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Parere

Parere n. 703/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto con presentazione diretta ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor -OMISSIS- contro il Comune di -OMISSIS-e la -OMISSIS-per l’annullamento: a) dell’ordinanza di demolizione e ripristino dei luoghi n. 35 del 1° luglio 2021; b) del verbale di accertamento n. 3/2021 del 23 marzo 2021, c) di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202400298

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione dell'ordinanza di demolizione e ripristino dei luoghi n. 35 del 1° luglio 2021, del verbale di accertamento n. 3/2021 e degli atti connessi

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale con cui è stata disposta la demolizione di opere edilizie eseguite in difformità dalla concessione edilizia originaria del 2002, dopo che il Comune aveva annullato d'ufficio due successivi titoli edilizi in sanatoria e autorizzativi rilasciati nel 2020 e nel 2021. Il ricorso deduce la violazione degli artt. 34, 34-bis e 38 del d.P.R. 380/2001, dell'art. 7 della legge regionale sarda n. 23/1985 e dell'art. 7 della legge n. 241/1990, nonché carenza di motivazione, illogicità, sviamento e travisamento dei fatti. Il ricorrente ha inoltre sostenuto che fosse possibile applicare una sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione, che l'annullamento dei titoli fosse fondato su un vizio meramente procedurale relativo alle dichiarazioni rese nelle istanze e che gli abusi fossero irrilevanti o non riferibili alla propria porzione immobiliare. Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità e l'irricevibilità del ricorso, rilevando che i provvedimenti di annullamento d'ufficio dei titoli edilizi, notificati il 18 giugno 2021, non erano stati autonomamente impugnati e risultavano definitivi.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha respinto. L'ordinanza di demolizione è stata qualificata come atto dovuto, vincolato e direttamente conseguente all'annullamento d'ufficio dei titoli edilizi in sanatoria e autorizzativi, non impugnati dal ricorrente. Le contestazioni relative ai presupposti dell'annullamento dei titoli avrebbero dovuto essere dedotte contro i provvedimenti di annullamento e non contro la successiva ordinanza di demolizione. L'ordinanza è adeguatamente motivata mediante la descrizione delle opere abusive e l'indicazione della loro contrarietà o difformità rispetto al titolo edilizio. Non è necessaria una specifica motivazione sull'interesse pubblico concreto e attuale al ripristino, né il decorso del tempo può fondare un legittimo affidamento sulla conservazione dell'abuso. La caducazione dei titoli sananti ha inoltre travolto le opere da essi interessate, rendendole nuovamente difformi dalla concessione edilizia originaria del 2002. La fiscalizzazione dell'abuso non incide sulla legittimità dell'ordine di demolizione, poiché la relativa valutazione appartiene alla fase esecutiva e presuppone, tra l'altro, l'accertamento dell'impossibilità di demolire senza pregiudizio per la stabilità del fabbricato. La sentenza penale favorevole prodotta dal ricorrente è stata ritenuta non direttamente conferente rispetto all'ordinanza impugnata.

Osservazioni

Motivo sub a) - Motivazione dell'ordinanza e natura vincolata della demolizione

La censura è infondata. L'ordinanza di demolizione è atto dovuto e vincolato conseguente all'annullamento dei titoli edilizi, ed è sufficientemente motivata dalla descrizione delle opere abusive e dall'indicazione della loro contrarietà o difformità rispetto al titolo abilitativo.

Motivo sub b) - Fiscalizzazione e sanzione pecuniaria sostitutiva

La censura è infondata. La possibilità di applicare la sanzione pecuniaria in luogo della demolizione appartiene alla fase esecutiva successiva all'ingiunzione e non costituisce un vizio dell'originario ordine di demolizione.

Motivo sub c) - Tolleranze edilizie, sviamento e travisamento

La censura è infondata. L'annullamento dei provvedimenti sananti ha travolto anche le opere da essi interessate, che sono risultate nuovamente difformi dalla concessione edilizia originaria del 2002.

Motivo sub d) - Motivazione, illogicità e legittimo affidamento

La censura è infondata. In presenza di opere abusive non occorre una specifica motivazione sull'interesse pubblico attuale al ripristino della legalità edilizia; il decorso del tempo non determina un legittimo affidamento sulla conservazione dell'abuso.

Impugnazione dei provvedimenti presupposti

Le contestazioni relative ai vizi dei provvedimenti di annullamento d'ufficio dei titoli edilizi avrebbero dovuto essere proposte contro tali atti, notificati il 18 giugno 2021 e non autonomamente impugnati. L'ordinanza di demolizione costituisce la conseguenza esecutiva di quei provvedimenti.

Sentenza penale prodotta dal ricorrente

La pronuncia penale favorevole relativa alla sostituzione e realizzazione di due inferriate è stata ritenuta non direttamente conferente rispetto all'ordinanza di demolizione oggetto del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    presentazione diretta del ricorso straordinario al Consiglio di Stato

    La disposizione è richiamata quale base della presentazione diretta del ricorso straordinario al Consiglio di Stato.

  • art. 34 d.P.R. 380/2001

    demolizione delle opere eseguite in parziale difformità dal permesso di costruire e sanzione pecuniaria sostitutiva

    La demolizione costituisce la misura ripristinatoria ordinaria; la sanzione pecuniaria sostitutiva è valutabile nella fase esecutiva quando ricorrano i relativi presupposti, tra cui l'incidenza della demolizione sulla stabilità del fabbricato.

  • art. 34-bis d.P.R. 380/2001

    tolleranze costruttive ed esecutive

    La disposizione è richiamata dal ricorrente, ma il parere non riconosce che essa impedisca la demolizione delle opere risultate difformi dopo l'annullamento dei titoli sananti.

  • art. 38 d.P.R. 380/2001

    interventi eseguiti in base a permesso di costruire annullato

    La disposizione è richiamata dal ricorrente; il parere non ne accoglie l'applicazione impeditiva dell'ordine di demolizione.

  • art. 7 legge 7 agosto 1990 n. 241

    comunicazione di avvio del procedimento

    La disposizione è dedotta dal ricorrente, ma il parere non ravvisa un vizio procedimentale idoneo a incidere sulla legittimità dell'ordinanza.

  • art. 7 legge regionale Sardegna 11 ottobre 1985 n. 23

    disciplina regionale richiamata in materia edilizia e repressiva

    La disposizione è invocata dal ricorrente, ma le relative censure sono ritenute infondate.

  • art. 181 d.lgs. 42/2004

    La sentenza penale relativa a tale fattispecie è ritenuta non direttamente conferente rispetto alla legittimità dell'ordinanza di demolizione.

Massime di principio

  • L'ordinanza di demolizione conseguente all'annullamento di un titolo edilizio è un atto dovuto e vincolato; le contestazioni relative ai vizi dell'annullamento devono essere rivolte contro il provvedimento presupposto e non possono essere fatte valere per la prima volta contro l'ordine di ripristino.
  • L'ordinanza di demolizione è adeguatamente motivata quando descrive le opere abusive e indica la loro contrarietà o difformità rispetto al titolo edilizio, senza necessità di una specifica motivazione sull'interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità edilizia.
  • Il decorso del tempo dalla realizzazione dell'abuso edilizio non determina, di per sé, un legittimo affidamento del privato sulla sua conservazione.
  • La fiscalizzazione dell'abuso e l'applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva appartengono alla fase esecutiva successiva all'ordine di demolizione; la mancata valutazione preventiva di tale eventualità non rende illegittima l'ordinanza demolitoria.
  • L'annullamento dei titoli edilizi che avevano sanato o autorizzato opere difformi comporta il venir meno dei relativi effetti legittimanti, con conseguente riespansione della difformità rispetto al titolo edilizio originario.

Ordinanza di demolizione conseguente all'annullamento di titoli edilizi

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un proprietario contro un Comune e una proprietaria controinteressata, per l'annullamento di un'ordinanza di demolizione e ripristino dei luoghi, del verbale di accertamento e degli atti connessi. La controversia concerne opere realizzate in difformità da una concessione edilizia del 2002, successivamente interessate da titoli edilizi in sanatoria e da un provvedimento autorizzativo poi annullati d'ufficio.

Vicenda amministrativa

Il Comune aveva rilasciato nel 2020 un permesso di costruire in sanatoria e nel gennaio 2021 un provvedimento unico relativo alla demolizione parziale e ricostruzione di una scala esterna. I titoli erano stati rilasciati sul presupposto che il ricorrente fosse proprietario esclusivo dell'intero fabbricato, mentre una porzione del piano terra era stata alienata nel 2018.

A seguito di un sopralluogo della Polizia municipale, il Comune aveva accertato difformità rispetto ai titoli edilizi e aveva avviato il procedimento di annullamento d'ufficio. Con provvedimenti del 17 giugno 2021 erano stati annullati sia il permesso di costruire in sanatoria n. 13/2020 sia il Provvedimento Unico n. 1/2021. Il Comune aveva quindi adottato l'ordinanza n. 35 del 1° luglio 2021, disponendo la demolizione delle opere abusive e il ripristino dei luoghi secondo la concessione edilizia del 2002.

Motivi del ricorso

Il ricorrente ha dedotto:

  • la violazione degli artt. 34, 34-bis e 38 del d.P.R. 380/2001;
  • la violazione dell'art. 7 della legge regionale Sardegna n. 23/1985 e dell'art. 7 della legge n. 241/1990;
  • la carenza assoluta di motivazione e l'illogicità dell'ordinanza;
  • lo sviamento e il travisamento dei fatti e dei presupposti;
  • la possibilità di sostituire la demolizione con una sanzione pecuniaria;
  • l'irrilevanza degli abusi e la loro non riferibilità alla porzione immobiliare di proprietà del ricorrente.

Il Ministero ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità e l'irricevibilità del ricorso, osservando che i provvedimenti di annullamento d'ufficio dei titoli edilizi, notificati il 18 giugno 2021, non erano stati autonomamente impugnati. Nel merito ha sostenuto l'infondatezza delle censure.

Natura vincolata dell'ordinanza di demolizione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'ordinanza di demolizione costituisca atto dovuto e rigorosamente vincolato, quale conseguenza dell'annullamento dei titoli edilizi presupposti. Le contestazioni relative alla legittimità dell'annullamento d'ufficio avrebbero dovuto essere proposte contro i relativi provvedimenti, non impugnati dal ricorrente e pertanto divenuti definitivi.

Secondo il parere, l'ordinanza è sufficientemente motivata quando indica le opere abusive e la loro contrarietà o difformità rispetto al titolo edilizio. Non è invece necessaria un'ulteriore motivazione sull'interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata.

Effetti dell'annullamento dei titoli sananti

L'annullamento dei due provvedimenti edilizi ha fatto venir meno i loro effetti legittimanti. Di conseguenza, le opere interessate sono risultate nuovamente difformi dalla concessione edilizia originaria del 2002. Il Collegio ha quindi escluso che il ricorrente potesse contestare l'ordine di demolizione limitandosi a sostenere che gli abusi fossero irrilevanti o riferibili ad altra porzione dell'immobile.

Fiscalizzazione dell'abuso

La richiesta di applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva è stata respinta. Il Comune aveva correttamente rilevato che, potendo procedersi alla restituzione in pristino, non ricorrevano i presupposti per la fiscalizzazione.

Il Consiglio di Stato ha comunque precisato che la valutazione sulla possibilità di applicare la sanzione pecuniaria in luogo della demolizione appartiene alla fase esecutiva, successiva all'ingiunzione. Essa richiede l'accertamento dei presupposti previsti dalla legge, incluso l'eventuale pericolo per la stabilità del fabbricato e l'incidenza della demolizione sulle opere non abusive. La mancata considerazione di tale eventualità nell'ordinanza non ne determina l'illegittimità.

Affidamento e sentenza penale

Il decorso del tempo non è stato ritenuto idoneo a fondare un legittimo affidamento sulla conservazione delle opere abusive. La sentenza penale prodotta dal ricorrente, relativa all'assoluzione dal reato previsto dall'art. 181 del d.lgs. 42/2004 per la sostituzione e realizzazione di due inferriate, è stata giudicata non direttamente conferente rispetto alla legittimità dell'ordinanza di demolizione.

Esito

La Sezione ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere respinto.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioAutotutelaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneFiscalizzazione dell'abuso
IstitutiAutotutela decisoriaEfficacia ed esecutorietàDifetto di motivazioneLegittimo affidamento

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