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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38068/2022 del 29/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di pagamento per contributi irrigui emesso da un consorzio di bonifica nei confronti del proprietario di terreni. Il contribuente aveva impugnato l’atto davanti al giudice tributario deducendo l’inesistenza della cartella/avviso, la carenza di motivazione e l’insussistenza o illegittimità della pretesa, sostenendo in sostanza che i terreni non ricevevano alcun beneficio dalle opere consortili e che mancavano opere irrigue sui fondi. La CTP aveva respinto il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l’appello del contribuente valorizzando una precedente decisione resa tra le stesse parti e ritenendo provata l’assenza totale dei servizi del consorzio e delle opere irrigue, con conseguente insussistenza del presupposto anche per la quota fissa. Il consorzio ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 860, 862 e 864 c.c., degli artt. 10 e 59 del r.d. n. 215/1933 e dell’art. 10 della l.r. Puglia n. 54/1980, sostenendo che il beneficio fondiario dovesse presumersi in base al piano di classifica già adottato e all’inclusione dei terreni nel perimetro di contribuenza; in via sostanziale contestava la valutazione probatoria della CTR.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ribadito che, in presenza di un piano di classifica approvato e dell’inclusione dell’immobile nel perimetro di intervento consortile, il beneficio diretto e immediato per il fondo si presume e l’onere di provare l’inadempimento del consorzio rispetto alle previsioni del piano ricade sul contribuente. Tuttavia, nel caso concreto, la CTR non aveva invertito l’onere della prova a carico dell’ente, ma aveva ritenuto che il contribuente avesse fornito, con elementi indiziari e documentali valorizzati dal giudice di merito, la prova dell’assenza di opere irrigue e della mancanza di servizi, escludendo così la giustificazione della pretesa. La Cassazione ha ritenuto tale apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità, trattandosi di valutazione del materiale probatorio non legale. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa degli intimati; è stato inoltre dato atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 860 c.c.

    Il contributo di bonifica presuppone il vantaggio diretto e immediato per l’immobile; tale beneficio può presumersi se il fondo è incluso nel piano di classifica e nel perimetro consortile.

  • art. 862 c.c.

    Richiamato insieme alle norme sulla bonifica come disciplina del contributo consortile, senza autonoma elaborazione decisiva nel testo.

  • art. 864 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso; nel testo non emerge una specifica interpretazione autonoma della norma.

  • art. 10 r.d. n. 215 del 1933

    Il presupposto del contributo è il vantaggio diretto e immediato per l’immobile; la prova di tale vantaggio è presunta in presenza di piano di classifica approvato e perimetro di contribuenza.

  • art. 59 r.d. n. 215 del 1933

    Richiamato nel motivo di ricorso, senza ulteriore elaborazione autonoma nel testo.

  • art. 10 l.r. Puglia n. 54/1980

    Norma regionale richiamata dal ricorrente a sostegno della pretesa contributiva, senza specifica interpretazione ulteriore nel testo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato per la trattazione camerale sulla proposta del relatore e il regolare contraddittorio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte precisa che il cattivo esercizio del potere di valutazione delle prove non legali non integra di regola questo vizio, che riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    È richiamato per delimitare l’anomalia motivazionale rilevante in cassazione, che deve tradursi in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È applicato per il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente in caso di rigetto.

Massime di principio

  • In materia di contributi di bonifica, quando il fondo è incluso in un piano di classifica approvato e nel perimetro di contribuenza, il beneficio diretto e immediato per l’immobile si presume; il consorzio è esonerato dalla prova del vantaggio, salvo prova contraria del contribuente.
  • Se manca il piano di classifica, il perimetro di contribuenza o la valutazione dell’immobile in tale piano, grava sul consorzio l’onere di dimostrare sia la proprietà del bene nel comprensorio sia il concreto beneficio derivante dalle opere eseguite.
  • Il contribuente può contestare la pretesa contributiva anche senza aver impugnato gli atti generali presupposti, deducendo davanti al giudice tributario che il proprio fondo non tragga alcun vantaggio specifico dalle opere consortili.
  • Le sentenze o gli accertamenti relativi ad annualità diverse, così come le perizie stragiudiziali e gli elementi raccolti in altri giudizi, possono avere solo valore indiziario o comunque non vincolante, secondo le regole della valutazione del giudice di merito.
  • In cassazione non è censurabile il mero cattivo apprezzamento delle prove non legali, salvo che si traduca in omesso esame di un fatto storico decisivo o in un’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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