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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33670/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato il sequestro preventivo di un immobile intestato alla ricorrente per il reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.). La ricorrente deduceva violazione degli artt. 125 e 321 c.p.p. e dell'art. 648-bis c.p., contestando la carenza di motivazione riguardo al fumus commissi delicti e al periculum in mora; denunciava inoltre l'illegittima esclusione dalla valutazione della documentazione bancaria prodotta dalla difesa per mancanza di traduzione asseverata, l'assenza di elementi a carico in ordine alla conoscenza dell'origine del denaro e la presunta erronea qualificazione della misura come funzionale anche alla confisca per equivalente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di Padova avesse adeguatamente motivato sia sul fumus commissi delicti (indagini patrimoniali che hanno evidenziato l'arrivo di un bonifico di circa €80.000 da un conto collegato a operazioni della societa' cartiera riconducibile al compagno, utilizzato per l'acquisto dell'immobile, elemento compatibile con il reato di riciclaggio) sia sul periculum in mora (conversazioni intercettate e elementi che fanno ritenere il compagno come soggetto che, di fatto, agiva quale proprietario e manifestava l'intenzione di vendere). La Corte ha inoltre ritenuto che la valutazione circa l'utilizzabilità della documentazione bancaria e le questioni relative alle traduzioni riguardino profili di fatto non sindacabili in sede di legittimità; ha richiamato il principio per cui in sede di riesame è richiesta una valutazione sommaria, non un accertamento approfondito della responsabilità. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di €3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle regole sul sequestro preventivo e al procedimento di riesame; la Corte rileva che il giudice del riesame effettua una valutazione sommaria di compatibilità tra fattispecie concreta e tipologia legale.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto del sequestro e della confisca; la Corte prende atto che il sequestro è stato disposto anche ai fini della confisca del profitto del reato di riciclaggio.

  • art. 648-bis cod. pen.

    Norma del codice penale che disciplina il reato di riciclaggio; la Corte ritiene che gli elementi ricostruiti dalle indagini patrimoniali consentano la compatibilità della condotta con la fattispecie del riciclaggio.

  • art. 648-quater cod. pen.

    Norma relativa alla confisca per equivalente collegata ai reati presupposto; la sentenza prende in considerazione la possibilità che il sequestro sia funzionale anche a tale confisca.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le sanzioni per ricorsi infondati o manifestamente inammissibili; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese e alla sanzione di €3.000,00 alla cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite (indirizzi richiamati)

    Richiamati principi di diritto secondo cui il giudice del riesame non può anticipare la decisione di merito ma deve limitarsi a un controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale; inoltre la carenza assoluta di motivazione è sindacabile in Cassazione mentre l'illogicità manifesta è sindacabile con motivi specifici ai sensi dell'art. 606 c.p.p.

Massime di principio

  • In sede di riesame del sequestro preventivo il giudice compie una valutazione sommaria del fumus commissi delicti e del periculum in mora: non è richiesta un'istruttoria completa né la decisione anticipata sulla responsabilità penale.
  • Elementi patrimoniali e collegamenti tra conti e flussi finanziari che evidenziano trasferimenti incompatibili con i redditi dichiarati possono legittimare il sequestro per riciclaggio se ricondotti, anche sommariamente, alla provenienza illecita.
  • La valutazione dell'utilizzabilità di documentazione prodotta dalla difesa (per es. documentazione bancaria estera) e questioni relative a traduzioni spesso costituiscono profili di fatto che la Corte di cassazione non riesamina in modo estensivo se il motivo attiene alla valutazione probatoria.
  • La condotta di terzi che, di fatto, esercitano la disponibilità sul bene (es. agire come proprietario, chiedere assicurazioni, promuovere lavori, manifestare l'intenzione di vendere) può essere considerata elemento idoneo a fondare il periculum in mora anche se il terzo non è formale intestatario.
  • Chi impugna per cassazione l'ordinanza di riesame deve fondare il ricorso su profili di violazione di legge o mancanza assoluta di motivazione; l'illogicità manifesta va dedotta con il motivo specifico previsto dall'art. 606 c.p.p.
  • Il rigetto per inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e sanzione alla cassa delle ammende quando siano ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Testo integrale

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