Cassazione Civile, Sentenza n. 22131/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'atto di irrogazione di sanzioni amministrative per malfunzionamento e manomissione del contatore dell'energia elettrica che avrebbe determinato la mancata misurazione dei consumi nel periodo maggio 2009 - dicembre 2011; contestazione della quantificazione dei consumi non fatturati e delle modalità probatorie adottate, con censura dell'acquisizione in giudizio di una consulenza tecnica d'ufficio effettuata nel giudizio civile (Tribunale di Milano) e della ricostruzione dei consumi basata su fatture di trasporto e curve quart'orarie.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso per cassazione presentato dalla società. Ha ritenuto legittima l'acquisizione, ai fini tributari, degli atti e della consulenza tecnica d'ufficio provenienti dal giudizio civile, esercitando correttamente il potere istruttorio di cui all'art. 7 d.lgs. n. 546/1992 in funzione integrativa degli elementi già in atti e nel rispetto del contraddittorio. Ha confermato la possibilità per il giudice di merito di utilizzare criteri stimativi (confronto con periodi analoghi e con fatture di trasporto) quando è impossibile misurare direttamente l'entità del malfunzionamento; ha inoltre ritenuto inammissibili o infondati i motivi diretti a rimettere in discussione la valutazione di fatto e la valutazione tecnica svolta dai giudici di merito. Conseguentemente è stato confermato l'ammontare del conguaglio a euro 630.498,14 e la rideterminazione della sanzione operata dalla Commissione tributaria regionale; la società è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia (liquidate in euro 7.600,00 per compensi, oltre spese prenotate).
Norme richiamate
art. 7 d.lgs. 546/1992
"L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni." (testo del nuovo comma 5-bis richiamato in sentenza)
Attribuisce al giudice tributario poteri acquisitivi/istruttori (soccorso istruttorio) entro i limiti dei fatti dedotti dalle parti; l'acquisizione d'ufficio di documenti esterni è legittima se necessaria per una decisione ragionevolmente motivata e va esercitata nel rispetto del contraddittorio; il nuovo comma 5-bis stabilisce l'onere probatorio dell'amministrazione e l'obbligo del giudice di annullare l'atto se la prova manca o è contraddittoria/insufficiente.
art. 32 d.lgs. 546/1992
Disciplina i termini di deposito dei documenti a carico delle parti; non regola i termini di produzione degli atti acquisiti d'ufficio dal giudice. La Corte ha ritenuto non fondata la censura basata sul termine dell'ausiliario essendo norma riferita alle parti.
art. 22, comma 5 Testo integrato di trasporto (T.I.T.)
Consente, quando sia impossibile misurare l'entità del malfunzionamento, la ricostruzione dei consumi facendo riferimento a dati di periodi analoghi o condizioni comparabili; motivazione utilizzata per privilegiare il conteggio fondato sulle fatture di trasporto.
art. 35, comma 3 d.lgs. 546/1992
Imposta al giudice l'obbligo di decisione nel merito entro i limiti delle domande di parte; vieta condanne indeterminate e richiede la quantificazione della pretesa fiscale ove rilevante.
art. 2697 cod. civ.
Regola l'onere della prova; la Corte ha ritenuto corretta la ripartizione dell'onere della prova nel caso concreto e non ravvisato inversione indebita.
artt. 2727 e 2729 cod. civ.
Riguardano il valore probatorio delle presunzioni e delle prove indiziarie; la Corte ha confermato che i giudici di merito possono valutare indizi gravi, precisi e concordanti per ricavare la prova presuntiva, purché la valutazione rimanga congruente e non contraddittoria.
art. 59 d.lgs. 504/1995
Norma sanzionatoria richiamata in relazione alla contestata necessità di individuare l'autore della manomissione; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura che chiedeva indagini sulla paternità dell'alterazione quando l'accertamento tributario riguardava la rapportistica consumi/imposta.
art. 115 cod. proc. civ.
Regola l'effetto della mancanza di contestazione; la Corte ha evidenziato che il principio non può essere esteso ai documenti e alle conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti.
Massime di principio
- Nel processo tributario il giudice ha poteri acquisitivi (art. 7 d.lgs. 546/1992) utilizzabili per integrare il materiale probatorio quando le risultanze in atti non sono sufficienti per una decisione ragionevole; l'esercizio di tali poteri deve essere motivato e rispettare il contraddittorio.
- La consulenza tecnica d'ufficio o perizia acquisita in altro giudizio può essere utilizzata dal giudice tributario se pertinente e necessaria alla ricostruzione dei fatti, ma resta un mezzo istruttorio il cui valore spetta al prudente apprezzamento del giudice di merito.
- Quando l'entità della misurazione è impossibile (es. rimozione di uno shunt che cancella tracce), è legittimo ricostruire i consumi facendo riferimento a periodi analoghi o a fatture di trasporto (criteri stimativi), purché la ricostruzione sia congruamente motivata.
- L'onere della prova dell'amministrazione rimane centrale: se l'Amministrazione fornisce indizi sufficienti la ricaduta probatoria può giustificare misure stimative; con la norma introdotta (comma 5-bis art. 7) il giudice deve annullare l'atto se la prova è mancante, contraddittoria o insufficiente.
- I giudizi che censurano in cassazione la valutazione di fatto o tecnico-scientifica posta a fondamento della decisione di merito sono in genere inammissibili: la Corte di legittimità controlla la regolarità giuridica della motivazione, non rivede i fatti ove la valutazione sia logica e coerente.
- Se si contesta l'acquisizione di prove da altro procedimento, il contribuente deve dimostrare l'illegittimità dell'acquisizione o l'irrilevanza contraria al principio del contraddittorio; altrimenti il giudice può valorizzare quelle prove se pertinenti e tempestivamente discusse in causa.
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