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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6841/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di secondo grado che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado: Mancuso contestava la mancata riqualificazione ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (ipotesi lieve) lamentando che i fatti non dimostravano un'attività di spaccio rilevante; Troka deduceva vizi di motivazione con riferimento alla valutazione delle intercettazioni e alla deposizione dell'operante, assumeva nullità per omessa notifica e censurava l'utilizzabilità di prove comuni alla luce di una sentenza irrevocabile del fratello, nonché eccepiva la prescrizione dei reati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. In particolare ha ritenuto che: per Mancuso il motivo sulla non applicazione dell'ipotesi lieve fosse mera reiterazione di argomentazioni già esaminate e correttamente respinte dalla Corte territoriale alla luce delle intercettazioni e degli elementi indiziari collegati; per Troka le censure sulla mancanza di notifiche e sulla inutilizzabilità delle intercettazioni fossero infondate o tardive, atteso che risultano rituali le notifiche in primo grado e che risulta dagli atti l'incarico peritale per la trascrizione delle captazioni; la deposizione dell'operante poteva integrare la prova sulle conversazioni intercettate; la prescrizione non era ancora decorso termine massimo anche con normativa più favorevole. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, comma 5

    La Corte ha ritenuto che non ricorressero i presupposti dell'ipotesi lieve dopo valutazione congiunta delle intercettazioni, dei conteggi e dei comportamenti degli indagati; la semplice limitatezza apparente dei quantitativi non esclude l'integrazione dell'ipotesi più grave se gli elementi complessivi indicano attività di traffico.

  • art. 271, comma 1 cod. proc. pen.; art. 268, comma 7 cod. proc. pen.; art. 178 cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui il contenuto delle intercettazioni può essere provato anche mediante deposizione testimoniale e la mancata trascrizione non determina automaticamente l'inutilizzabilità; pertanto la deposizione dell'operante riferita alle captazioni e agli esiti delle indagini è utilizzabile.

  • art. 238-bis cod. proc. pen.

    In via implicita la Corte ha considerato le questioni attinenti all'utilizzabilità delle prove comuni e all'autonomia dei giudizi, rigettando l'eccezione di ingresso improprio di elementi da sentenza irrevocabile del fratello del ricorrente.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    La censura sulla nullità per omessa notifica è stata valutata alla luce della regolarità delle notifiche al difensore domiciliatario e della tardività delle eccezioni; la nullità invocata non è stata ritenuta sussistente in modo da inficiare il giudizio.

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    La Corte territoriale aveva già escluso censure relative all'avviso ex art. 415-bis per tardività e per corrette notifiche, principio confermato dalla Cassazione.

  • artt. 157 e 160 cod. pen.

    Sull'eccezione di prescrizione la Corte ha applicato il criterio favorevole al reo ove pertinente e ha ritenuto che il termine massimo prescrizionale, anche considerando la più favorevole normativa previgente, non fosse decorso.

  • Sez. U, Sentenza n. 58120 del 22/06/2017 (Tuppi)

    Cita la giurisprudenza sulle nullità a regime intermedio e sulla modalità di deduzione delle stesse, usata per inquadrare la questione delle notifiche e della loro tempestiva eccezione.

Massime di principio

  • La richiesta di riqualificazione in 'ipotesi lieve' ex art. 73 comma 5 deve considerare il quadro probatorio complessivo: intercettazioni, conteggi e atti indiziari possono escludere l'ipotesi favorevole anche se singoli quantitativi sembrano esigui.
  • Il contenuto delle intercettazioni può essere provato anche tramite deposizione testimoniale dell'operante se esistono le registrazioni; la mancata trascrizione non determina automaticamente inutilizzabilità della prova.
  • Le eccezioni di nullità per omessa notifica devono essere tempestivamente sollevate; notifiche regolari al difensore domiciliatario ostano alle censure tardive dell'imputato.
  • L'utilizzo di risultanze probatorie acquisite in giudizi collegati (es. sentenze irrevocabili di altri coimputati) richiede attenzione: non è ammesso un 'ingresso improprio' di prova, ma la prova analoga può essere valutata se conforme alle regole di ammissibilità.
  • Nel valutare la prescrizione occorre calcolare i termini tenendo conto della normativa più favorevole al reo e dei termini massimi previsti; la semplice affermazione di decorso della prescrizione va confrontata con i calcoli temporali concreti.
  • In sede di impugnazione in Cassazione, motivazioni meramente reiterative di questioni già esaminate e motivate dai giudici di merito sono in genere inammissibili.

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