Cassazione Penale, Sentenza n. 1088/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la decisione di consegna per estradizione disposta dalla Corte d'appello di Torino rispetto a cinque fatti di truffa (originariamente 47 episodi nella richiesta), contestando: 1) la valutazione della "probabile colpevolezza" e l'insufficienza degli elementi a suo carico, sostenendo che la Corte avrebbe erroneamente escluso il suo stabile radicamento in Italia valorizzando il domicilio in un alloggio abusivamente occupato; denunciava che le prove si fondavano prevalentemente sulle dichiarazioni confessionali/collaborative di Giunta Dony e Zonek Sebastian, non adeguatamente circostanziate né riscontrate; 2) la questione di giurisdizione e competenza sul rifiuto della consegna: per talune fattispecie (quattro truffe) il ricorrente affermava che i reati sarebbero riconducibili a condotte interamente commesse in Italia (anche come ricettazione/estorsione), con conseguente giurisdizione esclusiva italiana, e che il potere di rifiuto della consegna previsto dall'art. 7 della Convenzione europea sarebbe di competenza dell'Autorità giudiziaria e non del Ministro, invocando altresì l'applicabilità estensiva dell'art. 18-bis, co. 1, lett. a) della legge n. 69/2005 e la tendenza normativa (legge n. 88/2019) a valorizzare la giurisdizione italiana.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha confermato che, in materia di estradizione processuale, l'Autorità giudiziaria italiana deve effettuare una sommaria delibazione degli atti prodotti dallo Stato richiedente per verificare l'esistenza di elementi idonei a sostenere l'ipotesi accusatoria nel sistema probatorio dello Stato richiedente; ha ritenuto che la Corte d'appello ha adeguatamente descritto e valutato le dichiarazioni di Giunta e Zonek e il loro riscontro con tabulati e contatti telefonici, rendendo congruo il quadro indiziario per le cinque consegne disposte. Sul secondo motivo ha affermato che la commissione di reati in territorio italiano non impedisce automaticamente l'estradizione: l'art. 7 della Convenzione prevede un rifiuto facoltativo che è attribuzione del Ministro della Giustizia e non dell'Autorità giudiziaria; inoltre la condizione ostativa per pendenza di procedimento penale sussiste solo se è stata esercitata l'azione penale o è stata emessa ordinanza di custodia cautelare per gli stessi fatti, circostanze non emerse nel caso. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Convenzione europea di estradizione (1957), art. 7
Prevede un rifiuto facoltativo della consegna; tale potere di rifiuto rientra nelle attribuzioni del Ministro della Giustizia e non dell'Autorità giudiziaria italiana
Codice di procedura penale, art. 192
La Corte precisa che i criteri probatori interni (es. valutazione delle dichiarazioni secondo art. 192 c.p.p.) non sono direttamente applicabili nella fase di delibazione di una richiesta di estradizione; la verifica va fatta nella prospettiva del sistema probatorio dello Stato richiedente
Legge n. 69 del 2005, art. 18-bis, comma 1, lett. a)
art. 18-bis, co.1, lett. a) legge n. 69/2005
Invocata dal ricorrente in via estensiva, la norma non è stata ritenuta applicabile per mutare la competenza sul rifiuto dell'estradizione disciplinata dall'art. 7 della Convenzione; la disciplina del mandato d'arresto europeo (M.A.E.) richiamata dal ricorrente non sostituisce le regole della Convenzione
Legge n. 88 del 2019
Men che meno la riserva normativa menzionata modifica il principio secondo cui la mera commessione di reati in Italia non ostacola automaticamente la consegna su richiesta di uno Stato terzo; la norma testimonia una linea legislativa di valorizzazione della giurisdizione italiana ma non soppianta il potere discrezionale del Ministro previsto dalla Convenzione
Massime di principio
- In materia di estradizione processuale l'Autorità giudiziaria italiana deve effettuare una sommaria ma effettiva delibazione degli atti trasmessi dallo Stato richiedente per verificare l'esistenza di elementi che sostengano l'ipotesi accusatoria nel quadro probatorio dello Stato richiedente, senza applicare pedissequamente i criteri probatori interni
- Dichiarazioni di collaboratori o complici possono costituire elemento idoneo a fondare la consegna se lette nel contesto unitario e, ove possibile, riscontrate con altri elementi (es. tabulati, contatti telefonici, riconoscimenti), anche se la difesa ne contesta la circostanzialità
- La commissione di reati in Italia non costituisce di per sé un ostacolo automatico all'estradizione: l'art. 7 della Convenzione prevede un rifiuto facoltativo che è di competenza del Ministro della Giustizia e non dell'Autorità giudiziaria
- La condizione ostativa per pendenza di un procedimento penale sul territorio italiano sussiste solo se per gli stessi fatti è già stata esercitata l'azione penale o emessa un'ordinanza di custodia cautelare; in assenza di ciò non opera il divieto di consegna
- Questioni riguardanti l'insufficienza probatoria specifica devono essere combattute anche nella sede dello Stato richiedente; nella fase italiana la verifica è sommaria e orientata a stabilire l'esistenza di elementi indiziari rilevanti per la richiesta
- Fattori personali (es. legami familiari, domicilio) possono essere considerati nella valutazione del rischio di fuga o della stabilità di residenza, ma l'occupazione abusiva di un immobile non garantisce automaticamente il riconoscimento di un "stabile radicamento" idoneo a impedire la consegna
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