Cassazione Penale, Sentenza n. 47421/2023 del 27/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del 04/04/2023 che aveva ratificato l'accordo sulla pena per omicidio stradale aggravato e disposto la revoca della patente; la difesa denunciava violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'automatismo della sanzione amministrativa accessoria (revoca patente), sostenendo la facoltà del giudice di graduare la sanzione in base alla sentenza della Corte Costituzionale n.88/2019 e deducendo inoltre che il pronto soccorso aveva escluso condizioni di abuso di alcol da parte del conducente
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto applicabile l'automatismo della revoca della patente perché i fatti contestati ricadono nell'ipotesi aggravata riconducibile all'art.186 comma 2 C.d.S. (tasso alcolemico > 1,5 g/l rilevato alle 18:32 e 18:40), ossia in una delle ipotesi non investite dalla declaratoria di illegittimità costituzionale. Il giudice non aveva discrezionalità nel sostituire la revoca con la sospensione. La Corte ha inoltre richiamato che per l'art.589 bis comma 2 cod.pen. l'aggravante si realizza con la condizione di guida in stato di ebbrezza, senza richiedere un nesso causale tra ubriachezza e sinistro. Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso, conferma dell'applicazione della pena concordata (tre anni) e della revoca della patente, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art.616 cod.proc.pen.)
Norme richiamate
Codice della Strada, art.222 comma 2
Prevede la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente per determinate fattispecie; la Corte territoriale ha interpretato che, nelle ipotesi aggravate riconducibili all'art.186 comma 2 (tasso alcolemico molto elevato) o alla guida sotto l'effetto di stupefacenti, permane l'automatismo della revoca, senza possibilità per il giudice di sostituirla con la sospensione
Codice della Strada, art.186 comma 2 lett. c)
Individua la fattispecie di guida in stato di ebbrezza con valori particolarmente elevati (oltre 1,5 g/l); nel caso concreto le rilevazioni strumentali hanno accertato un tasso alcoolico superiore a 1,5 g/l, richiamando l'applicabilità dell'aggravante e quindi l'automatismo sanzionatorio della revoca
Codice Penale, art.589-bis comma 2
L'aggravante prevista dal comma 2 si concretizza con la condizione di guida in stato di ebbrezza; non è richiesto un nesso di necessaria occasionalità tra ubriachezza e sinistro: è sufficiente che il conducente si sia posto alla guida in stato di ebbrezza per integrare l'aggravante
Codice Penale, art.590-bis
Richiamato unitariamente come normativa parallela sulle condotte di omicidio/lesioni colpose stradali aggravate; la pronuncia sul rapporto tra aggravanti e sanzioni accessorie si estende alle ipotesi contemplate da questa disposizione
Corte Costituzionale, sentenza n.88/2019 (17 aprile 2019)
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del quarto periodo dell'art.222 comma 2 C.d.S. in quanto non consentiva al giudice di graduare la sanzione amministrativa accessoria (revoca vs sospensione) per alcune ipotesi aggravate; tuttavia la Corte di merito ha evidenziato che la declaratoria non ha interessato le ipotesi relative alla guida con tasso alcolemico particolarmente elevato o alla guida sotto l'effetto di stupefacenti, per le quali permane l'automatismo della revoca
Codice di Procedura Penale, art.616
Consente di disporre il versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende quando il ricorrente è condannato; nella specie la Corte ha ritenuto equo il versamento di euro 3.000
Massime di principio
- Quando il fatto di reato è aggravato per la presenza di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (art.186 comma 2 lett. c C.d.S.) o per la guida sotto effetto di stupefacenti, l'automatismo della revoca della patente previsto dall'art.222 comma 2 C.d.S. permane e il giudice non ha discrezionalità per sostituirla con la sospensione
- La sentenza della Corte Costituzionale n.88/2019 ha eliminato l'automatismo sanzionatorio solo per alcune aggravanti contemplate dagli artt.589-bis e 590-bis; quindi per le aggravanti diverse da quelle espressamente escluse il giudice può esercitare discrezionalità nella scelta della sanzione accessoria
- Per l'aggravante di cui all'art.589-bis comma 2 cod.pen. la condizione di guida in stato di ebbrezza è di per sé idonea a configurare l'aggravante: non è necessario dimostrare un nesso causale diretto tra l'ubriachezza e l'evento omicidio stradale
- I riscontri oggettivi e strumentali (es. valori alcolemici certificati) sono decisivi: prove di superamento della soglia di 1,5 g/l determinano l'applicazione dell'aggravante e delle conseguenti sanzioni accessorie
- Se il ricorso ripropone argomentazioni incompatibili con i fatti accertati e con la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, è più probabile che venga dichiarato inammissibile e il ricorrente possa essere condannato a spese e ad un pagamento alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
- In caso di patteggiamento (applicazione della pena su richiesta dell'imputato con consenso del P.M.), la motivazione e gli elementi indicati nell'accordo (anche l'indicazione dell'aggravante) vincolano la valutazione sulle sanzioni accessorie quando i fatti rientrano nelle ipotesi rimaste operative dopo eventuali pronunce di incostituzionalità
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