Sentenza del 26/07/2022 n. 23389 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della CTR che aveva confermato, per l'annualità 2003, l'avviso di accertamento emesso nei confronti della cooperativa. Le censure principali: mancato contraddittorio preventivo; omissione/insufficienza della motivazione circa l'inidoneità della documentazione prodotta (prospetti riepilogativi e fotocopie di assegni) a costituire prova liberatoria; errore nella determinazione dei ricavi basata su movimentazioni bancarie aggregate senza riconoscere costi deducibili; errata applicazione delle presunzioni e inversione dell'onere della prova in violazione di norme tributarie e del codice civile; omesso esame di documenti decisivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto: 1) infondato il motivo sul contraddittorio preventivo, poiché non è obbligatorio per indagini "a tavolino" e, comunque, in concreto era stato esperito un contraddittorio in sede di tentativo di accertamento con adesione; 2) la CTR aveva motivato adeguatamente il rigetto della documentazione prodotta, non configurandosi vizi di motivazione tali da incidere sulla legittimità della decisione; 3) corretta applicazione della disciplina delle indagini bancarie (D.P.R. 600/1973, art. 32): l'accertamento basato sulle movimentazioni ha comportato l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, che non ha fornito una prova analitica idonea a dimostrare l'estraneità delle operazioni alla società; 4) in caso di accertamento analitico-presuntivo non si applica il riconoscimento forfettario dei costi da parte dell'Ufficio, ma è il contribuente che deve provare i costi deducibili; 5) le doglianze relative a valutazioni di fatto sulla riferibilità dei conti sono inammissibili in cassazione. Sono state inoltre liquidate le spese di giudizio a carico dei ricorrenti per complessivi Euro 4.500,00.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 12, comma 7
La Corte ha ritenuto che la disciplina del contraddittorio preventivo prevista non si estende obbligatoriamente alle indagini "a tavolino"; l'assenza di tale contraddittorio non invalida automaticamente l'accertamento quando, come nel caso, sia stato svolto un contraddittorio in sede di tentativo di accertamento con adesione.
D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 5
Il tentativo di accertamento con adesione è facoltativo ma, se esperito, può assolvere alla funzione di confronto e trasparenza tra contribuente e Amministrazione e integra il presidio del contraddittorio.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32
Le risultanze delle indagini bancarie soddisfano l'onere probatorio dell'Amministrazione e operano un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, che deve dimostrare in modo analitico l'estraneità delle singole movimentazioni all'attività imponibile.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41
L'avviso emesso in difetto di dichiarazione può essere fondato su indagini bancarie; tuttavia, quando l'atto è sostanzialmente frutto di indagini bancarie si configura un accertamento analitico-induttivo con le conseguenze probatorie già richiamate.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 2
La deduzione forfettaria dei costi è prevista solo nell'accertamento induttivo "puro"; nel caso di accertamento analitico o analitico-presuntivo (indagini bancarie) non trova applicazione e l'onere di provare i costi spettanti è del contribuente.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 109, comma 4 (richiamato)
Richiamato per confermare che il contribuente ha l'onere di provare l'esistenza dei costi deducibili relativamente ai maggiori ricavi accertati in via analitico-presuntiva.
Codice di procedura civile, art. 132, comma 4
La Corte ha ritenuto la motivazione della CTR congrua e non affetta dai vizi extremi di 'mancanza assoluta' o 'incomprensibilità' che renderebbero la sentenza nulla per omessa o apparente motivazione.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5
I motivi di cassazione proposti (errata applicazione della legge, difetto di motivazione e omesso esame di fatto decisivo) sono stati, salvo dove rilevato, dichiarati inammissibili o infondati: la revisione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione dei fatti e delle prove, e l'omesso esame è rilevante solo se il fatto sia storico e decisivo.
Codice civile, art. 2697
Richiamato in relazione all'onere della prova: la Corte ha confermato l'inversione dell'onere probatorio nelle indagini bancarie, per cui spetta al contribuente provare l'estraneità delle somme.
D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. con L. n. 134 del 2012
Rilevante per la delimitazione del vizio relativo all'omesso esame di fatto decisivo: la censura è ammissibile solo se riguarda un fatto storico essenziale e provato dagli atti.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (e comma 1-bis)
Richiamato ai fini del contributo unificato: la sentenza dà atto dell'applicabilità degli ulteriori importi dovuti dai ricorrenti se richiesti dalla norma.
Massime di principio
- Nei controlli "a tavolino" (senza accesso ai locali) non sussiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale: il contraddittorio in sede di tentativo di accertamento con adesione, se svolto, può assolvere alla funzione di confronto.
- Le indagini bancarie ex art. 32 D.P.R. 600/1973 costituiscono fonte di prova idonea per l'Amministrazione e determinano inversione dell'onere della prova: il contribuente deve fornire prova analitica e documentale per ciascuna movimentazione da essergli imputata.
- Prospetti riepilogativi e giustificazioni generiche non sono in genere sufficienti a vincere la presunzione fiscale derivante dalle indagini bancarie; è richiesta analiticità (origine e destinazione di ogni versamento/prelievo, riferibilità a rapporti sociali o personali).
- In caso di accertamento analitico-presuntivo non si applica automaticamente una deduzione forfettaria dei costi: l'onere di provare i costi deducibili grava sul contribuente.
- Le doglianze in Cassazione che implichino una nuova valutazione di fatto (es. la riferibilità delle operazioni al patrimonio sociale) sono normalmente inammissibili: il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della logica e coerenza della motivazione.
- L'omesso esame di documenti può costituire motivo di cassazione solo se quei documenti costituiscano un 'fatto storico' decisivo, idoneo a determinare una pronuncia diversa; mere argomentazioni difensive o documentazione non decisiva non bastano.
- È consigliabile, nelle verifiche fiscali basate su conti correnti, conservare e produrre documentazione analitica tempestiva (contratti, fatture, mandati, ricevute, causali degli assegni) per ciascuna movimentazione cui si oppone l'Amministrazione.
- Il tempo trascorso tra l'accertamento, l'atto e il giudizio incide sulla valutazione dell'operatività del contribuente nel reperire documenti: la mancata tempestiva produzione può rilevare a sfavore del contribuente qualora non giustificata in modo concreto.
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