Sentenza n. 4400/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento - del Decreto di destituzione dal servizio prot. n. -OMISSIS- del 17 aprile 2025 a firma del Capo f.f. del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia trasmesso il 23 aprile 2025; - della comunicazione prot. n.-OMISSIS-del 18 aprile 2025 della Direzione della Casa Circondariale di -OMISSIS-, Ufficio Segreteria Polizia Penitenziaria, trasmessa il 23 aprile 2025; di tutti gli atti del procedimento disciplinare n. -OMISSIS-; nonché di tutti gli altri atti connessi, collegati, antecedenti e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di destituzione dal servizio e atti del procedimento disciplinare
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, agente di polizia penitenziaria, ha impugnato il decreto di destituzione dal servizio adottato dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, nonché la comunicazione di trasmissione e tutti gli atti del procedimento disciplinare. La controversia riguardava un dipendente pubblico la cui ultima sede di servizio era situata nella circoscrizione del TAR Veneto. Il Ministero della Giustizia ha eccepito l'incompetenza territoriale del TAR Lazio, richiamando l'art. 13, comma 2, c.p.a. e sostenendo che, per le controversie concernenti pubblici dipendenti, è inderogabilmente competente il TAR nella cui circoscrizione si trova la sede di servizio. Il ricorrente ha replicato che, al momento dell'adozione del decreto, aveva cessato l'attività di servizio presso la sede di -OMISSIS- in conseguenza della dichiarazione di permanente non idoneità ai compiti d'istituto e che, per analogia con l'art. 413 c.p.c., la competenza fondata sull'ultima sede di servizio avrebbe dovuto operare solo entro sei mesi dalla cessazione. Ha quindi sostenuto la competenza del TAR Lazio, quale giudice del luogo in cui ha sede l'amministrazione emanante.
La decisione
Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del TAR Veneto. Ha ritenuto applicabile l'art. 13, comma 2, c.p.a., secondo cui per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio. Il giudice ha escluso la rilevanza del richiamo all'art. 413 c.p.c., poiché la distribuzione territoriale dei giudizi amministrativi non è assimilabile alla diversa disciplina civilistica relativa alla ripartizione delle controversie tra sede ordinaria e sezione lavoro in caso di trasferimento o cessazione dell'azienda. La causa potrà essere riassunta davanti al TAR Veneto nel termine perentorio previsto dall'art. 15 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, c.p.a.
Per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio.
La competenza territoriale per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabile e si radica presso il TAR nella cui circoscrizione è situata la sede di servizio, anche quando l'atto sia adottato da un'amministrazione avente sede altrove.
art. 15 c.p.a.
La sentenza richiama il termine perentorio entro il quale il ricorso può essere riassunto davanti al giudice indicato come competente.
art. 413 c.p.c.
Il termine di sei mesi previsto dalla disciplina della competenza territoriale nel processo civile non è applicabile, neppure in via interpretativa, alla distribuzione territoriale della competenza tra tribunali amministrativi regionali.
art. 125 Cost.
È richiamato, attraverso la giurisprudenza dell'Adunanza plenaria, quale fondamento della logica di decentramento e prossimità nella distribuzione territoriale della competenza dei TAR.
Massime di principio
- Nelle controversie riguardanti pubblici dipendenti, la competenza territoriale è inderogabilmente determinata dal TAR nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio, secondo l'art. 13, comma 2, c.p.a.
- Il criterio della sede dell'amministrazione che ha adottato l'atto non prevale sul criterio speciale della sede di servizio previsto per le controversie riguardanti pubblici dipendenti.
- La disciplina dell'art. 413 c.p.c., compreso l'eventuale termine temporale collegato alla cessazione o al trasferimento, non è applicabile per analogia alla ripartizione della competenza territoriale tra i TAR, trattandosi di una disciplina riferita a una diversa articolazione della giurisdizione civile.
- Quando il TAR adito dichiara la propria incompetenza territoriale e indica il TAR competente, il ricorso può essere riassunto davanti a quest'ultimo entro il termine perentorio previsto dall'art. 15 c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 9 mar 2026Sentenza n. 526/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 mar 2026Sentenza n. 527/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 mar 2026Sentenza n. 528/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 mar 2026Sentenza n. 529/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 mar 2026Sentenza n. 530/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 mar 2026Sentenza n. 531/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →