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Sentenza

Sentenza del 26/07/2022 n. 23389 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della CTR che aveva confermato, per l'annualità 2003, l'avviso di accertamento emesso nei confronti della cooperativa. Le censure principali: mancato contraddittorio preventivo; omissione/insufficienza della motivazione circa l'inidoneità della documentazione prodotta (prospetti riepilogativi e fotocopie di assegni) a costituire prova liberatoria; errore nella determinazione dei ricavi basata su movimentazioni bancarie aggregate senza riconoscere costi deducibili; errata applicazione delle presunzioni e inversione dell'onere della prova in violazione di norme tributarie e del codice civile; omesso esame di documenti decisivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto: 1) infondato il motivo sul contraddittorio preventivo, poiché non è obbligatorio per indagini "a tavolino" e, comunque, in concreto era stato esperito un contraddittorio in sede di tentativo di accertamento con adesione; 2) la CTR aveva motivato adeguatamente il rigetto della documentazione prodotta, non configurandosi vizi di motivazione tali da incidere sulla legittimità della decisione; 3) corretta applicazione della disciplina delle indagini bancarie (D.P.R. 600/1973, art. 32): l'accertamento basato sulle movimentazioni ha comportato l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, che non ha fornito una prova analitica idonea a dimostrare l'estraneità delle operazioni alla società; 4) in caso di accertamento analitico-presuntivo non si applica il riconoscimento forfettario dei costi da parte dell'Ufficio, ma è il contribuente che deve provare i costi deducibili; 5) le doglianze relative a valutazioni di fatto sulla riferibilità dei conti sono inammissibili in cassazione. Sono state inoltre liquidate le spese di giudizio a carico dei ricorrenti per complessivi Euro 4.500,00.

Norme richiamate

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 12, comma 7

    La Corte ha ritenuto che la disciplina del contraddittorio preventivo prevista non si estende obbligatoriamente alle indagini "a tavolino"; l'assenza di tale contraddittorio non invalida automaticamente l'accertamento quando, come nel caso, sia stato svolto un contraddittorio in sede di tentativo di accertamento con adesione.

  • D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 5

    Il tentativo di accertamento con adesione è facoltativo ma, se esperito, può assolvere alla funzione di confronto e trasparenza tra contribuente e Amministrazione e integra il presidio del contraddittorio.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32

    Le risultanze delle indagini bancarie soddisfano l'onere probatorio dell'Amministrazione e operano un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, che deve dimostrare in modo analitico l'estraneità delle singole movimentazioni all'attività imponibile.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41

    L'avviso emesso in difetto di dichiarazione può essere fondato su indagini bancarie; tuttavia, quando l'atto è sostanzialmente frutto di indagini bancarie si configura un accertamento analitico-induttivo con le conseguenze probatorie già richiamate.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 2

    La deduzione forfettaria dei costi è prevista solo nell'accertamento induttivo "puro"; nel caso di accertamento analitico o analitico-presuntivo (indagini bancarie) non trova applicazione e l'onere di provare i costi spettanti è del contribuente.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 109, comma 4 (richiamato)

    Richiamato per confermare che il contribuente ha l'onere di provare l'esistenza dei costi deducibili relativamente ai maggiori ricavi accertati in via analitico-presuntiva.

  • Codice di procedura civile, art. 132, comma 4

    La Corte ha ritenuto la motivazione della CTR congrua e non affetta dai vizi extremi di 'mancanza assoluta' o 'incomprensibilità' che renderebbero la sentenza nulla per omessa o apparente motivazione.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5

    I motivi di cassazione proposti (errata applicazione della legge, difetto di motivazione e omesso esame di fatto decisivo) sono stati, salvo dove rilevato, dichiarati inammissibili o infondati: la revisione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione dei fatti e delle prove, e l'omesso esame è rilevante solo se il fatto sia storico e decisivo.

  • Codice civile, art. 2697

    Richiamato in relazione all'onere della prova: la Corte ha confermato l'inversione dell'onere probatorio nelle indagini bancarie, per cui spetta al contribuente provare l'estraneità delle somme.

  • D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. con L. n. 134 del 2012

    Rilevante per la delimitazione del vizio relativo all'omesso esame di fatto decisivo: la censura è ammissibile solo se riguarda un fatto storico essenziale e provato dagli atti.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (e comma 1-bis)

    Richiamato ai fini del contributo unificato: la sentenza dà atto dell'applicabilità degli ulteriori importi dovuti dai ricorrenti se richiesti dalla norma.

Massime di principio

  • Nei controlli "a tavolino" (senza accesso ai locali) non sussiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale: il contraddittorio in sede di tentativo di accertamento con adesione, se svolto, può assolvere alla funzione di confronto.
  • Le indagini bancarie ex art. 32 D.P.R. 600/1973 costituiscono fonte di prova idonea per l'Amministrazione e determinano inversione dell'onere della prova: il contribuente deve fornire prova analitica e documentale per ciascuna movimentazione da essergli imputata.
  • Prospetti riepilogativi e giustificazioni generiche non sono in genere sufficienti a vincere la presunzione fiscale derivante dalle indagini bancarie; è richiesta analiticità (origine e destinazione di ogni versamento/prelievo, riferibilità a rapporti sociali o personali).
  • In caso di accertamento analitico-presuntivo non si applica automaticamente una deduzione forfettaria dei costi: l'onere di provare i costi deducibili grava sul contribuente.
  • Le doglianze in Cassazione che implichino una nuova valutazione di fatto (es. la riferibilità delle operazioni al patrimonio sociale) sono normalmente inammissibili: il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della logica e coerenza della motivazione.
  • L'omesso esame di documenti può costituire motivo di cassazione solo se quei documenti costituiscano un 'fatto storico' decisivo, idoneo a determinare una pronuncia diversa; mere argomentazioni difensive o documentazione non decisiva non bastano.
  • È consigliabile, nelle verifiche fiscali basate su conti correnti, conservare e produrre documentazione analitica tempestiva (contratti, fatture, mandati, ricevute, causali degli assegni) per ciascuna movimentazione cui si oppone l'Amministrazione.
  • Il tempo trascorso tra l'accertamento, l'atto e il giudizio incide sulla valutazione dell'operatività del contribuente nel reperire documenti: la mancata tempestiva produzione può rilevare a sfavore del contribuente qualora non giustificata in modo concreto.

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