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Ordinanza

Ordinanza n. 431/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202600477

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare relativa alla riduzione delle ore di assistenza all'autonomia e alla comunicazione scolastica

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (studenti con disabilità)

Prevale il privato

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado, contestando la riduzione delle ore di assistenza all'autonomia e alla comunicazione destinata a studenti minori con disabilità. Dal testo emerge che la C.A.A. costituisce uno strumento di supporto alla comunicazione volto a garantire partecipazione, autonomia e inclusione nella vita scolastica e che rientra, insieme alle attività dell'Operatore Educativo per l'Autonomia e la Comunicazione (OEPAC), nelle competenze degli enti locali. La quantificazione delle ore necessarie era stata effettuata dal G.L.O. nell'ambito del P.E.I. Gli appellanti hanno quindi dedotto l'illegittimità della riduzione delle ore, in quanto operata in modo lineare sulla base di generiche esigenze finanziarie e non delle esigenze individuali accertate per ciascun alunno.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello ai fini cautelari e, riformando l'ordinanza del TAR, ha accolto l'istanza cautelare proposta in primo grado. Ha ritenuto che le complesse questioni coinvolgenti diritti inviolabili dei minori con disabilità richiedessero una sollecita e approfondita trattazione nel merito. In sede cautelare ha valorizzato le stesse ammissioni di Roma Capitale circa la funzione della C.A.A. e dell'OEPAC quali strumenti di assistenza all'autonomia e alla comunicazione scolastica, nonché la competenza del G.L.O. a elaborare e approvare il P.E.I., comprensivo della proposta delle risorse professionali necessarie. Ha rilevato che la quantificazione delle ore effettuata dal G.L.O. non appariva una mera proposta liberamente disattendibile dall'ente locale sulla base di generiche esigenze di bilancio. Ha inoltre ravvisato l'irragionevolezza della riduzione lineare delle ore, poiché parametrata a esigenze finanziarie generali anziché alle necessità individuali accertate, e ha riconosciuto la sussistenza di un danno grave e irreparabile. Ha disposto, nelle more della decisione di merito, l'erogazione dell'assistenza secondo le ore accertate tecnicamente come necessarie per ciascun alunno, ordinando la trasmissione dell'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Richiamato quale base processuale dell'appello cautelare avverso l'ordinanza del TAR.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, in sede cautelare, di disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito; il Consiglio di Stato ha accolto l'appello ai fini cautelari e ordinato la trasmissione dell'ordinanza al TAR.

  • art. 7, comma 2, lett. d), d.lgs. 66/2017

    Individuato quale fondamento della competenza del G.L.O. a elaborare e approvare il P.E.I., inclusa la proposta delle risorse professionali per assistenza, autonomia e comunicazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all'oscuramento dei dati personali sensibili.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela e dell'oscuramento dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • La quantificazione delle ore di assistenza all'autonomia e alla comunicazione scolastica effettuata dal G.L.O. nell'ambito del P.E.I., sulla base delle esigenze individuali dell'alunno con disabilità, non può essere disattesa dall'ente locale mediante una riduzione generalizzata fondata su generiche esigenze di bilancio.
  • La riduzione delle ore di assistenza scolastica destinata agli alunni con disabilità è irragionevole quando viene applicata in modo lineare a tutti gli studenti e non è parametrata alle necessità individuali accertate in sede tecnica.
  • In sede cautelare, la comprovata compromissione dell'assistenza all'autonomia e alla comunicazione necessaria per l'inclusione scolastica può integrare un danno grave e irreparabile, giustificando l'ordine di erogare provvisoriamente il servizio secondo le ore tecnicamente accertate come necessarie.
  • L'assistenza all'autonomia e alla comunicazione, comprese le attività riconducibili alla C.A.A. e all'OEPAC, costituisce una componente del supporto educativo specialistico funzionale alla partecipazione e all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità.

Come è indicizzato

MaterieScuolaServizi sociali ed educativiTutela cautelareDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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