Cassazione Penale, Sentenza n. 36934/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Rizzo ha impugnato l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis, commi 1,2,4 e 6), sostenendo che: le intercettazioni e gli altri elementi indiziari sono riconducibili a normali rapporti commerciali nel settore del trasporto e commercio di agrumi; non è stata adeguatamente valutata la natura illecita dei profitti citati; i contatti con la moglie di un affiliato si giustificano per rapporti personali (padrino di battesimo); le conversazioni riguardano rapporti di lavoro e non alcun dominio mafioso o alterazione del mercato; andava considerata una diversa qualificazione del fatto (concorso esterno o intestazione fittizia); il giudice del riesame non ha valutato un memoriale difensivo con una lettura alternativa delle intercettazioni; infine ha contestato la sussistenza e l'attualità delle esigenze cautelari, rilevando il tempo intercorso, l'assenza di precedenti e la mancanza di indizi di recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sollevati: il Tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e lo stabile inserimento dell'indagato nell'organizzazione mafiosa, deducendolo dalle conversazioni e dalla funzione imprenditoriale svolta come "garante ambientale" per la cosca nel controllo delle attività agricole; la qualificazione in partecipazione associativa è corretta in quanto l'apporto non è stato occasionale ma stabile e volto a curare gli interessi economici del sodalizio; la mancata risposta puntuale al memoriale difensivo non integra nullità perché esso non conteneva censure nuove e decisive; la valutazione delle esigenze cautelari è logicamente motivata e l'intervenuto decorso del tempo non è sufficiente a escludere l'attualità del pericolo. Conseguentemente il rigetto del ricorso è stato confermato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La Corte ha confermato l'applicazione dell'ipotesi di partecipazione all'associazione mafiosa ritenendo che l'imprenditore abbia fornito un contributo stabile e organico all'organizzazione, assicurando disponibilità e controllo economico sul territorio
art. 110 cod. pen.
Norma riferita nell'ambito di possibili concorsi di reato (menzionata dalla difesa quale alternativa), non ritenuta applicabile in luogo della partecipazione diretta all'associazione mafiosa
art. 512-bis cod. pen.
Richiamata dalla difesa quale possibile diversa qualificazione (intestazione fittizia), ma la Corte ha ritenuto prevalente la qualificazione come partecipazione mafiosa per la stabilità e la finalità del contributo economico
art. 292, comma 2, lett. c-bis, cod. proc. pen.
Richiamata in relazione all'obbligo di considerare le memorie difensive; la Corte ha valutato che la memoria prodotta non conteneva censure nuove e decisive tali da rendere nullo il provvedimento del riesame
art. 275, comma 3 (e comma terzo) cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto correttamente valutata dal riesame l'attualità delle esigenze cautelari: il trascorrere del tempo non esclude automaticamente il pericolo di reiterazione o di inquinamento delle prove quando permangono elementi che indicano il ruolo di riferimento dell'indagato per l'organizzazione
Massime di principio
- In materia di misure cautelari i "gravi indizi di colpevolezza" costituiscono una prova allo stato degli atti, valutata dinamicamente senza bisogno del vaglio dibattimentale; il giudice di legittimità verifica la coerenza logica e il rispetto dei principi di diritto, non una diversa valutazione probatoria
- L'imprenditore che fornisce un contributo stabile, garantisce rapporti e controlli economici per conto di una cosca può essere qualificato come partecipante all'associazione mafiosa (ruolo di "garante ambientale"), anche se le sue attività hanno aspetti formalmente leciti
- La mera produzione di una memoria difensiva non determina la nullità del provvedimento se la memoria non contiene censure nuove e decisive rispetto agli argomenti già esaminati dal giudice di merito
- Il tempo intercorso tra i fatti contestati e l'esecuzione della misura cautelare non elimina di per sé l'attualità delle esigenze cautelari; è necessaria la prova di elementi concreti che dimostrino l'affievolimento del vincolo associativo o l'assenza di pericolo
- Per ottenere una diversa qualificazione (es. concorso esterno o intestazione fittizia) è necessario che la difesa prospetti in modo specifico e motivato fatti e circostanze tali da contrastare la valutazione di stabilità e organicità del contributo fornito all'associazione
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