Cassazione Penale, Sentenza n. 19766/2024 del 20/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ai sensi dell'art. 12 d.lgs. n.286/1998, per avere presentato richieste di nulla-osta con deleghe ritenute false e aver favorito numerosi soggetti. Crociata contesta la responsabilità personale e la qualificazione giuridica del fatto (sostenendo che i beneficiari fossero già in Italia e dunque rilevante il comma 5), nonché la sussistenza delle aggravanti. Cavedoni contesta la sua partecipazione concorrente, deduce travisamento della prova rispetto alle dichiarazioni del teste Miceli, invoca l'incostituzionalità o esclusione dell'aggravante per uso di documenti contraffatti e chiede l'applicazione dell'attenuante speciale di cui all'art.114 c.p.; infine viene eccepita l'estinzione per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi solo in relazione alla sussistenza dell'aggravante per l'utilizzo di documenti contraffatti o alterati: tale aggravante era stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale (sent. n.63/2022), pertanto la Cassazione ha annullato la parte della sentenza di merito che si fondava su quella aggravante e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo per riesaminare il bilanciamento delle circostanze e la determinazione della pena. Per il resto i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza o genericità dei motivi: confermata la responsabilità di entrambi (sulla base di documenti, deposizioni e comportamento processuale), confermata l'altra aggravante (numero delle persone favorite), esclusa l'applicabilità dell'art.114 c.p. a Cavedoni e respinte le censure sulla qualificazione del fatto (comma 5) e sulla prescrizione, con precisazione che le circostanze ad effetto speciale vanno computate ai sensi dell'art.157 c.p.
Norme richiamate
art. 12 d.lgs. n.286/1998
disposizioni relative al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (comma 1, comma 3 e comma 5 richiamati in motivazione)
La fattispecie è stata ritenuta integrata dalle condotte di richiesta di nulla-osta con deleghe false; la Corte ha confermato che, trattandosi di reato di pericolo, non è necessario che tutti i soggetti abbiano effettivamente fatto ingresso in Italia per configurare il reato; resta valida l'aggravante per il numero di persone favorite (più di cinque), mentre la porzione dell'aggravante relativa all'uso di documenti contraffatti è stata esclusa per incostituzionalità
Corte Costituzionale, sent. n.63 del 2022
dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.12, comma 3, lettera d, del d.lgs. n.286/1998 limitatamente alle parole "o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti"
L'intervento della Consulta ha reso inapplicabile la specifica aggravante che ricomprendeva l'uso di documenti contraffatti; la Cassazione ha annullato la sentenza di merito nella parte che si fondava su tale aggravante e ha rinviato per nuovo confronto delle circostanze e ricalcolo della pena
art. 114 cod. pen.
La Corte di merito ha escluso l'applicazione della particolare circostanza attenuante per Cavedoni, ritenendo che la sua presenza e la sua attività abbiano agevolato l'esecuzione del reato e non costituiscano un contributo di minima importanza
art. 157 cod. pen.
La Cassazione ha richiamato il principio per cui le circostanze ad "effetto speciale" vanno comunque computate ai fini della determinazione della pena (art.157 commi 2 e 3), con conseguenze anche per il calcolo della prescrizione
art. 12, comma 5 d.lgs. n.286/1998
La Corte ha ritenuto che l'onere probatorio spetti a chi sostiene che i soggetti favoriti fossero già presenti in Italia; l'ipotesi è stata disattesa per insufficienza probatoria, confermando la qualificazione adottata in sede di merito
Massime di principio
- Se la Consulta dichiara incostituzionale una parte di una aggravante, la Cassazione annulla la decisione di merito limitatamente a quella parte e rinvia per rinnovata comparazione delle circostanze e ricalcolo della pena, senza necessariamente rimettere in discussione la responsabilità sostanziale.
- In Cassazione i motivi generici, non specificamente confrontati con la motivazione di merito, sono spesso dichiarati inammissibili o manifestamente infondati; contestazioni di fatto richiedono censure puntuali e confronto argomentato con le risultanze probatorie.
- Nel reato di favoreggiamento dell'immigrazione (art.12) la natura di reato di pericolo può comportare che non sia necessaria l'effettiva entrata in Italia di tutti i soggetti favoriti per la configurazione del reato; è rilevante la concreta pericolosità della condotta.
- Una delega formale limitata non esclude automaticamente la partecipazione concorrente se dal comportamento concreto emerge un apporto effettivo (ad es. presenze ripetute agli uffici, gestione dei rapporti e coordinamento).
- La sussistenza o meno di attenuanti particolari (art.114 c.p.) dipende dalla valutazione del contributo effettivo del coautore: presenza e attività che facilitano l'esecuzione del reato escludono l'applicazione dell'attenuante.
- Per questioni di prescrizione, le aggravanti ad ''effetto speciale'' vanno computate ai fini dell'entità massima della pena ai sensi dell'art.157 c.p.; dunque l'eliminazione di una aggravante può alterare il risultato del confronto tra circostanze e il calcolo della pena, con possibili effetti sul decorso della prescrizione.
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