Sentenza del 01/12/2015 n. 6378 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - IRPEF - Controllo formale - Contraddittorio - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa tributaria è stata ritenuta illegittima in assenza della prova che l'Ufficio avesse previamente comunicato al contribuente le irregolarità e gli elementi posti a fondamento dei recuperi. Il controllo formale non può quindi tradursi direttamente nell'iscrizione a ruolo senza un effettivo contraddittorio preventivo e senza adeguata motivazione delle rettifiche.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha dedotto la violazione del diritto al contraddittorio preventivo, sostenendo di non aver ricevuto una comunicazione preventiva idonea a informarlo delle irregolarità riscontrate e delle motivazioni dei recuperi d'imposta. Nei controlli formali ex art. 36-ter, considerata la maggiore incisività dell'attività amministrativa, l'Ufficio deve consentire al contribuente di fornire chiarimenti e documenti prima dell'iscrizione a ruolo. In caso di contestazione della mancata ricezione, spetta all'Ufficio dimostrare l'avvenuta spedizione e ricezione della comunicazione.
Norme richiamate
Art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973
Il controllo formale delle dichiarazioni, pur basandosi normalmente su dati e documenti già disponibili, richiede una comunicazione preventiva al contribuente quando comporta recuperi d'imposta, così da consentire chiarimenti e produzione documentale prima dell'iscrizione a ruolo.
Cassazione civile, sentenza n. 15312/2014
La Corte ha riconosciuto la necessità del contraddittorio preventivo nell'ambito del controllo ex art. 36-ter e ha posto a carico dell'Amministrazione l'onere di provare la spedizione e la ricezione della comunicazione contestata dal contribuente.
Massime di principio
- Quando un controllo formale ex art. 36-ter conduce a un recupero d'imposta, il contribuente deve essere previamente informato delle irregolarità e delle relative motivazioni.
- La comunicazione preventiva deve essere concreta e sufficientemente chiara da permettere al contribuente di comprendere la pretesa e fornire osservazioni o documenti.
- Se il contribuente nega di aver ricevuto la comunicazione, non è sufficiente per l'Ufficio affermarne l'invio: deve dimostrarne la spedizione e la ricezione secondo modalità idonee.
- L'assenza di contraddittorio preventivo o di adeguata prova della comunicazione può determinare l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo e dei recuperi conseguenti.
- La motivazione dell'atto deve indicare gli elementi concreti posti a base della rettifica; una motivazione generica o meramente apparente non consente un'effettiva difesa.
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