materiale dell’operazione non sono sufficienti quando emergono elementi indicativi della partecipazione, anche inconsapevole, a una frode IVA.
- Per tutelare la detrazione è opportuno conservare anche prove sull’affidabilità e sull’identità del fornitore, sulla congruità economica dell’operazione, sulla reale filiera commerciale e sulle verifiche normalmente esigibili nel caso concreto.
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