Cassazione Penale, Sentenza n. 05072/2026 del 09/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Solombrino: impugna l'inammissibilità dichiarata dell'appello per mancato deposito, unitamente all'atto di appello, della dichiarazione/elezione di domicilio ex comma 1-ter art. 581 c.p.p.; deduce che nella documentazione agli atti risultava una precedente nomina/elezione, che aveva poi inviato una PEC con l'elezione prima della trasmissione degli atti alla Corte e che il decreto di citazione era stato comunque notificato (anche a mani proprie in Germania), quindi l'obiettivo della norma sarebbe stato comunque raggiunto. Torretta: impugna la motivazione relativa alla prescrizione di permanere nella Regione Lombardia a fronte dell'applicazione, per accordo ex art. 599-bis, della pena sostitutiva (lavoro di pubblica utilità); rileva contraddittorietà e illogicità, sottolinea l'attività lavorativa stabile in Svizzera e chiede che la prescrizione territoriale sia derogata per le giornate lavorative per non compromettere la funzione rieducativa e il reinserimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi per essere manifestamente infondati. Per Solombrino: confermata l'applicabilità del comma 1-ter dell'art. 581 c.p.p. all'atto d'appello proposto nell'aprile 2024; il deposito della dichiarazione/elezione di domicilio doveva avvenire contestualmente all'atto di impugnazione (o richiamo espresso e specifico a precedente elezione presente nel fascicolo); non rileva la successiva trasmissione via PEC in data successiva al deposito dell'atto di appello, essendo tardiva e quindi incapace di sanare l'inammissibilità; inoltre la Corte rigetta la tesi di "sanatoria" per l'effettiva notificazione, richiamando il principio che le cause di inammissibilità non sono soggette a sanatoria. Per Torretta: il ricorso è inammissibile perché infondato; la sostituzione della pena detentiva con lavoro di pubblica utilità era frutto dell'accordo ex art. 599-bis (con consenso del P.M.), e le prescrizioni previste dall'art. 56-ter l. 689/1981 (tra cui l'obbligo di permanere nel territorio di regola regionale e il ritiro del passaporto/sospensione ai fini dell'espatrio) costituiscono contenuto necessario e predeterminato della pena sostitutiva e devono essere accettate insieme alla richiesta della pena sostitutiva; conseguentemente la limitazione territoriale e il divieto di espatrio sono stati ritenuti legittimi e non meritevoli di censura in cassazione.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen., comma 1-ter
Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio
La dichiarazione/elezione di domicilio deve essere depositata contestualmente all'atto d'impugnazione (o richiamata in modo espresso e specifico indicando la sua collocazione nel fascicolo); la mancata osservanza comporta inammissibilità che non è sanabile con atti successivi
L'accordo tra parti ex art. 599-bis può includere la richiesta di sostituzione della pena detentiva con pene sostitutive (es. lavoro di pubblica utilità); il ricorso per cassazione contro sentenza adottata ai sensi dell'art. 599-bis è ammesso solo per profili limitati (formazione della volontà della parte, consenso del P.M., contenuto difforme della pronuncia, pena illegale)
art. 56-ter legge 24/11/1981, n. 689
n. 3) del primo comma ... obbligo di permanere nell'ambito territoriale "di regola regionale"
Le prescrizioni tipiche delle pene sostitutive (tra cui l'obbligo di permanere nel territorio, il ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio) costituiscono contenuto necessario e predeterminato della misura e devono essere accettate con la richiesta della pena sostitutiva; non sono accessorie discrezionali
Principio giurisprudenziale richiamato: le cause di inammissibilità vanno rilevate in ogni stato e grado del procedimento e non sono soggette a sanatoria
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna alle spese del procedimento a carico dei ricorrenti; applicata per la condanna alle spese in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Se l'appello è stato depositato entro il periodo in cui era in vigore il comma 1-ter dell'art. 581 c.p.p. (fino al 24/08/2024), l'elezione o dichiarazione di domicilio deve essere depositata contestualmente all'atto di impugnazione o essere richiamata in modo espresso e specifico nell'atto medesimo indicando la collocazione nel fascicolo; il deposito successivo non sana l'inammissibilità
- La regola della "conseguenza dello scopo" (es. avvenuta notifica personale del decreto) non è sufficiente a sanare formalità previste a pena di inammissibilità: le cause di inammissibilità sono in generale insanabili e vanno rilevate anche d'ufficio
- In procedure di concordato ex art. 599-bis, la richiesta di applicazione di una pena sostitutiva implica l'accettazione delle prescrizioni obbligatorie che la connotano ai sensi dell'art. 56-ter l. 689/1981 (es. territorialità, ritiro del passaporto); tali prescrizioni non possono essere disattese in sede di impugnazione salvo profili di illegittimità o difformità dalla legge
- Se si ha un'attività lavorativa fuori regione o all'estero e si intende ottenere una pena sostitutiva compatibile con tale situazione, bisogna affrontare e negoziare esplicitamente la questione nella fase di accordo (o valutare alternative), poiché l'accettazione dell'accordo comporta anche l'accettazione delle prescrizioni previste
- Non è consigliabile basare la difesa su orientamenti giurisprudenziali sopravvenuti successivamente alla data di deposito dell'atto: un ricorrente non può invocare affidamento su decisioni pubblicate dopo la presentazione dell'impugnazione
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