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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7769/2023 del 22/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che, in riforma del Gip, ha applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti di Aniello Apicella per detenzione, in parte clandestina, di armi comuni da sparo e di esplosivi e per ricettazione. Il ricorrente ha dedotto: (i) inammissibilità per aspecificità dell'appello promosso dal Pubblico Ministero; (ii) carenza di gravi indizi sulla sua consapevole detenzione delle armi, eccependo la diversa mansione lavorativa rispetto al padre, la non univocità probatoria derivante dal possesso delle chiavi e altre possibili spiegazioni del suo atteggiamento durante la perquisizione; (iii) insufficienza degli elementi a favore della gravità e della necessità della misura cautelare, nonché mancata considerazione di misure meno afflittive.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha dichiarato il primo motivo inammissibile per reiterazione e ha respinto gli altri due per infondatezza. Ha ritenuto corretta e coerente la motivazione del Tribunale che ha valorizzato sinergicamente elementi indiziari (possesso delle chiavi di più locali, comportamento durante la perquisizione, disponibilità di locali dove sono state rinvenute armi e ordigni) per affermare la consapevole concodetenzione dell'arsenale. La Corte ha inoltre ritenuto non valutabili in questa sede atti emergenti dopo il giudizio del riesame (interrogatorio del padre depositato successivamente). Confermata l'adeguatezza della misura cautelare per il pericolo di reiterazione e la gravità della personalità del ricorrente. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; disposizione per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. c.p.p.

Norme richiamate

  • Codice di procedura penale

    Riferimento alla disciplina dei motivi e dei mezzi di impugnazione e alla possibilità di censurare la motivazione del giudice del riesame; la Corte ne usa i principi per valutare la sufficienza e specificità dell'appello della Pubblica Accusa

  • Codice di procedura penale

    Norma relativa ai presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali; la Corte verifica la sussistenza dei gravi indizi come presupposto della custodia

  • Codice di procedura penale

    Norma sulle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, inquinamento prove, fuga); la Corte ha ritenuto adeguatamente motivate le esigenze che giustificano la misura carceraria

  • Codice di procedura penale

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali per ricorso manifestamente infondato; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese

  • Regolamento di esecuzione del codice di procedura penale

    Riferimento formale agli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione della Corte

  • Giurisprudenza di legittimità citata

    Sez. 6 n. 46025/2013; Sez. U n. 11/2000 (Audino); Sez. 1 n. 6796/2019 (Susino); Sez. 6 n. 46303/2014 (Grasso)

    Principi richiamati: l'obbligo di specificità dell'appello contro misure cautelari; limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione di merito; criteri per configurare concorso nella detenzione di armi (disponibilità materiale, conoscenza e inerzia o connivenza)

Massime di principio

  • Un appello/promemoria del Pubblico Ministero contro misure cautelari deve essere specifico: la semplice ripetizione generica di argomentazioni comporta, di regola, problemi di ammissibilità.
  • In materia cautelare il giudice valuta gli indizi in modo sinergico: singoli elementi (posesso di chiavi, accesso ai locali, comportamento alla perquisizione) possono, valutati congiuntamente, fondare il grave indizio di responsabilità.
  • Elementi probatori acquisiti dopo la decisione impugnata (es. interrogatori depositati successivamente) non sono, di regola, valutabili nell'istanza di gravame che esamina la legittimità del provvedimento precedente.
  • Per configurare il concorso nella detenzione il giudice richiede la disponibilità materiale dell'arma o la posizione di fatto che consenta di disporne e la consapevolezza o l'inerzia conoscitiva che dimostri connivenza.
  • La scelta della misura cautelare deve motivare l'insufficienza di misure meno afflittive: l'esistenza di indici oggettivi di pericolo di reiterazione e la contiguità con ambienti criminali possono giustificare la custodia in carcere.
  • Nel dubbio difensivo che dà spiegazioni alternative al comportamento osservato, la valutazione spetta al giudice di merito; in Cassazione è possibile solo il controllo della correttezza logico-giuridica della motivazione, non una rivalutazione dei fatti.

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