Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2163/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento e la sospensione dell’efficacia, anche inaudita altera parte ex art. 56 cpa, - delle note provvedimentali contenute nelle comunicazioni pec del 17 marzo 2026 ore 06:21:55-0300 e del 20 marzo 2026 ore 11:50, con le quali il Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico -OMISSIS- -OMISSIS- ha negato il nulla-osta al trasferimento della minore -OMISSIS- presso l’Istituto -OMISSIS- – Istituto Professionale Sportivo – Settore Servizi Commerciali con sede in -OMISSIS- doc. nn. 1 e 2); - di ogni altro atto preordinato, consequenziale e connesso, ancorché allo stato non conosciuto; nonché per il conseguente accertamento del diritto della minore -OMISSIS- al trasferimento presso l’Istituto -OMISSIS- – Istituto Professionale Sportivo – Settore Servizi Commerciali, con sede in -OMISSIS- per l’anno scolastico in corso; e per la condanna dell’Istituto Tecnico Economico -OMISSIS- a rilasciare il nulla-osta finalizzato al trasferimento dell’alunna minore -OMISSIS- presso l’Istituto -OMISSIS- – Istituto Professionale Sportivo – Settore Servizi Commerciali, con sede in -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202601256

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di nulla-osta al trasferimento di una studentessa da un istituto tecnico economico a un istituto professionale sportivo

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (genitori della studentessa)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato le note con cui il dirigente scolastico dell'istituto di provenienza aveva negato il nulla-osta al trasferimento della figlia minorenne presso altro istituto, motivando il diniego con l'assenza di validi motivi per il trasferimento richiesto dopo il 15 marzo. Hanno dedotto che il rilascio del nulla-osta costituisce un'attività sostanzialmente vincolata, che il termine del 15 marzo non è perentorio e che, comunque, la richiesta era assistita da motivazioni documentate. In particolare, era stata prodotta una relazione psicoterapeutica attestante le ragioni connesse al benessere della studentessa che rendevano opportuno il trasferimento. È stata inoltre proposta domanda cautelare, anche ai sensi dell'art. 56 c.p.a., nonché domanda di accertamento del diritto al trasferimento e di condanna dell'istituto al rilascio del nulla-osta.

La decisione

Il TAR aveva già accolto in sede monocratica la domanda cautelare con decreto n. 399 del 3 aprile 2026. Prima della camera di consiglio, l'amministrazione scolastica ha rilasciato in autotutela il nulla-osta al trasferimento con provvedimento dell'8 aprile 2026. Il Collegio, preso atto del venir meno dell'interesse alla decisione sull'impugnazione, ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha tuttavia applicato il principio della soccombenza virtuale, ritenendo fondate le censure: il rilascio del nulla-osta al trasferimento, a fronte di una richiesta motivata, ha carattere sostanzialmente vincolato; inoltre, l'istituto di provenienza aveva omesso di valutare le motivazioni addotte, inclusa la documentazione relativa al benessere della studentessa. L'amministrazione è stata condannata alla rifusione delle spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.a.

    Richiamato quale base della domanda cautelare monocratica inaudita altera parte.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa comunicazione alle parti.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alle altre norme in materia di protezione dei dati, a fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati sanitari.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato a fondamento dell'oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Il rilascio del nulla-osta al trasferimento di uno studente da un istituto scolastico a un altro ha carattere sostanzialmente vincolato quando la richiesta è motivata.
  • Il termine del 15 marzo, richiamato per il trasferimento scolastico, non preclude in modo assoluto il rilascio del nulla-osta dopo tale data, soprattutto quando sussistano motivazioni documentate riferite al benessere dello studente.
  • L'istituto scolastico di provenienza deve valutare concretamente le motivazioni addotte a sostegno della richiesta di trasferimento; il loro omesso esame rende illegittimo il diniego.
  • Quando l'amministrazione adotta un provvedimento favorevole in autotutela dopo la proposizione del ricorso, facendo venir meno l'interesse alla decisione, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere e regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.