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Sentenza

Sentenza n. 398/2026 - Cagliari, Sezione 1

PER L’ESECUZIONE: della sentenza del Tribunale di Sassari n. 301/2025, depositata e resa pubblica il 27.05.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1814/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 14.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 18.12.2025.

Giustizia amministrativa202501282

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Sassari che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per tre anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente di ruolo)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Sassari n. 301/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero il 14 luglio 2025, con la quale era stato riconosciuto il diritto al beneficio finanziario di euro 500 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi euro 1.500, oltre agli interessi legali e all’eventuale maggior somma da rivalutazione. Deduceva la perdurante inerzia dell’Amministrazione, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Chiedeva quindi l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna del Ministero a una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata regolarmente notificata al Ministero e che il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era inutilmente decorso. Ha ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente. Ha nominato, per il caso di persistente inadempimento, il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e termine di 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza, al pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. È stata respinta la domanda di astreinte: la nomina del commissario costituisce già una misura idonea a garantire l’esecuzione e, alla luce dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e del principio affermato dall’Adunanza Plenaria n. 15/2014, ricorrono ulteriori ragioni ostative, individuate nella complessità e serialità del contenzioso, nel coinvolgimento di più strutture e soggetti per l’attivazione della Carta e nella natura non essenziale del beneficio, destinato alla formazione e di utilizzazione facoltativa. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 400 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario, tenuto conto della natura seriale e standardizzata del contenzioso.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Prevedono il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle decisioni giurisdizionali non eseguite dall’amministrazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere le iniziative esecutive nei confronti dell’amministrazione statale.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Consente, in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio, il ricorso al pagamento in conto sospeso per dare esecuzione alla decisione giurisdizionale.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere disposta nel giudizio di ottemperanza, ma non quando ricorrano manifesta iniquità o altre ragioni ostative, valutabili anche in relazione alle difficoltà dell’adempimento pubblico, ai vincoli di bilancio e agli interessi pubblici coinvolti.

  • art. 1, comma 122, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio finanziario della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo.

  • d.P.C.M. 28 novembre 2016

    Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo; l’art. 4 prevede l’utilizzo di soggetti esterni per la predisposizione e l’attivazione della Carta in forma di applicazione web.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione all’amministrazione statale del titolo esecutivo avente ad oggetto il pagamento di somme consente al creditore di chiedere l’esecuzione coattiva della decisione.
  • Quando l’amministrazione non abbia dato esecuzione a una sentenza passata in giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia, individuando anche le modalità finanziarie necessarie all’esecuzione.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica nei confronti dell’amministrazione pubblica: può essere esclusa, oltre che per manifesta iniquità, per altre ragioni ostative connesse alla complessità dell’adempimento, ai vincoli organizzativi e finanziari, alla serialità del contenzioso e alla ponderazione degli interessi pubblici.
  • La nomina del commissario ad acta può costituire, in concreto, una misura alternativa o sufficiente rispetto all’astreinte, soprattutto quando l’esecuzione richieda il coinvolgimento coordinato di più strutture amministrative e soggetti esterni.
  • La natura non essenziale o non alimentare della prestazione dovuta e la sua finalità incentivante possono essere valutate come elementi ostativi all’applicazione della penalità di mora, qualora concorrano con ulteriori difficoltà oggettive dell’adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

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