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Sentenza

Sentenza n. 2042/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento 1) del provvedimento del Questore di Torino, Prot.nr. 1462/2022 del 17 agosto 2022 notificato il 7/12/2022 con cui viene rigettata la richiesta del 20/12/2021 volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo; 2) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale;

Giustizia amministrativa202300142

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, adottato dal Questore di Torino il 17 agosto 2022 e notificato il 7 dicembre 2022

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione statale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo il 20 dicembre 2021, prima della scadenza del titolo, fissata al 18 gennaio 2022, e aveva ricevuto la ricevuta della domanda. Convocata dalla Questura per il 12 aprile 2022, non si era presentata. Nel frattempo si era recata in Svezia con la sola ricevuta, era stata trattenuta in un centro di accoglienza e rimpatriata in Nigeria; nel giugno 2022 l’Ufficio consolare italiano ad Abuja aveva chiesto alla Questura un visto di reingresso. La ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 5 e 96 dell’accordo di Schengen e dell’art. 5, comma 5, seconda parte, d.lgs. 286/1998, oltre a eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, manifesta ingiustizia e contraddittorietà della motivazione, carenza di parametri di riferimento e contrasto con l’art. 13 Cost. Ha inoltre richiamato non meglio precisati motivi inderogabili che avrebbero giustificato l’allontanamento.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, rilevando preliminarmente che le censure erano formulate in modo generico e al limite dell’ammissibilità, poiché la ricorrente si era limitata a menzionare norme senza precisare puntualmente le ragioni d’illegittimità. Le ha comunque esaminate nel merito e ritenute manifestamente infondate. Ha giudicato corretta e adeguatamente istruita l’applicazione dell’art. 8, comma 3, d.P.R. 394/1999: la ricevuta della domanda di rinnovo consente, alle condizioni previste, permanenza, circolazione e lavoro sul territorio nazionale, ma non equivale a un titolo valido né abilita alla libera circolazione nello spazio Schengen o garantisce un rientro incondizionato in Italia. Il richiamo alla disciplina Schengen è quindi inconferente. Anche l’art. 13 Cost. è inconferente, non essendo stata adottata una misura coercitiva incidente sulla libertà personale, ma essendo in discussione la verifica dei presupposti per ingresso, soggiorno e permanenza degli stranieri. Quando fu chiesto il visto di reingresso, nel giugno 2022, il permesso era scaduto da circa cinque mesi, oltre il termine ordinario di sessanta giorni previsto dall’art. 8, comma 3; la possibilità di rientrare oltre tale termine in specifiche situazioni, fra cui comprovati gravi motivi di salute, non attribuisce una facoltà generalizzata di rientro tardivo. La ricorrente non ha specificato né documentato i prospettati motivi inderogabili e dagli atti risultava che il viaggio era diretto alla partecipazione a una festa in Svezia, circostanza non eccezionale. Il TAR ha distinto il caso da quello dello straniero che resta in Italia e ritarda il rinnovo: l’allontanamento volontario con la sola ricevuta e la protrazione dell’assenza oltre il termine mutano la valutazione. Il successivo rientro, avvenuto quantomeno il 7 dicembre 2022 senza visto né permesso valido, non sana retroattivamente la situazione; inoltre non è stata documentata adeguatamente la successiva permanenza in Italia. Il giudice ha menzionato anche l’assenza del requisito reddituale richiesto dall’art. 26 d.lgs. 286/1998, ma non l’ha considerata autonoma ragione di legittimità, poiché non era stata posta a fondamento del diniego. Ha revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in ragione della manifesta infondatezza e compensato le spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 3, d.P.R. 394/1999

    La mera presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno e il possesso della relativa ricevuta non possono essere equiparati al possesso di un titolo di soggiorno valido e non valgono ad attribuire allo straniero una generale ed illimitata facoltà di circolazione al di fuori del territorio italiano nel quale il procedimento di rinnovo è in corso.

    La ricevuta della domanda di rinnovo non è un titolo di soggiorno valido e non conferisce un diritto generale alla circolazione fuori dall’Italia o al rientro nel Paese. Il rientro oltre il termine ordinario di sessanta giorni dalla scadenza è possibile solo nelle specifiche situazioni contemplate dalla norma e non per una scelta volontaria priva di giustificazione comprovata.

  • art. 26 d.lgs. 286/1998

    Ad abundantiam, il Collegio rileva, infine, che dagli atti emerge il mancato possesso, in capo alla ricorrente, del requisito reddituale richiesto dall’art. 26 D.lgs. n. 286/1998 ai fini del rilascio del titolo di soggiorno per lavoro autonomo, che era l’oggetto della sua richiesta.

    Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo richiede il possesso del requisito reddituale previsto dalla disposizione. Nel caso esaminato, tuttavia, tale rilievo è stato svolto ad abundantiam e non ha costituito autonoma ragione di legittimità del diniego, non essendo stato valorizzato dall’Amministrazione a fondamento dell’atto.

Massime di principio

  • La ricevuta attestante la presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno consente, alle condizioni previste dalla normativa, la permanenza, la circolazione e il lavoro in Italia, ma non equivale a un titolo di soggiorno valido, non autorizza di per sé la libera circolazione nello spazio Schengen e non attribuisce un diritto incondizionato al rientro in Italia dopo l’uscita dal territorio nazionale.
  • La possibilità di rientrare in Italia oltre il termine ordinario di sessanta giorni dalla scadenza del permesso, prevista dall’art. 8, comma 3, d.P.R. 394/1999 per specifiche situazioni, non si traduce in una facoltà generalizzata: lo straniero che si è allontanato volontariamente deve allegare e dimostrare circostanze concrete idonee a giustificare il rientro tardivo.
  • La situazione dello straniero che resta in Italia e ritarda il rinnovo del titolo non è assimilabile a quella di chi si allontana volontariamente dal territorio nazionale con la sola ricevuta della domanda e permane all’estero oltre il termine previsto, senza comprovate ragioni: l’allontanamento incide sulla valutazione dei presupposti per il successivo rientro.
  • Il successivo rientro in Italia senza visto né permesso valido non sana retroattivamente la situazione determinatasi per l’allontanamento e la protratta assenza oltre il termine previsto.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrere

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