Sentenza n. 2032/2026 - Firenze, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di autorizzazione paesaggistica semplificata per la realizzazione di un deposito di auto all’aperto, con pavimentazione permeabile e recinzione in pali di legno e rete
Esito
Favorevole al ricorrente (società immobiliare)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il diniego comunale del 15 aprile 2022, adottato sulla domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata presentata il 23 settembre 2021. L’area, ricadente nella fascia di 150 metri dal fiume Bisenzio tutelata dall’art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. 42/2004, è classificata dal Piano Operativo comunale come tessuto urbano TP.5, nel quale sono ammessi interventi di trasformazione anche significativi. Il progetto prevedeva pavimentazione permeabile e recinzione senza opere murarie, riconducibili a interventi privi di rilevanza edilizia ai sensi dell’art. 137, comma 1, lett. a), nn. 4 e 7, l.r. Toscana 65/2014; era stato inoltre acquisito il nulla osta idraulico. I tre motivi, esaminati congiuntamente, censuravano in sostanza l’aver desunto l’incompatibilità paesaggistica dalla condizione materiale del lotto, privo di manufatti, e dalla presunta natura di suolo non urbanizzato, anziché valutare concretamente il progetto rispetto agli specifici valori paesaggistici protetti. La società contestava altresì che il PIT/PPR fosse stato interpretato come fonte di una preclusione generale alle trasformazioni e deduceva l’incoerenza del diniego con la classificazione urbanistica vigente e con le condizioni operative dell’art. 8, comma 3, dell’Elaborato 8B.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego per difetto di motivazione. Ha escluso che la classificazione TP.5 renda automaticamente compatibile il progetto o esaurisca la valutazione paesaggistica; tuttavia, essa non poteva essere ignorata né sostituita dalla considerazione che il lotto fosse, di fatto, suolo non urbanizzato. Poiché la disciplina urbanistica vigente ammette trasformazioni anche consistenti, il Comune avrebbe dovuto svolgere una valutazione specifica e coerente con tale quadro. Inoltre, l’art. 8 dell’Elaborato 8B distingue gli obiettivi generali del comma 1 dalle condizioni operative del comma 3: il diniego non poteva limitarsi a richiamare il valore paesaggistico dell’area e l’artificializzazione del suolo, ma doveva individuare il concreto valore tutelato potenzialmente compromesso e spiegare il nesso tra le caratteristiche del progetto e la lesione di una o più condizioni del comma 3. Il potere comunale di riesaminare l’istanza e compiere una nuova valutazione resta integro; il decorso del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 10 d.P.R. 31/2017 non lo consuma. Spese compensate per metà; il Comune è stato condannato a pagare alla ricorrente euro 2.000, oltre accessori e rimborso integrale del contributo unificato, se versato.
Norme richiamate
art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. 42/2004
L’area interessata dall’intervento è sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che impone il vincolo per «i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua» iscritti negli elenchi del r.d. n. 1775/1933 e per «le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna» (nel caso di specie, l’area rientra nella fascia di rispetto del limitrofo fiume Bisenzio).
La disposizione assoggetta a tutela paesaggistica le sponde dei corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dalla norma, per una fascia di 150 metri; l’area in esame ricadeva in tale fascia.
art. 8, commi 1 e 3, Elaborato 8B del PIT con valenza di piano paesaggistico
La lettura sistematica dell’art. 8 di tale Elaborato fa emergere peraltro una distinzione tra il comma 1, che indica gli obiettivi generali di tutela, e il comma 3 che invece indica, in maniera anche dettagliata, le prescrizioni operative che rendono o meno incompatibile uno specifico intervento, di fatto indicando già in sede di Piano sulla base di quali parametri esercitare il potere di valutazione di compatibilità, riferibili alla compromissione della vegetazione ripariale o continuità ecologica; all’alterazione dei caratteri paesaggistici e storico-identitari; all’interruzione della relazione funzionale tra il fiume e il territorio circostante; alla compromissione della visuale da e verso il fiume Bisenzio o comunque al pregiudizio della visuale panoramica della zona di interesse.
Il comma 1 enuncia obiettivi generali, mentre il comma 3 stabilisce le condizioni operative per valutare la compatibilità del singolo intervento. La tutela delle fasce fluviali non costituisce un divieto generale di trasformazione: l’amministrazione deve applicare i parametri specifici indicati dal comma 3.
art. 11, comma 6, d.P.R. 31/2017
Ne consegue che l’Amministrazione avrebbe dovuto individuare il concreto valore paesaggistico suscettibile di compromissione e illustrare il nesso tra le specifiche caratteristiche dell’intervento progettato, realizzato con pavimentazione permeabile e recinzione senza muratura, e la lesione di uno o più degli interessi puntualmente tutelati dalla disposizione di cui al citato comma 3 dell’art. 8, in tal modo ottemperando all’onere di motivazione imposto dall’art. 11 comma 6 del d.P.R. 31/2017.
Nel procedimento paesaggistico semplificato il diniego deve motivare concretamente l’incompatibilità, identificando il valore paesaggistico esposto a pregiudizio e spiegando il collegamento tra tale pregiudizio e le caratteristiche dell’intervento, alla luce delle prescrizioni applicabili.
art. 10-bis l. 241/1990
Con nota del 12 novembre 2021, il Comune ha comunicato i motivi ostativi ex art. 10bis della legge 241/90, ritenendo il progetto in contrasto con gli obiettivi e le prescrizioni contenuti nell’Elaborato 8B del Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana (PIT).
La disposizione è richiamata quale base della comunicazione dei motivi ostativi, ma la sentenza non decide una specifica censura relativa al contraddittorio procedimentale.
art. 137, comma 1, lett. a), nn. 4 e 7, l.r. Toscana 65/2014
Come osservato anche dal Comune nel diniego, il progetto non prevedeva, sotto il profilo della natura edilizia delle opere da realizzare, una nuova costruzione o una trasformazione di costruzione esistente, con aumento della volumetria, ma due tipologie di opere, rispettivamente rientranti nei n. 4 e 7 del comma 1 dell’art. 137 della legge regionale 65/2014 (“le pavimentazioni esterne costituite da elementi accostati e semplicemente appoggiati sul terreno, prive di giunti stuccati o cementati” e “le recinzioni realizzate in rete con sostegni semplicemente infissi al suolo senza opere murarie e le staccionate in legno semplicemente infisse al suolo”.
La pavimentazione permeabile semplicemente appoggiata al terreno e la recinzione in rete con sostegni infissi senza opere murarie rientrano tra gli interventi privi di rilevanza edilizia indicati dalla legge regionale; ciò non esclude, tuttavia, la necessità della distinta valutazione di compatibilità paesaggistica.
art. 79 NTA del Piano Operativo comunale
Nel caso di specie, il Piano Operativo, all’esito del procedimento di conformazione, ha mantenuto l’area nella classificazione TP.5 “Tessuti urbani monofunzionali commerciale/direzionale/turistico-ricettivo”, assoggettandola alla disciplina di cui all’art. 79 delle NTA, che contempla una pluralità di possibili interventi di trasformazione del patrimonio edilizio esistente, anche di significativa consistenza, fino a consentire ampliamenti volumetrici.
La classificazione urbanistica TP.5 e la disciplina dell’art. 79, che ammettono trasformazioni anche significative, dovevano essere considerate nella valutazione paesaggistica e rendevano necessaria una motivazione puntuale e coerente; non determinavano, da sole, la compatibilità del progetto.
art. 10 d.P.R. 31/2017
Non determina, infatti, la consumazione del potere il decorso del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 10 del d.P.R. n. 31 del 2017, pur qualificato dalla norma come tassativo (cfr., da ultimo T.A.R. Napoli, Sez. VII, 9 marzo 2026, n. 1625).
Il decorso del termine di sessanta giorni non consuma il potere dell’amministrazione di riesaminare l’istanza dopo l’annullamento del diniego e di svolgere una nuova valutazione di compatibilità paesaggistica.
art. 29 c.p.a.
La domanda di annullamento ex art. 29 c.p.a. ha ad oggetto il diniego di autorizzazione paesaggistica semplificata ex art. 11 del d.P.R. 13 febbraio 2017, “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”, adottato dal Comune di Prato con provvedimento prot. n. 82186 del 15 aprile 2022.
La disposizione individua l’azione di annullamento proposta contro il diniego; la sentenza la accoglie annullando il provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Il diniego di autorizzazione paesaggistica relativo a un intervento in area vincolata non può fondarsi su una preclusione generale alla trasformazione del territorio né sul solo richiamo agli obiettivi generali di tutela: deve applicare le specifiche prescrizioni operative del piano paesaggistico e motivare il concreto pregiudizio arrecato ai valori protetti.
- Quando la pianificazione urbanistica vigente ammette trasformazioni nell’area interessata, tale disciplina non rende automaticamente compatibile l’intervento sul piano paesaggistico, ma deve essere considerata dall’amministrazione; un eventuale giudizio contrario richiede una motivazione coerente con il quadro pianificatorio.
- La motivazione del diniego paesaggistico deve identificare il valore paesaggistico suscettibile di compromissione e spiegare il nesso tra le caratteristiche specifiche del progetto e la lesione di uno o più interessi tutelati dalle prescrizioni applicabili.
- L’annullamento del diniego per difetto di motivazione non consuma il potere dell’amministrazione di riesaminare l’istanza; il decorso del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 10 d.P.R. 31/2017 non impedisce una nuova valutazione.
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