Sentenza n. 4362/2026 - Napoli, Sezione 8
PER L'OTTEMPERANZA Al giudicato formatosi sulla sentenza numero 1131/2024,emessa in data 12 novembre 2024, dal Tribunale di Benevento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento che aveva accertato il diritto al beneficio della carta elettronica del docente per tre anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza del Tribunale di Benevento, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi 1.500 euro. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione, nonostante la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto l'ordine di pagamento, gli accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, nonché la condanna al pagamento di astreintes.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto ammissibile l'azione di ottemperanza, verificando il rispetto dei termini processuali e la rituale notificazione della sentenza ottemperanda all'amministrazione. Ha accertato il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e l'assenza di prova dell'adempimento del giudicato. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia. Poiché il termine fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio può essere ormai decorso, il Ministero deve comunque erogare il controvalore pecuniario del beneficio, con interessi legali fino al soddisfo: l'obbligazione è fungibile e l'amministrazione non può trarre vantaggio dalla propria inerzia. Il TAR ha nominato sin da subito un dirigente della Direzione generale competente quale commissario ad acta, senza compenso e con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere agli stanziamenti e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa. L'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la richiesta di astreintes, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione consente di agire davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga alla pubblica amministrazione di conformarsi al decisum.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Sono risultati rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce il fondamento del beneficio economico annuale della carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la pubblica amministrazione sia obbligata a conformarsi al relativo contenuto decisorio.
- Quando l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto a un giudicato avente a oggetto l'attribuzione di un beneficio economico, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione integrale entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Se il termine per la fruizione concreta di un beneficio economico è decorso per causa imputabile all'inerzia dell'amministrazione, l'obbligo può essere adempiuto mediante corresponsione del controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo, quando la prestazione abbia natura fungibile.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, cause legittime di impedimento all'esecuzione di un giudicato avente contenuto pecuniario; il commissario ad acta deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
- La condanna al pagamento di astreintes nell'ambito del giudizio di ottemperanza non è automatica, ma richiede una valutazione di equità e adeguatezza della misura in relazione alle circostanze concrete.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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