Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 149/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del 21 marzo 2026, pubblicato in pari data, con cui la Sottocommissione n. 2 del concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, come previsto dal D.D.G. n. 2939 del 9 ottobre 2025 - Classe di concorso ADSS - Sostegno Scuola Secondaria di Secondo Grado, nominata con decreto del 23 dicembre 2025, prot. n. 0001744, dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, ha attribuito alla ricorrente il punteggio di 63/100 nella prova orale, insufficiente per il superamento della medesima (punteggio minimo 70/100) e per l'inserimento nella graduatoria di merito; - del verbale n. 54 del 21 marzo 2026 della Sottocommissione n. 2, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente il punteggio di 63/100; - della griglia di valutazione della prova orale della ricorrente, datata 21 marzo 2026; - dell'eventuale graduatoria finale della procedura concorsuale relativa alla classe di concorso ADSS - Sostegno Scuola Secondaria di Secondo Grado per l'Emilia Romagna, ove già approvata o in corso di approvazione; - di ogni altro provvedimento comunque preordinato, connesso o consequenziale, ivi compresi tutti gli atti della procedura concorsuale viziati dalle medesime illegittimità.

Giustizia amministrativa202600687

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: attribuzione del punteggio di 63/100 nella prova orale del concorso per la classe ADSS, con mancato superamento della prova e mancato inserimento nella graduatoria di merito

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Sottocommissione n. 2 del concorso ordinario per titoli ed esami, relativo alla classe di concorso ADSS per il sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, le ha attribuito 63/100 nella prova orale, a fronte della soglia minima di 70/100. Sono stati impugnati anche il verbale della sottocommissione, la griglia di valutazione, l'eventuale graduatoria finale e gli atti connessi. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che le censure cautelari riguardavano, tra l'altro, il presunto impedimento ai candidati di accedere all'aula di svolgimento delle prove orali, l'illegittimità dell'attribuzione del punteggio e la rilevanza dell'esito della prova scritta ai fini della valutazione dell'orale.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza dei relativi presupposti. In sede di sommaria delibazione, ha ritenuto prima facie infondate le censure, rilevando anzitutto che non era stata fornita la prova che la commissione, o un soggetto da essa specificamente autorizzato, avesse impedito ai candidati l'accesso all'aula degli orali. Quanto alla valutazione, il giudice ha escluso l'esistenza di illegittimità palesi nell'attribuzione del punteggio, affermando che, in presenza di criteri predeterminati, il voto numerico è sufficiente a motivare la valutazione della prova. Ha inoltre ritenuto irrilevante, ai fini della prova orale, l'esito della prova scritta. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti e le regole della tutela cautelare nel processo amministrativo.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell'atto impugnato può essere negata quando le censure risultino prima facie infondate e non emergano illegittimità manifeste dell'azione amministrativa.
  • Nelle procedure concorsuali, il voto numerico attribuito a una prova è sufficiente a motivare la valutazione quando la commissione abbia previamente predeterminato i criteri di giudizio, salvo la presenza di specifici elementi che evidenzino un'illegittimità manifesta.
  • La contestazione dell'irregolare impedimento all'accesso dei candidati all'aula di una prova concorsuale richiede la prova che tale impedimento sia stato posto in essere dalla commissione o da un soggetto specificamente autorizzato dalla stessa.
  • L'esito della prova scritta non rileva ai fini della valutazione della prova orale quando le due prove costituiscano fasi valutative distinte secondo la disciplina della procedura concorsuale.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.