Cassazione Penale, Sentenza n. 32994/2023 del 28/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugna l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di detenzione domiciliare ex art. 47-ter l. 354/1975 e aveva invece concesso l'affidamento in prova al servizio sociale, contestando in particolare: (i) la prescrizione al punto 3) che vietava allontanarsi dai territori delle Regioni Toscana ed Emilia Romagna e l'ulteriore divieto di uscire dal territorio nazionale, incompatibile con l'attività di agente di commercio dell'interessato che richiede spostamenti su tutto il territorio nazionale; (ii) la prescrizione al punto 5) che imponeva il divieto di uscire dall'abitazione dalle 21 alle 07, con modalità di controllo ritenute idonee ma incompatibili con l'attività lavorativa; (iii) la prescrizione al punto 8) che subordinava la misura all'obbligo di risarcire, almeno parzialmente, i creditori senza adeguata commisurazione alle concrete condizioni economiche del condannato; (iv) la mancata pronuncia sulla richiesta di autorizzazione a frequentare corsi e partecipare a fiere, anche all'estero, necessari per l'attività professionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi relativi alla carenza motivazionale delle prescrizioni che limitavano indiscriminatamente gli spostamenti sul territorio (punto 3) e l'irrigidimento degli orari di uscita (punto 5), nonché alla prescrizione concernente il risarcimento del danno (punto 8). Ha qualificato tali prescrizioni come non adeguatamente motivate e incompatibili con la finalità rieducativa dell'affidamento in prova, soprattutto alla luce della concreta attività lavorativa dell'affidato (agente di commercio). Ha altresì richiamato il principio secondo cui l'imposizione dell'obbligo di risarcimento deve essere commisurata alle reali condizioni economiche del condannato e non può determinare una revoca automatica della misura in caso di inadempimento senza preventiva valutazione. Di conseguenza la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente ai punti relativi all'obbligo di risarcimento e ai divieti di allontanamento dalle Regioni Toscana ed Emilia Romagna e dal territorio nazionale, rinviando il provvedimento al Tribunale di sorveglianza di Firenze per nuovo esame. Il ricorso è stato invece respinto quanto alla mancata esplicita valutazione della domanda di autorizzazione a corsi e fiere (motivo residuo).
Norme richiamate
art. 47-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354
art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354
Norma richiamata come base della richiesta di detenzione domiciliare; disciplina le misure alternative e i requisiti per la detenzione domiciliare
art. 47 (ordinamento penitenziario)
Fissa i criteri per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, richiedendo un giudizio prognostico favorevole e consentendo l'imposizione di prescrizioni purché motivate e funzionali al programma rieducativo
art. 444 cod. proc. pen.
Richiamato a titolo descrittivo: il ricorrente era stato condannato con patteggiamento ai sensi di tale norma
art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e) cod. proc. pen.
Norme sui motivi di ricorso per cassazione invocate (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione) cui la Corte ha fatto riferimento per censurare le prescrizioni carenti di motivazione
art. 27, comma 3 Cost.
Principio costituzionale della rieducazione della pena; usato per richiamare che le limitazioni imposte non devono essere incompatibili con la finalità rieducativa e con i diritti costituzionali dell'affidato
Massime di principio
- Le prescrizioni imposte in sede di affidamento in prova devono essere specificamente motivate e correlate al giudizio prognostico formulato sul condannato; non sono ammesse limitazioni generiche e indiscriminate.
- Se l'affidato svolge un'attività lavorativa che richiede spostamenti, il Tribunale deve valutare e modulare le prescrizioni in modo da non pregiudicare l'effettiva possibilità di reinserimento sociale e lavorativo.
- L'imposizione dell'obbligo di risarcimento del danno come condizione per la misura alternativa è ammissibile solo se previamente commisurata alle concrete condizioni economiche del condannato; non possono prevedersi automatismi di revoca senza valutazione proporzionata.
- Orari di permanenza in casa (curfew) e divieti di allontanamento devono essere calibrati rispetto alle esigenze lavorative documentate; prescrizioni incompatibili con l'attività professionale possono essere annullate.
- Il Tribunale può modulare le autorizzazioni a spostamenti (autorizzazioni specifiche per esigenze documentate) invece di imporre un'autorizzazione generalizzata che svuoti la misura alternativa.
- La mancata pronuncia su istanze attinenti all'esercizio dell'attività professionale dovrebbe, ove possibile, essere evitata: il giudice deve almeno motivare l'omissione o decidere espressamente, salvo che si tratti di impegni programmabili sul lungo periodo suscettibili di autorizzazione 'a richiesta'.
- In caso di dubbi o carenze motivazionali il rimedio corretto è l'annullamento parziale con rinvio al giudice di merito per un nuovo esame e per motivare adeguatamente le prescrizioni.
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