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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02533/2026 del 22/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non emergono dalla breve ordinanza il reato originariamente contestato né ulteriori dati sulla decisione di merito, oltre al fatto che l'imputato era stato già condannato in appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 10/06/2025. I motivi dedotti riguardavano, da un lato, il preteso difetto di motivazione in ordine all'asserita eccessività della pena inflitta e, dall'altro, il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche. La Corte rileva che tali censure riproponevano questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomenti ritenuti corretti; inoltre miravano a ottenere una diversa lettura delle fonti probatorie, attività non consentita in sede di legittimità in assenza di specifiche deduzioni di travisamento della prova.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le doglianze sul mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sono state ritenute infondate perché già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione corretta; in cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione di merito senza specifici vizi motivazionali.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso è stato considerato inammissibile perché le censure tendevano a una rivalutazione del compendio probatorio e non indicavano specifici travisamenti, dunque non integravano un valido vizio deducibile in sede di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, salvo che siano specificamente dedotti e illustrati travisamenti della prova.
  • Le censure sulla determinazione della pena e sul diniego o mancato bilanciamento favorevole delle attenuanti generiche sono inammissibili quando si risolvono nella riproposizione di questioni già esaminate dal giudice di merito con motivazione non manifestamente illogica.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alla condanna alle spese processuali, l'applicazione della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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