Sentenza n. 1165/2026 - Ancona, Sezione 2
per l’ottemperanza in parte qua della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, n.632/2025 pubblicata il 23.10.2025 e resa nel giudizio r.g. n. 1221/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del capo della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, n. 632/2025, che aveva condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese legali in favore del difensore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, difensore nel giudizio civile e beneficiario della distrazione delle spese quale procuratore antistatario, ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, n. 632/2025, pubblicata il 23 ottobre 2025 nel giudizio R.G. n. 1221/2025. La pronuncia, non impugnata e divenuta definitiva, aveva condannato l’Amministrazione al rimborso delle spese legali in suo favore. Dopo aver notificato la sentenza in forma esecutiva, il ricorrente ha dedotto che, trascorsi 120 giorni senza pagamento, il Ministero era rimasto inadempiente e ha chiesto l’esecuzione del giudicato, con nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l’inottemperanza del Ministero al giudicato e dichiarando l’obbligo di eseguire integralmente il capo della sentenza relativo alle spese di lite, salvo quanto eventualmente già pagato. Ha ritenuto che il difensore beneficiario della distrazione sia legittimato a promuovere l’ottemperanza, poiché la condanna alle spese in suo favore instaura un rapporto obbligatorio diretto con l’Amministrazione soccombente. Il ricorso è stato ritenuto procedibile perché, dopo la notifica della sentenza, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il Ministero non aveva contestato la spettanza né l’azionabilità del credito. È stato assegnato all’Amministrazione il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza per adempiere; in caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta, incaricato di provvedere entro i successivi 120 giorni dopo istanza del creditore. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dello stesso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
Il ricorso per ottemperanza contro una pubblica amministrazione per il pagamento dovuto in forza di una sentenza è procedibile dopo che, dalla notifica della decisione, sia trascorso il termine di 120 giorni previsto dalla disposizione.
Massime di principio
- Il difensore cui una sentenza abbia liquidato direttamente le spese di giudizio quale procuratore antistatario è legittimato a promuovere l’ottemperanza contro la pubblica amministrazione soccombente: la pronuncia instaura un rapporto obbligatorio diretto tra il difensore e l’Amministrazione.
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per ottenere l’esecuzione del solo capo della sentenza che condanna al pagamento delle spese di giudizio, comprese quelle liquidate in favore del difensore antistatario.
- Per l’ottemperanza relativa al pagamento dovuto da una pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile una volta decorso, dalla notifica della sentenza all’Amministrazione, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
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