Cassazione Penale, Sentenza n. 49287/2023 del 11/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in tre motivi: 1) nullità delle notificazioni dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. per uso del rito degli irreperibili nonostante la dimora dell'imputato fosse nota (nota della Guardia di Finanza del 9/10/2020, depositata il 13/10/2020) dove risultava sottoposto all'obbligo di dimora a Bollate; 2) nullità della richiesta di rinvio a giudizio per invalida notificazione; 3) vizio di motivazione e insufficienza probatoria ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p., con richiamo all'art. 530 c.p.p. per la mancata prova dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Primo motivo: inammissibile per difetto di autosufficienza (il ricorrente non ha prodotto gli atti delle indagini preliminari richiamati, che sarebbero nel fascicolo del pubblico ministero) e per tardività (l'eccezione non era stata proposta in primo grado e oltre il termine di cui all'art. 180 c.p.p.). Secondo motivo: manifestamente infondato, essendo dagli atti risultata la notifica della richiesta di rinvio a giudizio "a mani proprie" (verbale del Nucleo di Polizia Tributaria della GdF di Pescara del 13/03/2021). Terzo motivo: inammissibile perché lamenta la violazione di una norma processuale che non determina nullità rilevante ai fini dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p., ed è generico, senza confutare puntualmente la motivazione di merito. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 415-bis c.p.p.
Disciplina l'avviso di conclusione delle indagini preliminari; nel caso la Corte richiede prova documentale della notifica e ritiene inammissibile un'eccezione priva di autosufficienza e non tempestiva
art. 180 c.p.p.
Stabilisce il termine entro il quale devono essere eccepite le nullità di regime intermedio/di ordine generale; tali eccezioni non possono essere sollevate oltre la deliberazione della sentenza di primo grado
art. 530 c.p.p.
Norma sul giudizio di non doversi procedere o di estinzione per insufficienza di elementi; la Corte osserva che la presunta violazione di questa norma non comporta automaticamente una nullità utilizzabile in Cassazione con l'art. 606, comma 1, lett. c)
art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
Consente il ricorso per violazione di norme processuali che determinano nullità rilevanti per il giudizio di legittimità; la Corte ricorda che non tutte le violazioni prospettate (es. art. 530 c.p.p.) rientrano in questo ambito
art. 23, comma 8, legge n. 176/2020
Prevede la trattazione dei ricorsi nelle forme speciali adottate durante il periodo normativo; qui indica che il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti conformemente alla normativa
Massime di principio
- Le eccezioni di nullità che riguardano atti delle indagini preliminari devono essere autosufficienti: il ricorrente deve produrre la documentazione che dimostra il vizio ovvero spiegare perché non può produrla; l'assenza di tali allegazioni rende inammissibile l'eccezione
- Le nullità di ordine generale o a regime intermedio (es. mancata notifica dell'avviso di conclusione indagini) devono essere dedotte entro il termine di cui all'art. 180 c.p.p. (non oltre la deliberazione della sentenza di primo grado); sollevarle per la prima volta in appello espone al rigetto per tardività
- Per contestare la validità di una notifica (rinvio a giudizio o avvisi) occorre provare la mancata o irregolare consegna mediante documenti o verbali; se dagli atti di notifica risulta la consegna a mani proprie l'eccezione è destinata a fallire
- Le doglianze sulla insufficienza della prova o sulla violazione dell'art. 530 c.p.p. devono essere formulate con specificità e confutate rispetto alla motivazione di merito; non tutte le violazioni processuali costituiscono nullità idonea ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
- I ricorsi inammissibili o mal fondate espongono il ricorrente a condanna alle spese e, talvolta, a sanzioni pecuniarie (es. contribuzione alla Cassa delle ammende), quindi è fondamentale la verifica preventiva di autosufficienza probatoria e di tempestività delle eccezioni prima della proposizione del ricorso
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