Cassazione Penale, Sentenza n. 21175/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite del 29/02/2024 che ha escluso la continuità normativa tra l'art. 346 c.p. (abrogato) e l'art. 346-bis c.p. In applicazione di tale principio la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato gli atti al Tribunale di Torre Annunziata per nuovo giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
D'Ortona ha impugnato l'ordinanza del 27/07/2023 che aveva rigettato la sua istanza di revoca ai sensi dell'art. 673 c.p.p. della sentenza definitiva del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dell'11/05/2014 (passata in giudicato il 17/01/2017) con cui era stato condannato per il reato previsto dall'art. 346, comma 2, c.p. (millantato credito). Ha dedotto, in sintesi, che la successiva legge 9 gennaio 2019, n. 3 (lett. s) ha abrogato la fattispecie di cui all'art. 346 c.p. e che non esiste continuità normativa con il nuovo reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), sicché deve operare l'abolitio criminis e la sentenza di condanna va revocata; ha censurato inoltre la mancata motivazione sull'eventuale riconducibilità della sua condotta nel nuovo paradigma di reato.
Norme richiamate
art. 673 cod. proc. pen.
Strumento processuale per chiedere la revoca di una sentenza passata in giudicato quando sopravvengono disposizioni di legge favorevoli (es. depenalizzazione) che rendono applicabile l'abolitio criminis
art. 346, comma 2, cod. pen.
Fattispecie originaria (millantato credito) oggetto della condanna, abrogata dall'art. 1, comma 1, lett. s) della legge 9/1/2019, n. 3; la sua abrogazione è alla base della richiesta di revoca per abolitio criminis
art. 346-bis cod. pen.
Nuova fattispecie normativa (traffico di influenze illecite) introdotta/modificata dalla stessa legge n. 3/2019; la Corte ha ritenuto che non sussista continuità normativa con l'art. 346 c.p., quindi non si applica automaticamente al caso precedente
legge 9 gennaio 2019, n. 3, art. 1, comma 1, lett. s) e lett. t)
La lett. s) ha abrogato l'art. 346 c.p.; la lett. t) ha inciso su art. 346-bis c.p.; la modifica legislativa ha reso necessaria la verifica della continuità normativa per valutare l'eventuale applicazione dell'abolitio criminis
Ordinanza Sezioni Unite Corte di Cassazione del 29/02/2024
Pronuncia giurisprudenziale che ha stabilito l'assenza di continuità normativa tra la fattispecie abrogata (art. 346 c.p.) e il reato di cui all'art. 346-bis c.p.; principio determinante per l'accoglimento del ricorso
Massime di principio
- Se una norma penale viene abrogata, occorre verificare se esista continuità normativa con eventuali nuove fattispecie: in assenza di continuità opera l'abolitio criminis e può essere richiesta la revoca della sentenza definitiva ai sensi dell'art. 673 c.p.p.
- La valutazione della continuità normativa è questione di diritto che può essere risolta in via pregiudiziale dalle Sezioni Unite; la loro soluzione vincola i giudici di merito e dell'esecuzione.
- In presenza di abolitio criminis il giudice dell'esecuzione deve disporre la cessazione dell'esecuzione della pena e le conseguenze previste, salvo che la condotta sia, con motivazione adeguata, riconducibile a una fattispecie diversa e non abrogata.
- La parte che invoca la revoca per abolitio criminis deve proporre ricorso motivato; il giudice deve esaminare e motivare la riconducibilità o meno della condotta alla nuova norma.
- La Corte di Cassazione può annullare l'ordinanza impugnata e rinviare per nuovo giudizio al giudice competente, che dovrà conformarsi al principio stabilito dalla Corte suprema.
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