Sentenza del 07/12/2016 n. 25147 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. n. 546/1992, chiedendo l'esecuzione di un'ordinanza della Commissione tributaria regionale che aveva posto a carico dell'Agenzia delle Entrate il pagamento di Euro 940,00 per onorari, diritti e accessori. La CTR aveva dichiarato cessata la materia del contendere dopo che l'Amministrazione aveva comunicato di aver disposto il pagamento. In Cassazione, il ricorrente ha contestato: l'assegnazione del procedimento a una sezione diversa da quella che aveva emesso l'ordinanza; l'erronea chiusura del giudizio di ottemperanza; e soprattutto l'omessa pronuncia sulle spese processuali, nonostante l'adempimento fosse intervenuto tardivamente.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che l'assegnazione del procedimento a una diversa sezione riguardasse soltanto la distribuzione interna degli affari e non comportasse l'invalidità della decisione. Ha riconosciuto che il pagamento sopravvenuto aveva fatto cessare l'interesse alla prosecuzione dell'ottemperanza. Ha invece accolto il terzo motivo, stabilendo che, anche in caso di cessazione della materia del contendere per pagamento tardivo dell'Amministrazione, il giudice deve pronunciarsi sulle spese applicando il principio della soccombenza, eventualmente valutata in senso virtuale. La sentenza è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 70
"Giudizio di ottemperanza"
Disciplina il procedimento per ottenere l'attuazione delle pronunce tributarie definitive. L'assegnazione del procedimento a una sezione diversa da quella che ha emesso la decisione non determina, di per sé, l'invalidità del procedimento, trattandosi di una regola interna di organizzazione.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 70, comma 10
"Per inosservanza delle norme sul procedimento"
Consente l'impugnazione per Cassazione delle decisioni rese nel giudizio di ottemperanza, ferma restando l'ammissibilità del ricorso anche ai sensi dell'art. 111 Cost. quando il provvedimento abbia contenuto decisorio.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 15
Impone la regolazione delle spese secondo il principio della soccombenza. Tale principio si applica anche al giudizio di ottemperanza e può condurre a una valutazione di soccombenza virtuale quando il pagamento avvenga tardivamente durante il processo.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 46, comma 3
La disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui impediva al giudice tributario di condannare alle spese l'Amministrazione virtualmente soccombente in caso di cessazione della materia del contendere.
Codice di procedura civile, artt. 287 e 288
Prevedono il procedimento di correzione degli errori materiali delle pronunce; nel caso concreto, la relativa istanza dell'Agenzia delle Entrate era stata respinta per mancanza dei presupposti.
Costituzione, art. 111
Rende ammissibile il ricorso per Cassazione contro provvedimenti giurisdizionali decisori, anche nell'ambito del giudizio tributario di ottemperanza.
Massime di principio
- Il pagamento effettuato dall'Amministrazione durante il giudizio di ottemperanza può far cessare la materia del contendere, ma non elimina automaticamente il diritto della parte privata a ottenere una decisione sulle spese.
- Quando l'Amministrazione adempie tardivamente, il giudice deve valutare chi avrebbe perso la causa se il giudizio fosse proseguito, applicando il criterio della soccombenza virtuale; il pagamento tardivo può quindi giustificare la condanna dell'Amministrazione alle spese o, in presenza di specifiche ragioni, la loro compensazione.
- La semplice comunicazione interna con cui l'Amministrazione dispone il pagamento non equivale necessariamente all'effettivo soddisfacimento del credito: occorre verificare l'avvenuto pagamento o un adempimento concretamente satisfattivo.
- L'assegnazione del procedimento a una sezione diversa da quella che ha emesso la pronuncia da eseguire, se prevista dalle regole organizzative interne, non comporta automaticamente nullità o invalidità della decisione.
- Le decisioni rese nel giudizio tributario di ottemperanza sono ricorribili per Cassazione quando abbiano contenuto decisorio, anche se formalmente adottate come ordinanze o dichiarazioni di chiusura del procedimento.
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