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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22500/2020 del 16/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La società impugnava un avviso di rettifica della base imponibile e di liquidazione di maggiori imposte proporzionali relativo all'acquisto di un terreno edificabile e contestualmente il diniego di rimborso delle imposte versate in più. Il rimborso veniva richiesto in ragione dell'applicabilità, a parere della ricorrente, dell'agevolazione prevista dall'art.5 della legge 22 aprile 1982, n.168 (imposta dovuta in misura fissa). La Commissione Tributaria Regionale aveva respinto la domanda di rimborso ritenendo che non potesse essere eseguito il rimborso mentre era ancora pendente la controversia relativa all'avviso di rettifica/ liquidazione (ex plurimi riferimenti normativi e giurisprudenziali).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha censurato la Commissione Tributaria Regionale per aver ravvisato un inesistente nesso di pregiudizialità tra la definizione della controversia sulla valutazione del terreno (e sulla liquidazione di maggiori imposte proporzionali) e la proponibilità/determinabilità della domanda di rimborso fondata sull'eventuale applicazione dell'art.5 L.168/1982. La Corte ha osservato che, se fosse applicabile l'art.5 (imposta in misura fissa), la precisa quantificazione del maggiore valore del terreno perderebbe rilievo rispetto al diritto al rimborso. Ha altresì ritenuto non pertinente il richiamo della CTR alla sentenza n.2272/2004 della Cassazione, che riguarda ipotesi di decorrenza dei termini di impugnazione e istanze di rimborso presentate tardivamente. La Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame, demandando al giudice del rinvio anche la decisione sulle spese.

Norme richiamate

  • art.5 legge 22 aprile 1982, n.168

    Norma centrale della controversia: se applicabile determina l'imposta in misura fissa sull'operazione, rendendo irrilevante la diversa valutazione del terreno ai fini della pretesa impositiva proporzionale

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546 (artt. 19 e 49 e altresì riferimenti ad artt. 1 e 39)

    Richiamato per i criteri di instaurazione del processo tributario e per la disciplina dell'impugnazione; la Corte segnala che la pendenza di un atto impositivo non può automaticamente precludere l'azione di rimborso quando ricorrono i presupposti sostanziali

  • Codice di Procedura Civile (artt. 323, 324, 295, 112)

    Richiamati nei motivi di ricorso come parametri processuali e sulle implicazioni di regole procedurali in presenza di atti collegati; la Cassazione utilizza tali richiami per criticare la valutazione della pregiudizialità operata dalla CTR

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 (artt. 51, 52, 57) e D.P.R. 26 aprile 1981, n.131 (art.77 e art.79 richiamati nella massima)

    In tema di imposta di registro, l'esercizio del diritto al rimborso, nel termine previsto dalla norma transitoria contenuta nell'art. 79, primo comma, d.P.R. 26 aprile 1981, n. 131 o, in generale, dall'art. 77 dello stesso d.P.R., è condizionato alla mancanza di un atto impositivo o alla pendenza di una controversia sull'atto impositivo adottato ...

    La Corte distingue il caso di specie dalla massima citata: la giurisprudenza richiamata riguarda situazioni in cui il diritto al rimborso è condizionato da termini di impugnazione e dalla esistenza di atti impositivi che fissano definitivamente il rapporto; non si applica automaticamente al caso in cui sussista una norma che impone imposta in misura fissa

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n.636 (art.16) e D.P.R. 26 ottobre 1972, n.634 (artt. 4 e 26, comma 8)

    Citati nella ricostruzione della Corte sulla disciplina storica dell'impugnazione degli atti impositivi e sulla necessità, in generale, di atti specifici per introdurre il processo tributario; servono a delimitare l'ambito di applicazione della regola di previo o coincidente atto impositivo

  • Cass. sentenza n.2272 del 2004 (giurisprudenza)

    In tema di imposta di registro, l'esercizio del diritto al rimborso... (massima citata dalla Corte)

    La Corte precisa che la sentenza è riferita a ipotesi di istanza di rimborso presentata dopo il decorso del termine di impugnazione e perciò fondata sulla necessità di rispetto dei termini impugnatori; non è pertinente per affermare la pregiudizialità automatica nel caso di specie

  • Codice Civile (art. 2909 c.c.)

    Richiamato tra i parametri invocati dalla parte ma non determinante nella decisione di merito; è parte del quadro normativo citato nei motivi di ricorso

Massime di principio

  • La pendenza di una controversia sulla liquidazione di imposte proporzionali non impedisce di per sé la proposizione o la definizione di una domanda di rimborso quando sussistono presupposti sostanziali diversi (es. applicazione di un regime che prevede imposta in misura fissa).
  • Quando un'agevolazione normativa (es. art.5 L.168/1982) determina la tassazione in misura fissa, l'accertamento di un presunto maggiore valore del bene divenuto oggetto di rettifica perde rilevanza rispetto al diritto al rimborso delle somme pagate in eccedenza.
  • La giurisprudenza che limita l'esercizio del diritto al rimborso in presenza di atti impositivi riguarda soprattutto situazioni con questioni processuali legate ai termini di impugnazione; va quindi valutata la rilevanza procedurale (termine/tipologia di atto) prima di ritenere la domanda di rimborso preclusa.
  • In casi analoghi è utile proporre contestualmente le impugnazioni necessarie per non incorrere in decadenze procedurali e, se si invoca un regime agevolativo sostanziale, evidenziare come tale regime renda irrilevante la questione valutativa sollevata dall'Amministrazione.
  • Se l'Amministrazione fonda la pretesa su una diversa valutazione, il contribuente può sostenere che, qualora ricorra un criterio sostanziale alternativo che fissa l'imposta, la decisione sulla valutazione non è pregiudiziale al riconoscimento del rimborso.

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