Sentenza del 04/01/2016 n. 13 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
NON DISPONIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva acquistato un terreno agricolo beneficiando delle agevolazioni fiscali previste dal D.Lgs. 99/2004 e dalla nota 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986. Successivamente, alcuni mappali erano stati riclassificati dallo strumento urbanistico comunale da terreni agricoli a zone per attività produttive, per consentire la realizzazione di un magazzino automatico e di un impianto di cogenerazione a biogas funzionali al ciclo produttivo agricolo. L'Agenzia delle Entrate aveva quindi revocato proporzionalmente l'agevolazione e richiesto la maggiore imposta di registro, oltre a interessi e sanzioni. La società sosteneva che le opere fossero attività agricole per connessione e che il mutamento urbanistico fosse solo funzionale al mantenimento dell'attività agricola.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso della società. È stato affermato che, ai fini dell'agevolazione sull'imposta di registro, rileva oggettivamente la destinazione urbanistica risultante dal piano comunale, non l'uso concreto del terreno né la funzione agricola o complementare dell'impianto realizzato. Poiché i mappali erano stati riclassificati in zone produttive e non risultavano più qualificati come terreni agricoli, la revoca proporzionale dell'agevolazione e la maggiore imposta erano legittime. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99
Prevede agevolazioni fiscali connesse all'acquisto di terreni agricoli da parte di soggetti qualificati; il beneficio è subordinato alla permanenza dei presupposti richiesti dalla legge.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa, parte prima, nota 1
Disciplina il trattamento agevolato dell'imposta di registro per i trasferimenti di terreni agricoli a favore di imprenditori agricoli, subordinandolo alla natura agricola del terreno e alle condizioni previste dalla normativa.
Strumento urbanistico comunale e Certificato di destinazione urbanistica
La destinazione del terreno, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione, è determinata oggettivamente dalla classificazione urbanistica vigente. Il successivo utilizzo agricolo del bene o la connessione funzionale dell'opera con un'attività agricola non prevalgono sulla riclassificazione urbanistica in zona produttiva.
Massime di principio
- Per le agevolazioni fiscali collegate all'acquisto di terreni agricoli, la natura agricola del bene deve essere valutata principalmente sulla base della destinazione urbanistica ufficiale, non soltanto dell'uso concreto che il proprietario ne fa.
- La realizzazione di strutture funzionali a un'attività agricola non esclude automaticamente la perdita dell'agevolazione se il piano urbanistico ha trasformato l'area in zona produttiva o edificabile non specificamente agricola.
- Le agevolazioni previste per l'attività agricola ai fini delle imposte dirette non si estendono automaticamente all'imposta di registro: ogni tributo ha presupposti e condizioni propri.
- Un mutamento urbanistico intervenuto durante il periodo di mantenimento richiesto dalla legge può comportare la revoca totale o proporzionale del beneficio, anche se il cambiamento è stato richiesto per esigenze produttive e non speculative.
- In situazioni analoghe è essenziale verificare il certificato di destinazione urbanistica, la data della variazione urbanistica, la superficie interessata e le condizioni specifiche previste dalla norma agevolativa.
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