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Sentenza

Sentenza n. 2554/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202504801

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione di ARES relativa alla determinazione e al pagamento dell’extra-budget per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale rese nell’anno 2023

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La struttura sanitaria aveva impugnato la deliberazione con cui ARES aveva determinato il fatturato rilevante ai fini dell’extra-budget in circa 1,5 milioni di euro, anziché negli oltre 3,1 milioni rivendicati, con conseguente riduzione della remunerazione. In primo grado aveva dedotto la violazione dei criteri contrattuali e regionali di remunerazione, sostenendo che l’art. 14 del contratto consentisse di remunerare le prestazioni eccedenti il budget, con abbattimento tariffario, senza applicare il limite del 75% del budget al 31 agosto previsto dall’art. 7. Il TAR aveva respinto il ricorso. In appello, la struttura ha sostenuto: che il TAR avesse confuso la disciplina delle prestazioni infra-tetto con quella dell’extra-budget, disciplinata dagli artt. 13 e 14; che tutte le prestazioni eccedenti il budget potessero essere remunerate, nei limiti delle economie residue e con abbattimento del 40%; che la prassi seguita da ARES negli anni 2018-2022 avesse ingenerato un legittimo affidamento sulla remunerazione integrale dell’extra-budget anche per il 2023; che l’applicazione del limite del 75% senza preventiva informazione violasse correttezza e buona fede; e che ARES avesse integrato postumamente la motivazione dell’atto richiamando l’art. 7 soltanto nelle difese processuali.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha interpretato congiuntamente gli artt. 7, 13 e 14 del contratto annuale. L’art. 14 consente l’eventuale remunerazione delle prestazioni eccedenti il budget, con riduzione del 40% della tariffa, utilizzando le economie residue e nei limiti del tetto di spesa aziendale; tuttavia tale previsione deve essere coordinata con l’art. 7, che stabilisce espressamente che le prestazioni erogate al 31 agosto oltre il 75% del budget annuale non sono remunerabili in alcun caso, neppure in presenza di capienza del budget. Il limite temporale e quantitativo opera quindi anche rispetto all’extra-budget. La ratio è garantire la continuità assistenziale per l’intero anno, evitando l’esaurimento anticipato delle risorse e disincentivando comportamenti produttivi distorsivi fondati sulla successiva remunerazione dell’eccedenza. Non è stata ravvisata motivazione postuma, perché ARES si era limitata a illustrare in giudizio i calcoli già derivanti dalle clausole contrattuali applicate. È stata esclusa anche la violazione del legittimo affidamento: la chiara clausola contrattuale prevale sulla prassi applicativa degli anni precedenti e i contratti di acquisto delle prestazioni sanitarie hanno durata annuale e autonoma efficacia regolatoria. L’eventuale violazione dei canoni di correttezza può rilevare sul piano risarcitorio, ma non determina, di per sé, l’illegittimità dell’atto. Spese compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 7 del contratto di acquisto delle prestazioni sanitarie

    Il valore complessivo delle prestazioni erogate al 31 agosto dell’anno di riferimento del presente contratto non può essere superiore al 75% del budget di spesa annuale di cui al successivo art. 13. Le prestazioni erogate al 31 agosto oltre la misura del 75% non possono essere in alcun caso remunerate, neanche in caso di capienza del budget annuale a disposizione di ARES.

    Il limite del 75% al 31 agosto si applica anche alle prestazioni remunerabili in extra-budget e preclude in ogni caso la remunerazione dell’eccedenza.

  • art. 13 del contratto di acquisto delle prestazioni sanitarie

    Prevede il budget annuale di spesa che la struttura sanitaria si impegna a non superare; deve essere letto congiuntamente alla clausola che vieta la remunerazione delle prestazioni eccedenti il 75% del budget al 31 agosto.

  • art. 14 del contratto di acquisto delle prestazioni sanitarie

    Consente l’eventuale remunerazione delle prestazioni oltre il budget con decurtazione del 40%, mediante economie residue e nei limiti del tetto di spesa aziendale, ma non deroga al limite del 75% previsto dall’art. 7.

Massime di principio

  • In un contratto annuale per l’acquisto di prestazioni sanitarie, la clausola che vieta la remunerazione delle prestazioni erogate oltre una determinata percentuale del budget entro una certa data opera anche rispetto alle prestazioni eventualmente remunerabili come extra-budget, salvo che il contratto preveda espressamente una deroga.
  • Le clausole contrattuali che fissano limiti temporali e quantitativi alla produzione sanitaria devono essere interpretate anche in funzione della continuità assistenziale, impedendo che la successiva remunerazione dell’extra-budget incentivi l’esaurimento anticipato delle risorse disponibili.
  • Una prassi amministrativa difforme tenuta negli anni precedenti non consente di disapplicare una chiara clausola contrattuale vigente per l’annualità controversa, soprattutto quando i contratti di acquisto delle prestazioni sanitarie hanno durata annuale e autonoma efficacia regolatoria.
  • Non ricorre motivazione postuma quando l’amministrazione, nel giudizio, si limita a esplicitare i calcoli e il percorso applicativo già desumibili dalle clausole contrattuali poste a fondamento della determinazione contestata.
  • La violazione dei canoni di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto può assumere rilievo sul piano risarcitorio, ma non comporta necessariamente l’invalidità del provvedimento o della determinazione amministrativa adottata in applicazione di una chiara clausola contrattuale.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoMotivazione del provvedimento
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimo affidamentoBuona fede e correttezza della PADifetto di motivazionePonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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