Cassazione Penale, Sentenza n. 01329/2026 del 13/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del provvedimento del 10/10/2025 con cui la Corte di appello di Salerno aveva rigettato la richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere disponendone la sostituzione con gli arresti domiciliari a seguito di mandato di arresto internazionale per estradizione verso l'Algeria per concorso in riciclaggio. Il ricorrente deduceva violazioni di legge relativamente alla mancata indicazione del provvedimento restrittivo nel mandato di arresto internazionale e alla possibile tardiva trasmissione, alla carenza di una descrizione puntuale dei fatti, all'omessa valutazione prognostica sulla concedibilità dell'estradizione e sulla gravità indiziaria, nonché alla mancata valutazione del pericolo di fuga.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Nel frattempo, infatti, la Corte di appello di Salerno aveva, con sentenza del 27/11/2025, rigettato la domanda di estradizione per insussistenza delle condizioni di legge e aveva rimesso in libertà il ricorrente. Pur riconoscendo che il ricorrente aveva manifestato interesse a proseguire il giudizio ai fini di una futura domanda risarcitoria (con procura speciale), la Corte ha ritenuto che la decisione sul merito dell'estradizione resa in sede territoriale aveva già accertato la mancanza ab origine di gravi indizi e che dunque l'accoglimento del ricorso sarebbe stato inutiliter dato. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile e non sono state disposte condanne alle spese processuali né somme in favore della Cassa delle ammende, trattandosi di carenza di interesse non imputabile al ricorrente.
Norme richiamate
art. 716 cod. proc. pen.
Disciplina dell'arresto per mandato di arresto internazionale: il ricorrente era stato arrestato ai sensi di questa norma in vista dell'estradizione.
art. 715, comma 2, lett. b) cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla forma e contenuto dell'atto di accompagnamento/mandato di arresto internazionale; la Corte ha ritenuto non decisiva la questione alla luce della successiva sentenza di rigetto dell'estradizione.
art. 719 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai rimedi contro le misure cautelari in materia di estradizione; la Corte ha valutato l'interesse a proseguire il gravame alla luce degli eventi sopravvenuti.
art. 714, comma 3 cod. proc. pen.
Stabilisce il divieto di adottare misure coercitive quando vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione; la Corte ha ritenuto che la successiva sentenza di rigetto dell'estradizione confermi che tali condizioni erano carenti e dunque la rimessione in libertà avrebbe dovuto essere disposta.
art. 700, comma 6 cod. proc. pen.
Riferimento al termine per la trasmissione del provvedimento restrittivo collegato al mandato di arresto internazionale; il ricorrente aveva invocato possibile violazione dei termini, ma la corte ha considerato la questione non risolutiva dopo il rigetto dell'estradizione.
art. 705, comma 1 cod. proc. pen.
Definizione della condizione dei gravi indizi di colpevolezza come presupposto per l'estradizione: la Corte territoriale ha ritenuto mancanti tali gravi indizi e la Cassazione ha rilevato che tale accertamento rende superfluo il giudizio di legittimità sulla cautela.
art. 703, comma 3 cod. proc. pen.
Consente acquisizione di informazioni a integrazione della domanda estradizionale; la Corte di appello ha richiesto informazioni suppletive proprio perché il materiale iniziale non chiariva il quadro indiziario.
art. 704, comma 3 cod. proc. pen.
Prevede la revoca della misura coercitiva quando mancano le condizioni per l'estradizione; la Corte ha rilevato che l'iniziale insufficienza degli elementi indiziari avrebbe dovuto comportare la revoca della misura.
Massime di principio
- Se, in sede di estradizione, lo Stato richiesto accerta l'insussistenza delle condizioni per la consegna (ad esempio per mancanza di gravi indizi), la prosecuzione di un gravame sulle misure cautelari originarie può diventare priva di interesse e quindi inammissibile.
- La giurisprudenza impone all'autorità giudiziaria italiana di controllare non solo la forma ma anche la sostanza della documentazione estradizionale; deve essere verificata la presenza di elementi che rendano probabile la responsabilità dell'estradando secondo il sistema probatorio dello Stato richiedente.
- Se il ricorrente intende preservare l'interesse a proseguire il giudizio di legittimità al fine di ottenere una futura riparazione per ingiusta detenzione, è necessario manifestare esplicitamente tale interesse e munire il difensore di procura speciale; tuttavia ciò non garantisce l'ammissibilità se l'accoglimento sarebbe comunque inutile.
- La sopravvenuta carenza di interesse dovuta a eventi non imputabili al ricorrente (es. rigetto dell'estradizione e immediata liberazione) esclude l'ammissibilità del ricorso e, di regola, impedisce la condanna alle spese processuali o il pagamento alla Cassa delle ammende.
- Quando emerge sin dall'inizio una debolezza o nebulosità del quadro indiziario, l'adozione o il mantenimento di misure coercitive dovrebbe essere riesaminata e, se non sussistono le condizioni previste dalla legge per l'estradizione, la misura deve essere revocata o mitigata.
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