Sentenza del 23/01/2020 n. 1466 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione in Cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale Lazio che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma che aveva annullato un avviso di accertamento catastale relativo al nuovo classamento e rendita di un'unità immobiliare. Il motivo decisivo del ricorso in Cassazione era la mancata prova della tempestività dell'appello dell'Ufficio: l'elenco delle raccomandate prodotto dall'Agenzia risultava privo del timbro datario dell'ufficio postale che attestasse la spedizione in data utile (12.12.2016), con conseguente violazione delle norme sui termini e sulla prova della notifica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo che l'atto di appello dell'Agenzia fosse privo della prova certa della data di spedizione (mancanza del timbro datario sulla distinta di spedizione). Di conseguenza l'appello è stato dichiarato inammissibile per intempestività; il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata e l'appello dell'Agenzia delle Entrate è stato dichiarato inammissibile. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado (Euro 1.500,00 oltre oneri) e del giudizio di legittimità (Euro 2.050,00 oltre oneri). Sentenza decisa a Roma l'8 ottobre 2019, depositata il 23 gennaio 2020.
Norme richiamate
artt. 324 e 327 c.p.c.
Definiscono i termini per impugnare le sentenze e la prescrizione dei termini; la Corte ha ritenuto che, se l'appello non è provato essere stato notificato entro il termine previsto, la decisione di primo grado diventa definitiva.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (norme sul processo tributario)
art. 1; art. 20, comma 2; art. 38, comma 3; artt. 51 e 53
Richiamano e adeguano al processo tributario le regole di impugnazione e di decorrenza dei termini; la decisione conferma che nei giudizi tributari valgono i principi di certezza dei termini e della prova della notifica.
art. 360 c.p.c.
Motivi di cassazione utilizzati: vizio di diritto (violazione/errata applicazione di norme) e omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha ritenuto fondato il vizio processuale relativo alla prova della notifica.
L. n. 311 del 2004
art. 1, comma 335 e comma 336
Norme relative al nuovo classamento e alla determinazione della rendita catastale citate nel merito dell'accertamento; la Corte non è entrata nel merito delle questioni catastali perché ha deciso per inammissibilità dell'appello per ragioni processuali (motivo assorbito).
Giurisprudenza richiamata (Cass.)
es. Cass. n. 7312/2006; n. 24568/2014; n. 22878/2017; n. 14163/2018
Consolidato principio secondo cui, nel giudizio tributario, la prova della tempestività della notifica dell'atto a mezzo posta è fornita da una distinta di spedizione recante il timbro datario dell'Ufficio postale; in mancanza del timbro, la prova è insufficiente e l'atto deve considerarsi intempestivo.
Altre norme citate nella fase di merito
L. n. 241/1990 art. 3; D.P.R. n. 138/1988 art. 9; D.M. n. 701/1994 art. 1, comma 3; L. n. 662/1996 art. 3, comma 154, lett. e); Cost., artt. 23 e 53
Norme amministrative e costituzionali richiamate nella censura di merito riferita alla legittimità dell'accertamento catastale; non valutate nel merito dalla Corte di Cassazione in quanto la decisione si è risolta su questioni processuali (inammissibilità dell'appello).
Massime di principio
- Nei giudizi tributari (come negli altri procedimenti) la prova della tempestività della notifica a mezzo posta dell'appello deve essere fornita con idonea documentazione: distinta di spedizione o ricevute con l'apposizione del timbro datario dell'ufficio postale; la mancata apposizione del timbro rende la prova inefficace.
- Se l'ufficio che propone appello non dimostra che la spedizione è avvenuta entro il termine di decadenza, l'appello può essere dichiarato inammissibile e la sentenza di primo grado diventa definitiva.
- Le questioni di merito (es. correttezza dell'accertamento catastale) possono rimanere inesaminate se il giudice di legittimità decide per motivi processuali pregiudiziali; pertanto è essenziale curare la correttezza e la prova delle formalità procedurali.
- Per gli enti pubblici che notificano atti tramite posta è prudente acquisire e conservare la distinta di spedizione timbrata dall'ufficio postale o le ricevute di ogni singola raccomandata; in alternativa utilizzare modalità che forniscano prova certa della data (es. notifiche a mani o servizi con ricevuta elettronica certificata quando ammessi).
- La parte destinataria che eccepisce l'intempestività deve sollevare l'eccezione tempestivamente e può avvalersi di ricerche telematiche (es. 'Cerca Spedizioni') ma tali elementi sono rilevanti solo se integrati da prova idonea a dimostrare la mancata spedizione o la diversa data effettiva.
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