Cassazione Penale, Sentenza n. 05918/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto dell'istanza di differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica (art. 147 c.p.) e, in subordine, dell'applicazione della detenzione domiciliare umanitaria (art. 47-ter, comma 1-ter, l. n. 354/1975), sostenendo: stato di salute deteriorato (ultraottantenne, pluripatologico), prognosi quoad vitam di circa cinque anni secondo il consulente di parte, progressivo aggravamento cognitivo e inadeguatezza delle cure in carcere; richieste di perizia e rilievi sulle carenze dell'istituto (assenza acqua calda, ascensori non funzionanti) che aggraverebbero le condizioni di salute. Denuncia altresì vizio di motivazione e mancato confronto con la consulenza di parte; richiamata la violazione degli artt. 146 e 147 c.p.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza abbia correttamente applicato i principi di diritto consolidati: dalle relazioni sanitarie più recenti (marzo 2025) emerge un quadro multipatologico ma senza acuzie né pericolo di vita ravvicinato; le patologie risultano trattabili in regime carcerario con controlli clinici, strumentali e assistenza 24 ore, con ricorso a strutture esterne se necessario (art. 11 Ord. pen.). La Corte ha affermato che non è richiesta un'incompatibilità assoluta tra detenzione e malattia, ma che la malattia debba comportare serio pericolo di vita, cure non praticabili in carcere o trattamento contrario al senso di umanità; nel caso concreto tali presupposti non ricorrono. È stato inoltre valorizzato l'elevato profilo di pericolosità sociale del condannato e il ruolo apicale nel clan, con conseguente valutazione sfavorevole della misura. La Corte ha ritenuto non necessaria l'integrazione istruttoria o la nomina di perito, essendo le informazioni mediche in atti sufficienti e le conclusioni del consulente di parte contrastanti con tali evidenze. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; in caso di diffusione del provvedimento vanno omessi i dati identificativi ai sensi dell'art. 5.
Norme richiamate
art. 147 cod. pen.
Prevede il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica. Interpretato come applicabile se la malattia comporta prognosi infausta quoad vitam, necessità di cure non praticabili in carcere o contrasto con il senso di umanità
art. 146 cod. pen.
Norma collegata alle modalità di esecuzione della pena e alla materia sanitaria; invocata dalla difesa per evidenziare profili di illegittimità della prosecuzione della detenzione in presenza di gravi infermità
art. 47-ter, comma 1-ter, legge n. 354 del 26/07/1975 (Ord. pen.)
Disciplina la detenzione domiciliare 'a tempo' per motivi di salute; finalità analoghe al differimento e applicabile quando sia necessario contemperare diritto alla salute e tutela della collettività
art. 11 Ord. pen. (legge n. 354/1975)
Consente ricoveri e visite presso strutture esterne di cura; la possibilità di ricorso a tali strutture è elemento rilevante per valutare l'adeguatezza delle cure in regime detentivo
art. 27 e art. 32 Cost.
Art. 27 (finalità rieducativa della pena) e art. 32 (tutela della salute) costituiscono parametri costituzionali per bilanciare diritto alla salute e esigenze di sicurezza nella valutazione del differimento/domiciliare
sentenza Corte costituzionale n. 99/2019
Chiarisce che la detenzione domiciliare umanitaria deve contemperare il diritto alla salute del detenuto e la tutela della collettività rispetto alla residua pericolosità
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese
art. 5 (norma sulla pubblicazione dei provvedimenti)
Imposta l'omissione delle generalità e dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento
Massime di principio
- Per ottenere il differimento della pena per grave infermità o la detenzione domiciliare umanitaria è necessario dimostrare che la malattia comporti pericolo di vita ravvicinato, richieda cure non praticabili in carcere o determini una situazione contraria al senso di umanità
- La valutazione è bilanciata: il diritto alla salute del detenuto va ponderato con la pericolosità sociale e le esigenze di tutela della collettività; ruoli apicali in organizzazioni criminali e rischio di recidiva pesano negativamente
- La nomina di un perito è richiesta solo se i dati sanitari in atti sono incompleti o insufficienti; se le relazioni mediche disponibili sono esaustive il giudice può decidere senza ulteriori accertamenti
- Le consulenze di parte devono essere confrontate con la documentazione sanitaria ufficiale; conclusioni di consulenti privati contrastanti con le evidenze in atti possono essere ritenute non persuasive
- Segnalazioni generiche sulle carenze dell'istituto (es. acqua calda, ascensori) hanno rilievo solo se dimostrano un concreto e attuale impatto sulle condizioni di salute non altrimenti gestibile in carcere
- La possibilità concreta di ricorrere a cure esterne o strutture cliniche penitenziarie (art. 11 Ord. pen.) riduce la probabilità di accoglimento della richiesta di differimento/domiciliare
- Età avanzata e durata della pena sono elementi da considerare, ma non sono di per sé determinanti se non accompagnati da patologie tali da compromettere la vita o la dignità in modo irrimediabile
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