Cassazione Civile, Ordinanza n. 13904/2024 del 20/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un soggetto, in qualità di erede del precedente proprietario di un’azienda boschiva ubicata nei territori ceduti dall’Italia alla ex Jugoslavia e poi nazionalizzati, ha chiesto in giudizio il riconoscimento di un indennizzo integrale per la perdita dei beni, da commisurare ai valori di libero mercato del 1938 e da ritenersi direttamente fondato sull’art. 1 del Protocollo addizionale CEDU. In subordine ha chiesto la rimessione alla Corte costituzionale delle leggi indennitarie succedutesi nel tempo e, ulteriormente, almeno un equo indennizzo secondo i principi sovranazionali. Aveva inoltre richiamato un precedente contenzioso nel quale gli erano stati già corrisposti indennizzi quantificati con sentenze passate in giudicato, e sosteneva che il giudice d’appello avesse omesso di pronunciarsi su alcune domande e che l’azione non fosse prescritta, anche perché l’istanza amministrativa del 2004 avrebbe interrotto la prescrizione. La Corte d’appello aveva invece ritenuto prescritte le pretese fondate sulla normativa anteriore alla L. n. 137/2001 e aveva qualificato quest’ultima come fonte di un autonomo ulteriore indennizzo, già riconosciuto in primo grado. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per extrapetizione, sostenendosi che l’eccezione di prescrizione non fosse stata ritualmente riproposta in appello; 2) violazione delle norme sulla prescrizione e delle leggi indennitarie, sostenendosi che la L. n. 137/2001 non avrebbe introdotto un diritto nuovo ma solo nuovi criteri di quantificazione, e che la domanda amministrativa avrebbe interrotto la prescrizione; è stata inoltre reiterata la richiesta di questione di legittimità costituzionale per asserita irragionevolezza dei criteri di liquidazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l’eccezione di prescrizione era stata comunque dedotta nella comparsa di costituzione del Ministero e la richiesta di rigetto dell’appello implicava la sua considerazione, senza che rilevasse la mancata ripetizione formale nelle conclusioni. Ha rigettato anche il secondo motivo, richiamando l’orientamento consolidato secondo cui la L. n. 137/2001 ha riconosciuto un indennizzo ulteriore e autonomo rispetto a quelli previsti dalle leggi precedenti, soggetto a previa fase amministrativa, ma la domanda amministrativa non vale come costituzione in mora; ha inoltre escluso la fondatezza delle censure di incostituzionalità, ribadendo che il diritto all’indennizzo per i beni nei territori ceduti alla ex Jugoslavia è sì un diritto soggettivo verso la P.A., ma la misura dello stesso è rimessa alla discrezionalità del legislatore, nei limiti della parità di trattamento e del criterio solidaristico, senza che sussista un diritto all’integrale valore venale del bene né un fondamento nell’art. 1 del Protocollo addizionale CEDU nei confronti dello Stato italiano.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La censura di extrapetizione è infondata quando il giudice d’appello si pronunci su un’eccezione di merito effettivamente dedotta negli atti difensivi della parte appellata, anche se non reiterata formalmente nelle conclusioni.
art. 346 c.p.c.
La mancata riproposizione formale nelle conclusioni non impedisce il rilievo dell’eccezione se questa risulta comunque dal contenuto complessivo dell’atto difensivo.
artt. 1, 2 e 3 L. 29 marzo 2001, n. 137
La legge ha introdotto un indennizzo ulteriore rispetto a quelli previsti dalla normativa precedente, configurando un autonomo e distinto diritto, subordinato a una fase obbligatoria di liquidazione amministrativa.
artt. 2943, 2944 e 2946 c.c.
La domanda amministrativa di concessione dell’indennizzo non integra, di regola, un atto idoneo a interrompere la prescrizione del diritto sostanziale, avendo solo funzione di impulso del procedimento amministrativo.
art. 1 Protocollo addizionale CEDU
Non impone allo Stato italiano di garantire l’integrale valore venale dei beni perduti nei territori ceduti alla ex Jugoslavia, poiché la privazione fu operata da uno Stato straniero e non dall’autorità italiana.
artt. 3, 10, 42 e 117 Cost.
Le questioni di legittimità costituzionale sono manifestamente infondate perché la misura dell’indennizzo rientra nella discrezionalità del legislatore, nell’ambito di un intervento solidaristico e non risarcitorio.
Massime di principio
- In materia di indennizzi per beni perduti nei territori ceduti alla ex Jugoslavia, il diritto riconosciuto dalla normativa speciale è un diritto soggettivo verso la pubblica amministrazione, ma la determinazione della sua misura e delle modalità di erogazione resta affidata alla discrezionalità del legislatore entro i limiti della ragionevolezza e della parità di trattamento.
- La L. n. 137/2001 non si limita a rideterminare i parametri dei precedenti indennizzi, ma introduce un ulteriore e autonomo diritto a un diverso indennizzo, subordinato a una procedura amministrativa necessaria.
- La domanda amministrativa di liquidazione dell’indennizzo non equivale, di per sé, a costituzione in mora della P.A. e non interrompe automaticamente la prescrizione del diritto sostanziale, se è qualificabile come mero impulso procedimentale.
- Nel giudizio civile, l’eccezione di prescrizione non deve necessariamente essere ripetuta nelle conclusioni se risulta già dedotta nel corpo dell’atto difensivo e la richiesta finale di rigetto della domanda la presuppone.
- Non è configurabile, per tali indennizzi, un diritto all’integrale risarcimento commisurato al valore venale attualizzato del bene, né può estendersi allo Stato italiano una garanzia convenzionale pensata per ipotesi in cui la privazione patrimoniale sia imputabile allo Stato convenuto.
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