Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19525/2022 del 16/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dal pagamento, da parte della banca negoziatrice, di un assegno di traenza di euro 1.600 munito di clausola di intrasferibilità, successivamente risultato contraffatto nel nome del beneficiario e incassato da un soggetto diverso dall'effettivo prenditore. La compagnia assicurativa ha chiesto di accertare la responsabilità della banca per l'erroneo pagamento. In primo grado la domanda è stata rigettata; in appello il Tribunale ha confermato il rigetto ritenendo che la banca avesse fornito prova liberatoria, avendo operato con la diligenza richiesta ex art. 1176, comma 2, c.c., e che non emergessero elementi idonei a far supporre l'alterazione del titolo, presentato da soggetto conosciuto e correttamente identificato. Con il ricorso per cassazione la compagnia ha dedotto: (1) violazione dell'art. 43 l.a., sostenendo che la norma non limita la responsabilità ai soli segni di falsificazione visibili ictu oculi; (2) violazione dell'art. 1218 c.c., assumendo che l'interpretazione seguita dal Tribunale rendesse impossibile l'onere probatorio della banca in assenza del titolo originale e delle copie dei documenti di incasso, creando una causa di esenzione non prevista; (3) violazione dell'art. 1176, comma 2, c.c., perché la diligenza professionale non potrebbe essere ridotta a un controllo meramente visivo; (4) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; (5) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., individuato nella falsificazione del nome del beneficiario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la responsabilità della banca negoziatrice per il pagamento di un assegno non trasferibile a soggetto diverso dal beneficiario abbia natura contrattuale, fondandosi su un obbligo professionale di protezione e sui criteri degli artt. 1176 e 1218 c.c. Ha però confermato che la misura della diligenza esigibile va valutata in concreto dal giudice di merito, secondo il parametro dell'accorto banchiere, tenendo conto del contesto storico e della falsificazione specifica: è quindi corretto verificare se l'alterazione fosse rilevabile con un esame ordinario, visivo o tattile, o con strumenti facilmente accessibili, senza pretendere da un impiegato qualità da esperto grafologo o attrezzature sofisticate. Nel caso concreto il Tribunale aveva accertato che il titolo appariva integro e completo e che il presentatore era un soggetto conosciuto e identificato; tale valutazione di fatto, congruamente motivata, non era sindacabile in cassazione. La censura sulla motivazione apparente è stata dichiarata inammissibile perché mirava a contestare la congruità dell'apprezzamento di merito, non l'esistenza di una motivazione mancante o meramente apparente. Anche il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è stato dichiarato inammissibile, poiché tendeva a ottenere una diversa lettura delle risultanze probatorie, non a denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 43 l.a.

    La disciplina speciale sull'assegno non trasferibile impone regole di circolazione e incasso la cui violazione può fondare responsabilità della banca negoziatrice verso i soggetti protetti dalla norma.

  • art. 1189 c.c.

    Richiamato in contrapposizione alla disciplina speciale, ma non ritenuto applicabile come parametro decisivo della responsabilità nel caso di assegno non trasferibile.

  • art. 1992, comma 2, c.c.

    Richiamato in contrapposizione alla disciplina speciale, ma non ritenuto applicabile come parametro decisivo della responsabilità nel caso di assegno non trasferibile.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    La diligenza esigibile dalla banca è quella dell'accorto banchiere, parametrata alla natura professionale dell'attività svolta; il controllo deve essere valutato in concreto, in base alla rilevabilità della falsificazione con mezzi ordinari e facilmente utilizzabili.

  • art. 1218 c.c.

    La banca può liberarsi provando che l'inadempimento non le è imputabile, dimostrando di avere osservato la diligenza professionale dovuta.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è apparente solo quando, pur graficamente presente, non consente di percepire il fondamento della decisione; nel caso di specie la doglianza mirava invece a contestare il merito della valutazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È denunciabile l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la diversa valutazione delle prove o una lettura alternativa delle risultanze processuali.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per il deposito della memoria del controricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamato quale norma che ha introdotto la disciplina dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La responsabilità della banca negoziatrice che paghi un assegno non trasferibile a un soggetto diverso dal beneficiario ha natura contrattuale e si fonda su un obbligo professionale di protezione verso i soggetti interessati al buon fine dell'operazione.
  • Nel giudizio di responsabilità della banca, la prova liberatoria consiste nella dimostrazione di avere adempiuto con la diligenza professionale esigibile ex art. 1176, comma 2, c.c.; la valutazione della diligenza va compiuta in concreto dal giudice di merito, avuto riguardo al tipo di falsificazione e al contesto della presentazione del titolo.
  • La diligenza dell'operatore bancario non richiede l'impiego di strumenti sofisticati o competenze da esperto grafologo: rileva se la falsificazione fosse percepibile con l'ordinaria attenzione dell'addetto o con mezzi normalmente disponibili e di agevole utilizzo.
  • La censura di motivazione apparente è ammissibile solo quando la sentenza non consenta di ricostruire il percorso argomentativo della decisione; non è sufficiente dedurre che il giudice abbia valutato erroneamente o in modo non condiviso le prove.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso, non la richiesta di una nuova valutazione delle emergenze istruttorie secondo una lettura diversa da quella accolta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteTitoli di creditoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.