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Sentenza

Sentenza n. 12814/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di VELLETRI n.1252/2024, depositata e resa pubblica il 16.08.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1016/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 09.10.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 18.12.2025

Giustizia amministrativa202515967

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III-terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Velletri n. 1252/2024, relativa al riconoscimento della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Velletri, resa in funzione di giudice del lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero presso la sede reale con le formalità previste per il titolo esecutivo. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, consistente nella Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, e aveva condannato il Ministero alla sua immediata attivazione, oltre al pagamento delle somme e delle spese di lite indicate nel titolo. La ricorrente ha dedotto che, nonostante la notifica della sentenza, il Ministero non vi aveva dato esecuzione. Il ricorso è stato notificato e depositato dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione coattiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti le condizioni dell'azione di ottemperanza, rilevando sia la notifica della sentenza presso la sede reale dell'Amministrazione sia il decorso del termine dilatorio di 120 giorni tra la notifica del titolo e la proposizione del ricorso, ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Nel merito, poiché non era controversa la mancata esecuzione della sentenza, ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato e di corrispondere le somme dovute entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale persistente inottemperanza ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione resistente competente per materia, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni per compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione. Ha escluso la liquidazione di un compenso per l'attività commissariale, ritenendola compresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina l'azione di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, inclusa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Subordina l'esecuzione forzata e l'azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche al decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede il beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti delle istituzioni scolastiche, riconosciuto nel titolo giudiziale da eseguire.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile quando il titolo giudiziale sia stato notificato presso la sede reale dell'Amministrazione con le formalità necessarie per valere come titolo esecutivo e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
  • Quando la mancata esecuzione del giudicato non è controversa, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'Amministrazione di conformarsi al titolo entro un termine perentorio, disponendo il pagamento o l'adempimento specificamente dovuto.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuato nell'organo amministrativo competente, attribuendogli il potere di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
  • L'attività del commissario ad acta svolta dal dirigente competente può non comportare un compenso autonomo quando rientri nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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